CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 119 del 23/12/2021 – Alberto Pasquali e altri/Comitato Regionale Lombardia Lega Nazionale Dilettanti/Carlo Tavecchio/Paola Rasori/Carmine Gorrasi/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Corte d’Appello FIGC/Lega Nazionale Dilettanti e altri

Decisione n. 119
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE
composta da:
Massimo Zaccheo - Presidente e Relatore
Roberto Bocchini
Roberto Carleo
Leonardo Ferrara
Aurelio Vessichelli - componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 32/2021, presentato, in data 22 marzo 2021, dai signori Alberto Pasquali, Laura Cicoria, Domenico D’Angelo, Andreino Bignotti, Bruno Brulli, Fabio Ratti, Giuseppe Antonio Taini, Giovanni Monteverdi, Francesco Santagostino, Agostino Nelvio Malavasi, Paolo Ferretti, Roberto Tarlocco, Antonio Caprioli, Roberto Luigi Marzola, Amilcare Baldassari, Paolo Loschi, Dario Silini, Marcello Saladini, Massimiliano Camero, Giorio Arioli, Giuseppe Nicoli, Daniele Buriol, Enrico Simonetti, Patrizia Giovanna Colciago, Alessandro Origgi, Antonello Cattelan, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Guido Valori e Fabrizia Ginnetti,
contro
il Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari,
e nei confronti
del rag. Carlo Tavecchio e altri, rappresentati e difesi dall’avv. Matteo Sperduti,
della Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI,
avverso
la decisione della Corte Federale di Appello della FIGC n. 116/CFA/2020-2021 Registro Reclami, n. 085/CFA/2020-2021 Registro Decisioni, depositata il 4 marzo 2021, con la quale è stato respinto il reclamo, sollevato in data 18 febbraio 2021, con cui i ricorrenti chiedevano la integrale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 102 del 12 febbraio 2021, con la quale veniva respinto il ricorso, presentato in data 09 gennaio 2021, in quanto inammissibile.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte costituita;
uditi, nell’udienza del 21 maggio 2021, svoltasi in presenza personale e anche in collegamento da remoto, mediante la piattaforma Microsoft Teams: il difensore delle parti ricorrenti - signori Alberto Pasquali, Laura Cicoria, Domenico D’Angelo, Andreino Bignotti, Bruno Brulli, Fabio Ratti, Giuseppe Antonio Taini, Giovanni Monteverdi, Francesco Santagostino, Agostino Nelvio Malavasi, Paolo Ferretti, Roberto Tarlocco, Antonio Caprioli, Roberto Luigi Marzola, Amilcare Baldassari, Paolo Loschi, Dario Silini, Marcello Saladini, Massimiliano Camero, Giorio Arioli, Giuseppe Nicoli, Daniele Buriol, Enrico Simonetti, Patrizia Giovanna Colciago, Alessandro Origgi, Antonello Cattelan - avv. Paola Maria Angela Vaccaro, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. prof. Guido Valori; gli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, per il resistente Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC; l'avv. Matteo Sperduti, per i resistenti, sig. Carlo Tavecchio, sigg. Paola Rasori, Carmine Gorassi e Gianfranco Scarpellini; l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Vice Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
udito, nella camera di consiglio tenutasi lo stesso giorno, il relatore prof. Massimo Zaccheo.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso, presentato davanti al Tribunale Federale Nazionale (di seguito: TFN), Sezione Disciplinare, in data 25 gennaio 2021, Pasquali ed altri (di qui in avanti, i ricorrenti) hanno chiesto la declaratoria di nullità e/o annullamento ed inefficacia, previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche, per gravi irregolarità dell’Assemblea Ordinaria elettiva del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti (di seguito, l’Assemblea), svoltasi in data 09 gennaio 2021.
1.1 A seguito di costituzione di tutti i convenuti e del Comitato Regionale Lombardia, il TFN ha dichiarato inammissibile il ricorso per due ordini di ragioni: i) per mancata notifica di quest’ultimo a tutti i soggetti qualificabili come controinteressati e per l’inottemperanza all’ordine del giudice con cui veniva disposto di provvedere all’integrazione del contraddittorio; ii) per la proposizione di un ricorso collettivo da parte di soggetti non titolari né portatori del medesimo interesse.
2. Con atto n. 116 2020/2021, i ricorrenti hanno proposto reclamo avverso la decisione del TFN davanti alla Corte Federale D’Appello – Sezioni Unite (CFA), affermando che il Tribunale li avrebbe illegittimamente gravati dell’onere di individuare i controinteressati (circostanza non agevole) e, in più, perché nel diritto sportivo non è necessario notificare il ricorso ai controinteressati.
La CFA, con decisione del 4 marzo 2021, ha respinto il reclamo.
3. Avverso la decisione del CFA, hanno proposto ricorso, ex art 54 CGS del CONI, davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, tutti i ricorrenti, chiedendo l’integrale riforma della decisione della CFA 116/2020-2021.
Secondo i ricorrenti, la CAF avrebbe violato il diritto di difesa e del contraddittorio, impedendo ai ricorrenti di avere accesso agli atti del procedimento e, in particolare, al documento estratto dal sistema Skyvote, del 1° marzo 2021. Inoltre, la CAF sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione, avendo violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Lamentano ancora i ricorrenti la violazione dell’art. 2 CGS del CONI e dell’art.44 CGS della FIGC, che impongono l’obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti di organi federali, in quanto la CAF, ritenendo il primo motivo di cui al reclamo assorbito dal secondo, ha omesso di pronunciarsi sul primo.
I ricorrenti sollevano ancora la violazione degli articoli 32 CGS del CONI e 87 CGS della FIGC, perché questi articoli stabilirebbero che al Presidente della Sezione Disciplinare spetti il compito di fissare l’udienza e di disporre la notificazione dell’avviso di fissazione della medesima.
4.6. L’ultima violazione sollevata nel ricorso ha ad oggetto la omessa motivazione degli ulteriori motivi di reclamo e conseguente falsa applicazione dell’art. 31, comma1, CGS del CONI e dell’art. 86, comma 1, CGS della FIGC.
4. Del ricorso, articolato sui richiamati quattro motivi, hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità e, comunque, il rigetto, sia i convenuti Tavecchio ed altri, sia il Comitato Regionale Lombardia, sia la FIGC, tutti con memoria depositata in atti.
5. A seguito di discussione, nel corso dell’udienza tenutasi in data 21 maggio 2021, il Collegio si è riservato sulla decisione.
In Diritto
1. In via preliminare, il Collegio intende stabilire se – come sostenuto dalla ricorrente - la CFA, nel respingere il reclamo proposto dagli odierni ricorrenti, abbia violato le norme del CGS del CONI, nonché le norme statutarie e regolamentari della FIGC e della LND.
Al riguardo, è opportuno rammentare che la cognizione del Collegio di Garanzia è ammessa, ai sensi dell’art. 54, comma 1, CGS CONI, esclusivamente per la violazione di norme di diritto e per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. Inoltre, in virtù del richiamo che l’art 2, comma 6, CGS del CONI opera nei confronti delle norme generali del processo civile, il Collegio deve conformarsi all’art. 360 c.p.c. e qualificare il ricorso ad esso proposto come mezzo di impugnazione a critica vincolata. Ne segue che al Collegio è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito, al fine di rispettare l’ordine dei gradi di giustizia (ex multis, Collegio di Garanzia, SS.UU., nn. 93/2017 e 16/2016; Collegio di Garanzia, Prima Sezione nn. 30/2018 e 86/2017; Collegio di Garanzia, Quarta Sezione, n. 26/2016).
2. Sulla base di queste premesse, occorre valutare se la sentenza della CFA, che ha applicato il principio della ragione più liquida desumibile dagli articoli 24 e 111 Cost., in ossequio ad esigenze di economia processuale e celerità del processo, rigettando una prima eccezione e decidendo la controversia con una dichiarazione di irricevibilità del secondo motivo di ricorso ritenuto assorbente ai fini del reclamo, abbia violato norme di legge o abbia omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
3. Esaminati i quattro motivi di ricorso proposti davanti a questo Collegio, può concludersi per la loro inammissibilità, sottolineando, peraltro, che la dichiarazione di irricevibilità del motivo posto a sostegno della decisione da parte della CFA è del tutto condivisibile.
Quanto al primo motivo di ricorso, esso è palesemente inammissibile perché viene chiesto al Collegio di svolgere un’indagine in fatto sull’asserito diniego di accesso agli atti del procedimento.
Identica sorte va riservata anche all’ultimo motivo di ricorso, non solo per la sua genericità, ma anche perché, dietro lo schermo della omessa motivazione di ulteriori motivi di reclamo, si cela una inammissibile richiesta di svolgimento di una nuova valutazione dei fatti oggetto della controversia.
Anche il secondo motivo, avente ad oggetto l’asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di ultrapetizione, e di violazione dell’art. 112 Cost., è inammissibile.
La CFA si è limitata a considerare non ricevibile il ricorso, fermo l’obbligo, per ognuno dei proponenti del reclamo collettivo, di corrispondere il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. In questa prospettiva, non sussiste la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché il giudice, qualificando giuridicamente i fatti in modo diverso rispetto alla prospettazione offerta dal ricorrente, si è comunque pronunciato in ordine alla domanda proposta; né tantomeno sussiste la violazione dell’art.112 Cost., e di riflesso, il vizio di ultrapetizione, non avendo il giudice pronunciato oltre i limiti delle pretese ed eccezioni fatte valere dalle parti.
Quanto, invece, all’ulteriore motivo, avente ad oggetto la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 CGS del CONI e dell’art. 44 CGS della FIGC, nonché la violazione dell’art. 31, comma 1, CGS del CONI e dell’art. 86, comma 1, del CGS della FIGC, la motivazione della CFA è, ad avviso del Collegio, immune da qualsiasi vizio logico, tenuto conto che il ricorso collettivo, essendo un mezzo di natura del tutto eccezionale, può essere fatto valere esclusivamente nei limiti in cui il medesimo risulti previsto. A tale riguardo, la motivazione della CFA è, anche per questo verso, immune da ogni censura laddove, richiamando l’art. 86 CGS FIGC, sottolinea che per l’impugnazione di una delibera assembleare occorre essere titolari di una situazione giuridica protetta dall’ordinamento federale. Il diritto fatto valere dai ricorrenti, a tale riguardo, non integra l’ipotesi prevista per un ricorso collettivo, ma al più avrebbe ad oggetto la proposizione di ricorsi individuali di ciascuno dei ricorrenti con le relative conseguenze che ne discendono in termini di ammissibilità di un unico ricorso, anziché di autonomi ricorsi individuali, peraltro, soggetti alla prova di resistenza, come richiamato correttamente dalla CFA.
4. La natura della controversia e l’oggettiva complessità delle questioni oggetto di scrutinio giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 maggio 2021.
Il Presidente e Relatore
F.to Massimo Zaccheo
Depositato in Roma in data 23 dicembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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