F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 125/CSA pubblicata il 23 Dicembre 2021 – Sig. Emin Hasic

Decisione n. 125/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 118/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE I

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Michele Messina - Componente

Andrea Lepore - Componente (relatore) 

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 118/CSA/2021-2022, proposto dal calciatore Emin Hasic in data

01.12.2021, 

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 93 del 29.11.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.12.2021, il prof. avv. Andrea Lepore e udito l’Avv. Domenico Zinnari per il reclamante, nonché sentito l’Arbitro; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 7 dicembre 2021 il calciatore Emin Hasic propone reclamo avverso delibera del giudice sportivo di cui al comunicato ufficiale in epigrafe mediante la quale irrogava a carico del reclamante la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara «per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria». 

Il calciatore si duole della natura eccessivamente afflittiva della sanzione, in quanto, a suo parere, come emergerebbe dal referto del direttore di gara l’atto da questi compiuto non avrebbe determinato alcuna conseguenza fisica per l’avversario. Contesta in particolare che il suo comportamento possa essere ricondotto alla fattispecie di cui all’articolo 38, C.G.S. (condotta violenta), in quanto mancherebbero elementi tipici di quest’ultima come l’«intenzionalità e [la] volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica» dell’avversario (cfr. sul punto Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 gennaio 2011; cfr. di recente, Corte sportiva d’appello, 20 gennaio 2021, decisione n. 065). Chiede, dunque, che la vicenda sia qualificata come condotta gravemente antisportiva e non violenta, e domanda, pertanto, la riduzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato per i motivi che seguono. 

Pur considerando che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., il referto della terna arbitrale assume fede privilegiata circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (in tale direzione, oltre a giurisprudenza consolidata endofederale, cfr. anche Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 11 febbraio 2019, dec. n. 92; nonché Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9), questa Corte ha ritenuto doveroso ascoltare l’arbitro, signor Matteo Centi, in merito ai fatti in contestazione.

Il direttore di gara ha affermato che la vicenda, pur svoltasi alla fine dell’incontro, si sia risolta in una ‘manata’ indirizzata dal calciatore Hasic ad allontanare l’avversario da sè e non a colpirlo con violenza. Fattispecie dunque riconducibile al concetto di ‘spinta’.

In ragione di ciò è possibile qualificare la condotta del reclamante come ‘gravemente antisportiva’ (art. 39 C.G.S.) e non violenta. La sanzione della squalifica, dunque, può essere ridotta.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, in riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE 

Andrea Lepore                                                                     Carmine Volpe

           

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

 

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