CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 121 del 30/12/2021 – Melchiorre Zarelli/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 121
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Giovanni Iannini - Relatore
Laura Santoro
Stefano Bastianon
Mario Stella Richter - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 89/2021, presentato, in data 21 settembre 2021, dal sig. Melchiorre Zarelli, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Capuzi, del Foro di Roma; CONTRO la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), non costituita in giudizio;
AVVERSO la decisione n. 0012/CFA/2021-2022 della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite - della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), pubblicata e notificata in data 30 agosto 2021, con la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare FIGC - n. 0014 del 23 luglio 2021, che aveva irrogato al suddetto ricorrente la sanzione della inibizione per mesi 9, è stata ridotta a 6 mesi la sanzione della inibizione a carico del medesimo, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva della FIGC.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 29 novembre 2021, il difensore della parte ricorrente, avv. Massimiliano Capuzi, e il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Alfredo Briatico Vangosa, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per la reiezione del ricorso di cui in epigrafe; udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021, tenuta in videoconferenza, il relatore, Cons. Giovanni Iannini;
Ritenuto in fatto
1. – Il 18 giugno 2021, la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (in prosieguo anche FIGC) ha deferito innanzi al Tribunale Federale - Sezione Disciplinare - il sig. Melchiorre Zarelli, presidente del Comitato regionale Lazio FIGC - LND, addebitando a costui la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva (in prosieguo anche C.G.S.), con riferimento agli artt. 15 dello Statuto L.N.D., 12 del Regolamento della L.N.D. e 9, commi 3 e 4, delle Norme procedurali per le assemblee elettive L.N.D. (C.U. n. 130/A del 4 dicembre 2021, all. A), con le aggravanti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), b) e i), del C.G.S.
All’incolpato, in particolare, è stato contestato di avere omesso, nella qualità di Presidente del Comitato regionale Lazio della L.N.D. e, quindi, di soggetto avente obblighi di vigilanza e di controllo e la diretta e immediata responsabilità della corretta gestione contabile/amministrativa del Comitato stesso, l’assunzione di ogni opportuna iniziativa volta a tutelare e garantire il Comitato, nell’operazione di investimento della somma € 1.011.094,00, effettuato nell’anno 2012, attuato per il tramite della controllata LND Lazio s.r.l., avente quale unico socio la L.N.D., nella sua articolazione del Comitato regionale Lazio, e quale Presidente del relativo consiglio di amministrazione lo stesso Zarelli.
L’investimento è stato attuato mediante versamento della somma indicata alla società cooperativa CRAR 80, per la realizzazione di una nuova sede e di un nuovo impianto sportivo istituzionali. Tali opere non sono mai state realizzate, in quanto sul terreno sul quale esse avrebbero dovuto sorgere insiste un vincolo paesaggistico/urbanistico ostativo all’edificazione.
Il comportamento del Presidente Zarelli avrebbe determinato un ingiustificato depauperamento delle risorse economiche del Comitato regionale Lazio per l’intero importo dell’investimento, anche a causa dell’omessa tempestiva escussione, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della controllata LND Lazio s.r.l., della fideiussione rilasciata dalla C.R.A.R. 80 a garanzia della somma ricevuta per la realizzazione della nuova sede del Comitato regionale Lazio.
Reiterate irregolarità sarebbero state commesse nella predisposizione dei bilanci periodici del Comitato (per il quadriennio 2017/2020), che avrebbero dato luogo a un’erronea rappresentazione dello stato patrimoniale, essendosi omesso di “svalutare” completamente il credito nei bilanci periodici (pari ad oltre un milione di euro) vantato verso la controllata LND Lazio s.r.l., attesa l’impossibilità sopravvenuta di poter recuperare la somma, anche solo parzialmente, in quanto la C.R.A.R. 80 ha cessato qualsiasi attività ed è risultata priva di risorse economiche.
La Procura Federale ha, inoltre, contestato all’incolpato l’aggravante di “…aver cagionato un danno patrimoniale al Comitato regionale Lazio, di aver commesso il fatto abusando del proprio ruolo istituzionale e con violazione dei doveri - specie di controllo e vigilanza - derivanti e conseguenti all'esercizio del ricoperto incarico funzionale - istituzionale, nonché, dell'aver agito al fine di assicurare a sé un ingiusto vantaggio quale quello di riottenere la conferma alla presidenza del Comitato regionale Lazio anche attraverso l'appostamento di voci di bilancio non veritiere (mancata "svalutazione" del credito vantato verso la controllata LND Lazio S.r.l.) in quanto tali da rappresentare una falsa realtà, ovvero, da nascondere l'insuccesso dell'iniziativa legata alla costruzione della nuova sede istituzionale e la conseguente perdita della somma di oltre I milione di euro al fine versata dalle varie società affiliate al Comitato regionale Lazio”.
2. – Con decisione del 23 luglio 2021, il Tribunale Federale - Sezione Disciplinare - ritenuta la responsabilità dell’incolpato per i fatti a lui ascritti e l’insussistenza delle aggravanti contestate, ha accolto il deferimento e disposto la sanzione disciplinare della inibizione di nove mesi nei confronti di Melchiorre Zarelli.
3. – Avverso tale decisione, lo Zarelli ha proposto reclamo alla Corte Federale d’Appello della FIGC.
3.1 - La Corte Federale, a Sezioni Unite, con decisione del 30 agosto 2021, ha accolto in parte il reclamo, rideterminando la sanzione in mesi sei di inibizione, evidenziando, tra l’altro, il carattere colposo e non doloso del comportamento, conseguente ad un investimento di carattere aleatorio, nonché l’eccezionale complessità della situazione, a causa di vicende amministrative e burocratiche che hanno interessato il bene e della sopravvenuta incapienza del fideiussore.
3.2 -La Corte ha ritenuto l’infondatezza del motivo con il quale il reclamante ha dedotto la nullità della decisione impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e manifesta illogicità, in quanto il Tribunale Federale avrebbe affermato la responsabilità dell’incolpato sulla base di una serie di norme che, ad eccezione di quella di cui all’art. 4, primo comma, del C.G.S., non avrebbero alcuna correlazione con quanto a lui ascritto.
Il rigetto della doglianza è motivato, tra l’altro, sulla base della considerazione che “…nel processo sportivo la mera erronea indicazione della norma violata si risolve in un errore materiale che non può essere causa di nullità dell’atto di deferimento, purché tale errore non abbia leso il diritto di difesa dell’incolpato”.
Ugualmente infondato è stato ritenuto l’altro motivo con il quale il reclamante ha evidenziato che la norma dell’art, 4, primo comma, del C.G.S. (“I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”) è una norma sanzionatoria in bianco, che imporrebbe di individuare, all’interno dell’ordinamento sportivo, la disposizione in concreto violata.
L’Organo federale ha rilevato che la disposizione può astrattamente distinguersi in due parti, una prima, tendente ad affermare l’obbligatorietà delle norme dello Statuto, del Codice e delle NOIF, e una seconda, riferita ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, con cui si è inteso introdurre una norma di chiusura onde poter sanzionare ogni comportamento contrario ai citati principi. Da qui la configurabilità di una sanzione disciplinare anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico inadempimento ad una disposizione espressa.
3.3 – Riguardo al merito, la Corte, ricostruita l’intera vicenda, ha evidenziato che, pur non sussistendo un dovere degli amministratori di non commettere errori, né di essere “periti” nei diversi settori dell’organizzazione e gestione di impresa, deve sempre essere assicurato che le scelte assunte dagli stessi siano meditate e informate e ha rilevato che il giudizio prognostico postumo costituisce criterio di accertamento della correttezza procedurale delle decisioni assunte e di imputazione della responsabilità disciplinare.
La Corte ha, altresì, affermato che il principio del fair play costituisce “l’in sé” dell’ordinamento sportivo e culmina nella declinazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza richiamati dal CGS, che non ha operato alcun richiamo agli artt. 2381 o 2392 c.c. e che, allo stesso modo, lo Statuto della FIGC si riferisce unicamente a clausole aperte, di “equilibrio economico e finanziario” e di “corretta gestione”. Compito del giudice sportivo, ha sottolineato l’Organo federale, non è quello di valutare le responsabilità ordinarie o dimostrare una perdita economica, ma quello di valutare il rispetto della lex specialis costituente l'ordinamento sportivo.
Da qui la conclusione che “…le regole etiche e le clausole generali di correttezza e buona fede, in ambito sportivo, acquistano uno specifico rilievo giuridico e vanno considerate clausola di chiusura del sistema, poiché evitano di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende obbligatorio”.
Ciò premesso, la Corte ha ritenuto, a proposito della mancata tempestiva escussione della fideiussione, che il reclamante non abbia fornito adeguati elementi probatori per ritenere di aver fatto quanto nelle sue possibilità per ottenere e il pagamento del milione di euro da parte del fideiussore e la conseguente restituzione della somma di un milione di euro da parte della LND Lazio s.r.l.
Secondo la Corte Federale, il Presidente Zarelli, constatata l’impossibilità o l’estrema difficoltà di realizzare le opere, avrebbe dovuto, secondo il comportamento esigibile da un creditore diligente, attivarsi al fine di ottenere dal fideiussore il pagamento dell’obbligazione garantita e di rendere possibile la restituzione del prestito dalla società partecipata. La convenzione con la C.R.A.R. 80, infatti, è scaduta il 31 marzo 2015 e l’impossibilità di eseguire l’opera si era già manifestata in precedenza. La LND Lazio, ha precisato l’Organo federale, si è limitata a una mera richiesta di escussione solo in data 27 luglio 2015, mentre il giudizio nei confronti del debitore principale e del fideiussore è stato instaurato con atto di citazione notificato il 19 febbraio 2016, a un anno di distanza dalla cessazione di efficacia della convenzione.
Il ritardo nell’assunzione delle iniziative dovute ha compromesso, secondo la Corte, ogni possibilità di far valere la garanzia del credito, che, al contrario, avrebbero avuto successo se tempestivamente azionate, dato che risulta che la società che ha prestato la fideiussione (UnionCoopFidi) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa solo con decreto del 2 febbraio 2017 del Ministero dello sviluppo economico.
In particolare, è stato evidenziato che: non sono state adottate iniziative nei confronti del fideiussore dopo la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale del Tribunale di Roma; non è stata proposta azione diretta a ottenere ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter nei confronti del fideiussore, ma solo nei confronti della C.R.A.R. 80; nessuna iniziativa è stata posta in essere anteriormente alla definitiva cessazione di efficacia della convenzione, pur essendo lo Zarelli a conoscenza del fatto che la C.R.A.R. 80, nella nota integrativa al bilancio 2015, a pag. 13 e 34, ha dato atto della definitiva impossibilità di edificare nell’area in questione e del fatto che la stessa Cooperativa ha richiesto al Comune di Roma di trasferire i diritti edificatori assegnati dal comparto “f” al comparto “I” del medesimo piano di zona.
Quanto alle irregolarità contabili rilevate nell’atto di contestazione, la Corte Federale d’Appello ha dato atto della fondatezza della censura del reclamante, che ha rilevato che nel deferimento si è fatto esclusivo riferimento al bilancio del Comitato regionale del Lazio e non della società LND Lazio, ma, nel contempo, ha evidenziato che il credito di un milione di Euro vantato nei confronti della LND Lazio s.r.l. avrebbe dovuto essere svalutato, essendo stato, invece, esso rappresentato per intero nell’attivo dello stato patrimoniale.
Al riguardo, la Corte ha ritenuto non rilevanti, in quanto relative a vicenda diversa, le circostanze evidenziate dal reclamante, concernenti la contabilizzazione, tra le immobilizzazioni immateriali, delle spese di miglioria di beni di terzi per le attività di bonifica bellica, ammontanti a € 347.791,69, nonché per il nulla osta del Ministero dei beni culturali e la proposizione di azioni giudiziarie nei confronti del Comune di Roma, al fine di far valere i relativi crediti.
La Corte Federale d’Appello ha, quindi, affermato la responsabilità disciplinare dell’incolpato, in ragione del ruolo apicale rivestito e delle funzioni attribuitegli sia nel Comitato Regionale del Lazio, sia nella LND Lazio s.r.l., nonché in considerazione del fatto che egli è stato firmatario delle note integrative e, quindi, pienamente a conoscenza della situazione patrimoniale. L’eventuale corresponsabilità di altri soggetti (componenti del Consiglio di Presidenza, componenti del Collegio dei Revisori dei Conti) sarebbe circostanza non idonea ad escludere la sua personale responsabilità. Le azioni giudiziarie promosse nei confronti del Comune di Roma non farebbero venire meno la responsabilità per fatti indicati.
3.4 – La Corte Federale, affermata la responsabilità disciplinare dell’incolpato, ha, tuttavia, ritenuto di ridurre a sei mesi la sanzione dell’inibizione, rispetto a quella di nove mesi irrogata dal Tribunale Federale, tenuto conto che i fatti indicati nell’atto di deferimento sono risultati in parte differenti da quelli descritti nella decisione impugnata e che si tratta in ogni caso di condotta colposa e non dolosa del reclamante, relativa, peraltro, a situazione che si è rivelata eccezionalmente complessa a causa sia delle vicende amministrative e burocratiche che hanno interessato il bene da acquistare, sia della sopravvenuta incapienza del fideiussore.
Sotto diverso profilo, la Corte ha ritenuto che la vicenda in questione è di grande impatto sociale ed economico, avendo determinato una probabile perdita della somma di circa un milione di euro per il C.R. Lazio, ma che, tuttavia, non sono emersi adeguati elementi istruttori per ritenere provate le circostanze aggravanti dedotte nell’atto di deferimento.
La Corte, infine, ha ritenuto irrilevanti, ai fini della definizione della controversia, le richieste istruttorie formulate dal reclamante.
4. – Avverso tale decisione il sig. Zarelli ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4.1 – Con il primo motivo, il ricorrente ha rilevato la nullità della decisione impugnata per violazione del principio di specialità di cui all’art. 15 c.p.
Con riferimento ai profili inerenti all’irregolarità degli appostamenti in bilancio, la Corte Federale avrebbe errato nel fare applicazione dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva, nella parte in cui impone il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità, giacché esisterebbe una disciplina specifica, costituita dall’art. 14, lett. c), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, che, a sua volta, richiama il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Lega.
La decisione impugnata sarebbe nulla, essendo incorsa nella violazione del principio di specialità, costituente principio cardine dell’ordinamento giuridico, previsto dall’art. 15 c.p., recepito anche dall’art. 9 della legge n. 689/1981.
4.2 – Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la nullità della decisione per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.
Si sarebbe fatta applicazione della norma di cui all’art. 4 del CGS FIGC, stravolgendone il testo e il contenuto, giacché le scelte gestionali contestate all’incolpato, che pure possono essere oggetto di critica, nulla avrebbero a che fare con condotte sleali, scorrette e improbe.
Il ricorrente ha sottolineato che la tempistica delle azioni giudiziarie e l’appostamento di un credito in bilancio non possono dar luogo a compromissione dei valori sportivi decoubertiani e fatti quali il ritardo nell’escussione della fideiussione, che in realtà non si sarebbe verificata, se possono costituire condotta censurabile per la lentezza, certamente non potrebbero implicare slealtà, scorrettezza o improbità.
4.3 – Il terzo motivo tende a porre in risalto la nullità della decisione impugnata per travisamento del fatto e illogicità della motivazione, nonché per violazione del CGS, nella parte in cui vengono attribuite al ricorrente condotte a lui non imputabili.
Il C.R. Lazio avrebbe profuso il massimo impegno al fine di tutelare l’investimento, avendo esercitato quattro azioni giudiziarie e creato un fondo – rischi con accantonamento di somme per coprire eventuali perdite.
Con riferimento al profilo relativo al ritardo nell’escussione della fideiussione, il ricorrente ha rilevato che le parti avevano ipotizzato di prorogare fino all’autunno del 2016 il termine per la consegna dell’immobile, inizialmente prevista per la data del 31 marzo 2015, come risultante da comunicazione dell’8 giugno 2015 alla Coop. C.R.A.R. 80.
In seguito al mancato rispetto delle intese da parte di C.R.A.R. 80, ha evidenziato il ricorrente, la LND Lazio s.r.l., con lettera raccomandata del 27 luglio 2015, ha comunicato alla Cooperativa la risoluzione della convenzione e, nel contempo, ha avanzato richiesta di escussione della fideiussione nei confronti di UnionCoopFidi.
Non vi sarebbe stato, pertanto, alcun ritardo, in quanto l’escussione sarebbe stata richiesta lo stesso giorno della risoluzione della convenzione.
In esito a scambio di corrispondenza con il fideiussore, nell’autunno 2015 è stato conferito mandato a studio legale per la proposizione di azione in sede giudiziaria, introdotta con citazione notificata nel febbraio 2016.
D’altra parte, la decisione impugnata, con riferimento alla mancata attivazione nei confronti del fideiussore del procedimento di cui all’art. 186 ter c.p.c., non terrebbe conto del fatto che i relativi presupposti di legge ricorrevano solo nei confronti della C.R.A.R. 80, giacché la difesa della UnionCoopFidi, nel giudizio instaurato, aveva eccepito l’inoperatività della polizza fideiussoria.
I legali della LND Lazio s.r.l. avrebbero, inoltre, considerato improduttive iniziative in sede concorsuale nei confronti della UnionCoopFidi, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
In ogni caso, le scelte dei legali della società partecipata non potrebbero essere addebitate al Presidente Zarelli.
Sarebbe ugualmente da censurare la valutazione operata dall’Organo federale relativamente alla mancata svalutazione nel bilancio della voce relativa a “crediti verso la partecipata”.
Difetterebbe, infatti, ogni indicazione riguardo ai bilanci, tra i vari succedutisi, nei quali si sarebbe dovuta operare la svalutazione e mancherebbe adeguata valutazione della circostanza che, in relazione al credito, erano in corso iniziative giudiziarie.
Non sarebbe, inoltre, indicata la norma in base alla quale si sarebbe dovuta effettuare la svalutazione.
La motivazione offerta sarebbe, pertanto, incongrua, insufficiente e inconferente.
4.4 – La decisione impugnata, infine, sarebbe nulla per insufficiente e illogica motivazione in ordine al diniego delle richieste istruttorie avanzate, essendosi semplicemente affermato che le richieste formulate da parte ricorrente appaiono irrilevanti ai fini della definizione della controversia.
Ciò comporterebbe violazione del diritto di difesa.
4.5 – Parte ricorrente ha chiesto, pertanto, che la decisione impugnata sia cassata ovvero annullata con rinvio, per l’ulteriore accertamento di fatto mediante espletamento dei mezzi istruttori richiesti.
5. – La Federazione Italiana Giuoco Calcio non si è costituita nel giudizio.
6. - In esito all’udienza del 29 novembre 2021, sentiti i difensori delle parti, in epigrafe indicati, la causa è stata assegnata in decisione.
Considerato in diritto
7. – È il caso di richiamare brevemente, per maggiore chiarezza, i punti salienti della vicenda in esame.
Il Comitato Regionale LND Lazio, nell’anno 2012, ha investito una somma di circa un milione di euro, finanziando la controllata LND Lazio s.r.l., per la realizzazione di una nuova sede e di un impianto sportivo.
La controllata LND Lazio s.r.l., del cui consiglio di Amministrazione era Presidente lo stesso Melchiorre Zarelli, Presidente del Comitato Regionale LND Lazio, ha versato la somma alla società cooperativa C.R.A.R. 80, a titolo di caparra confirmatoria, per la realizzazione degli interventi progettati.
Le opere sarebbero dovute sorgere su terreno fornito dal Comune di Roma.
Esse, tuttavia, non sono mai state realizzate dalla C.R.A.R. 80, perché è risultato che sul terreno esiste un vincolo che osta all’esecuzione di esse.
Il credito della LND Lazio s.r.l., per la somma versata alla C.R.A.R. 80, era stato garantito mediante fideiussione prestata dalla UnionCoopFidi.
Il 31 marzo 2015 è scaduto il termine entro il quale le opere avrebbero dovuto essere consegnate.
Il 27 luglio 2015 è stata inviata raccomandata di escussione della fideiussione, rimasta senza esito.
Il 19 febbraio 2016 è stato notificato, da parte da parte della LND Lazio s.r.l., atto di citazione in giudizio innanzi al Tribunale di Roma nei confronti di C.R.A.R. 80 e del fideiussore UnionCoopFidi.
Il 14 dicembre 2016 il Tribunale di Roma ha emesso ordinanza di ingiunzione, ai sensi dell’art. 186 ter, nei confronti della sola C.R.A.R. 80.
Con decreto n. 62 del 2 febbraio 2017, il Ministero dello sviluppo economico ha posto la UnionCoopFidi (fideiussore) in liquidazione coatta amministrativa.
Con sentenza 30 novembre 2018, n. 23350, il Tribunale di Roma ha condannato la C.R.A.R. 80 alla restituzione della caparra e ha dichiarato improcedibili le domande nei confronti della UnionCoopFidi, in quanto posta in liquidazione coatta amministrativa.
Non è stato possibile riscuotere alcuna somma dalla società cooperativa C.R.A.R. 80, in quanto essa ha cessato ogni attività ed è risultata incapiente.
Quelli schematicamente riassunti sono i fatti in relazione ai quali, con la decisione impugnata in questa sede, è stata irrogata al Presidente del Comitato Regionale LND Lazio la sanzione dell’inibizione per sei mesi, sulla base della contestazione a suo tempo operata dalla Procura Federale.
8. - Come rilevato nell’esposizione in fatto, con il primo motivo parte ricorrente ha affermato che non si sarebbe dovuto fare applicazione dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva, nella parte in cui impone il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità, ma piuttosto della disciplina specifica, costituita dall’art. 14, lett. c), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, che, a sua volta, richiama il Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega.
Ciò implicherebbe violazione del principio di specialità, di cui all’art. 15 c.p.
Il motivo non è fondato.
Esso è formulato invero in modo piuttosto generico, non essendo chiarito come il ricorrente abbia inteso ricostruire il rapporto tra la norma di carattere generale, che impone il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui al menzionato art. 4, e la norma di cui all’art. 14, lett. c), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, che disciplina la composizione del consiglio di presidenza dei comitati regionali della Lega.
Si tratta, infatti, da un lato, di una norma tendente a disciplinare l’attività dei tesserati, imponendo il rispetto dei principi richiamati, e, dall’altro, di una norma concernente l’organizzazione dei comitati regionali.
Non è dato ravvisare alcun rapporto di specialità tra le due norme.
D’altra parte, un rapporto del genere non può certo intercorrere tra la norma di cui all’art. 4 del Codice e quelle del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, giacché l’osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità trascende di gran lunga il rispetto delle regole poste dal Regolamento stesso, pur non dovendosi escludere che la violazione di tali ultime regola possa implicare anche la violazione di detti principi, senza che ciò possa comportare la sussistenza di un rapporto di specialità tra norme.
9. – Con il secondo motivo, parte ricorrente ha inteso contestare l’affermazione secondo cui i comportamenti tenuti, consistenti in scelte gestionali e in operazioni contabili, possano essere considerati alla stregua di condotte sleali, scorrette o improbe.
Le censure mosse dal ricorrente, tuttavia, non tengono conto dei chiari enunciati della decisione impugnata, nella quale è affermato in modo netto che il rispetto del fair play costituisce “l’in sé” dell’ordinamento sportivo e culmina nella declinazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza richiamati dal CGS, senza che ciò implichi alcun riferimento alle norme codicistiche in materia di responsabilità degli amministratori verso la società e che, nello stesso solco, lo Statuto della FIGC si riferisce a clausole aperte, di “equilibrio economico e finanziario” e di “corretta gestione”.
Tutto ciò significa che ciò che si è inteso sanzionare non è la scelta gestionale in sé considerata e l’esito insoddisfacente dell’operazione, ma piuttosto il mancato rispetto di regole di carattere etico amministrative, espressione di clausole generali di lealtà, correttezza e buona fede a cui sono collegate le richiamate clausole aperte di “equilibrio economico e finanziario” e di “corretta gestione”.
Ne consegue che le condotte in questione ben possono essere valutate (anche) sotto il profilo del rispetto dei principi di lealtà, correttezza e buona fede ed essere, quindi, ritenute degne di sanzione disciplinare, secondo valutazioni riservate all’organo federale.
10. – Con il terzo motivo, il ricorrente ha mosso una serie di rilievi rivolti ad sostenere l’insussistenza dei presupposti per l’affermazione della responsabilità disciplinare.
10.1 – Egli, come già evidenziato nell’esposizione in fatto, ha sottolineato che è stato profuso il massimo impegno al fine di tutelare l’investimento, sia mediante l’esperimento di azioni giudiziarie, sia mediante la costituzione di un fondo a copertura del rischio di perdite.
Il ricorrente ha anche affermato l’insussistenza di qualsiasi ritardo nell’escussione della fideiussione, richiamando i tentativi di prorogare fino all’autunno del 2016 il termine per la consegna dell’immobile e che la LND Lazio s.r.l., falliti tali tentativi, ha provveduto tempestivamente a inviare lettera raccomandata del 27 luglio 2015, con cui ha comunicato alla Cooperativa la risoluzione della convenzione, avanzando, altresì, richiesta di escussione della fideiussione nei confronti di UnionCoopFidi.
Non potrebbe attribuirsi rilievo alla mancata attivazione nei confronti del fideiussore del procedimento di cui all’art. 186 ter c.p.c., giacché la difesa della UnionCoopFidi, nel giudizio instaurato, aveva eccepito l’inoperatività della polizza fideiussoria.
10.2. Ritiene il Collegio che gran parte delle censure brevemente richiamate non possano trovare ingresso in questa sede di giudizio di legittimità.
Nella decisione impugnata non si ravvisa, innanzi tutto, alcun travisamento dei fatti, giacché l’Organo federale ha rettamente ricostruito la vicenda e ha fondato il giudizio di responsabilità sulla base di una motivazione completa, che ha toccato tutti gli aspetti della vicenda stessa ed è esente da profili di irragionevolezza e irrazionalità.
10.3. Qualche riserva si sarebbe potuta avanzare rispetto a quanto rilevato dal Giudice d’appello in relazione al procedimento ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c., giacché in effetti non sembra possa farsi carico al Presidente Zarelli di quelle che possono essere state scelte defensionali, assunte in autonomia dal difensore.
Tale circostanza, tuttavia, non sembra avere inciso più di tanto sul giudizio di responsabilità espresso dalla Corte Federale, incentrato più che altro sulla valutazione di una situazione complessiva di sostanziale inerzia (o comunque di colpevole ritardo nell’azione), che, a giudizio degli organi di giustizia federale, avrebbe dovuto condurre a una reazione ben prima della stessa scadenza del termine della convenzione, allorché si era evidenziata l’impossibilità di eseguire l’opera per l’esistenza del vincolo ostativo.
D’altra parte, e ciò toglie ulteriormente rilievo determinante alla circostanza, la Corte Federale ha dimostrato di avere adeguatamente considerato la difficoltà dell’intera situazione, giudicata addirittura eccezionale.
In un quadro del genere, il richiamo di tale aspetto della vicenda non assume alcun peso specifico, apparendo diretto solo a corroborare un giudizio di responsabilità già formato ed ampiamente motivato.
10.4. Può procedersi all’esame congiunto delle restanti censure di cui al terzo motivo di ricorso e di quelle di cui al quarto motivo.
Le censure di cui al terzo motivo attengono al profilo relativo alla mancata svalutazione nel bilancio della voce relativa a “crediti verso la partecipata” ed evidenziano un difetto di motivazione che caratterizzerebbe la decisione impugnata, che non avrebbe indicato in quali anni nei bilanci avrebbe dovuto essere operata la svalutazione.
10.5. Osserva il Collegio che la necessità di svalutare i crediti inesigibili o in parte inesigibili deriva dall’esigenza di dare una corretta rappresentazione della situazione economico – finanziaria e patrimoniale, secondo quella che è la funzione propria dei bilanci. Non è quindi necessario il richiamo ad alcuna norma specifica.
Per cui anche tale censura risulta infondata.
10.6. Così come è infondato il rilievo inerente alla mancata considerazione delle iniziative intraprese al fine di porre rimedio al mancato recupero della caparra.
Il riferimento è, probabilmente, anche al giudizio instaurato nei confronti del Comune di Roma per il recupero delle somme corrispondenti alle migliorie apportate al terreno tornato nella disponibilità del Comune stesso, relative, tra l’altro, ai costi della bonifica bellica.
Come evidenziato dalla Corte Federale, è questa una vicenda del tutto diversa. Il recupero di tali somme, laddove si dovesse verificare, potrà sicuramente costituire una cosa positiva per le casse del Comitato regionale, ma è questo un fatto che non ha nulla a che vedere la responsabilità disciplinare del ricorrente, basata su situazioni di inerzia precedenti oltre che sull’affermazione di irregolarità contabili.
10.7. In relazione alle irregolarità contabili sono, invece, condivisibili le censure mosse dal ricorrente riguardo alla mancata indicazione degli anni in cui si sarebbe dovuta operare la svalutazione e in quale misura.
Anche se tale elemento non incide sulla accertata responsabilità dell’incolpato sull’esito della vicenda descritta, non può essere indifferente, infatti, anche ai fini della determinazione della sanzione, la circostanza che tale svalutazione sia stata omessa in una certa misura ovvero in toto per uno ovvero per più anni. Né a fugare ogni dubbio può essere sufficiente l’affermazione secondo cui il credito avrebbe dovuto essere completamente svalutato.
Trattandosi di uno degli elementi di base su cui è stata fondata la sanzione irrogata all’incolpato, sarebbe stata quindi necessaria una maggiore precisione nell’individuazione della condotta riguardante tale profilo di responsabilità.
10.8. Allo stesso modo, sempre in relazione ai profili di responsabilità per l’attività contabile, risulta meritevole di accoglimento la censura di cui al quarto motivo di ricorso, con la quale il ricorrente ha lamentato il carattere del tutto immotivato del giudizio di non rilevanza dei mezzi istruttori richiesti, relativi all’escussione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Se è vero, infatti, che uno dei due capi di incolpazione è quello di avere commesso irregolarità contabili, in relazione alla mancata (tempestiva) svalutazione in bilancio del credito verso la controllata LND Lazio S.r.l, la richiesta istruttoria in questione appare troppo sommariamente disattesa con un generico giudizio di irrilevanza.
Peraltro, sulla questione della mancata svalutazione del credito, appaiono molto più rilevanti le condotte tenute dagli organi tecnici amministrativi del Comitato e la condotta omissiva del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ben potrebbe, quindi, rappresentare elementi o circostanze tali da condurre ad escludere ovvero ad attenuare la responsabilità dell’incolpato, basata sui profili contabili.
10.9. È, quindi, necessario che la Corte Federale compia una specifica e motivata ulteriore valutazione in ordine alla rilevanza del mezzo di prova e degli elementi eventualmente successivamente acquisiti e decida poi in conseguenza.
10.10. Questo quanto all’audizione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Riguardo alla richiesta audizione del consulente di parte, è invece chiaro che tale audizione, ovvero il deposito di una relazione da parte di costui, costituisce solo un supporto defensionale che la Corte era libera di valutare. In particolare, nulla impediva all’odierno ricorrente di depositare in giudizio una relazione del consulente di parte, anche nel caso di mancata effettuazione di una consulenza tecnica d’ufficio.
11. Per quanto sopra, il ricorso deve essere in parte respinto e in parte deve essere accolto, con annullamento della decisione impugnata in relazione agli specifici profili suindicati, con rinvio alla Corte Federale d’Appello, che provvederà a pronunciarsi nuovamente sul reclamo, in diversa composizione.
In conseguenza dell’accoglimento solo parziale del ricorso, le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 89/2021, presentato, in data 21 settembre 2021, dal sig. Melchiorre Zarelli contro la decisione n. 0012/CFA/2021-2022 della Corte Federale d’Appello - Sezioni Unite - della Federazione Giuoco Calcio (FIGC), pubblicata e notificata in data 30 agosto 2021, con la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare FIGC - n. 0014 del 23 luglio 2021, che aveva irrogato al suddetto ricorrente la sanzione della inibizione per mesi 9, è stata ridotta a 6 mesi la sanzione della inibizione a carico del medesimo, per la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS FIGC, così provvede:
accoglie in parte il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e annulla con rinvio la decisione impugnata.
Spese irripetibili.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella camera di consiglio telematica, in data 1° dicembre 2021.
L’ESTENSORE                  IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Iannini          F.to Dante D’Alessio
Depositato in Roma, in data 30 dicembre 2021.
IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face
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