CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – ORDINANZA DEL 19/11/2021 N. 6231

Pubblicato il 19/11/2021

N. 06231/2021 REG.PROV.CAU.

N. 08595/2021 REG.RIC.           

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8595 del 2021, proposto da

Carpi F.C. 1909 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Filippo Giuggioli, Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pier Filippo Giuggioli in Roma, viale Bruno Buozzi, 99;

contro

Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Procura Generale dello Sport Presso il C.O.N.I., Covisoc presso la Figc, non costituiti in giudizio; Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

nei confronti

Lega Italiana Calcio Professionistico, Virtusvecomp Verona S.r.l., Calcio Padova Spa, Lega Nazionale Dilettanti, F.C. Aprilia Racing Club S.r.l., non costituiti in giudizio; Comune di Carpi in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Salvador, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Unione Sportiva Dilettantistica Athletic Carpi 2021, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Vezzani, Claudia Salvador, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05340/2021, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Comune di Carpi, in persona del Sindaco, dell’Unione Sportiva Dilettantistica Athletic Carpi 2021 e della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2021 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Giuggioli, Viglione, Gigliola, Vezzani e Salvador;

Ritenuto che con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 26 agosto 2021 non sono state introdotte nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ma è stata introdotta una domanda nuova (arg. ex art. 43, comma 1, Cod. proc.amm.), avente ad oggetto la richiesta di ammissione al campionato di serie D, rispetto alla quale si sarebbe dovuto rispettare il vincolo della c.d. pregiudiziale sportiva di cui alle disposizioni richiamate nell’ordinanza cautelare appellata;

ritenuta, inoltre, rilevante sia ai fini della sussistenza di posizioni di contro-interesse consolidate, sia ai fini della valutazione del periculum in mora, la circostanza, pure sottolineata nell’ordinanza cautelare di primo grado, che la nuova domanda giudiziale è stata presentata quando già, in data 21 agosto 2021, era stata individuata la nuova squadra avente titolo alla partecipazione al campionato di serie D, ai sensi dell’art. 52, comma 10, NOIF, e che l’Athletic Carpi 2021 risulta aver regolarmente partecipato al campionato, attualmente in avanzato stato di svolgimento;

ritenuto pertanto che l’appello debba essere respinto, pur sussistendo giusti motivi di compensazione delle spese processuali per la particolarità della vicenda processuale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello (Ricorso numero: 8595/2021).

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore

Anna Bottiglieri, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere

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