F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 126/CSA pubblicata il 23 Dicembre 2021 – Sig. Delpupo Isaias Omar
Decisione n. 126/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 122/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE I
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Michele Messina - Componente
Andrea Lepore - Componente (relatore)
Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 122/CSA/2021-2022, proposto dal calciatore Delpupo Isaias Omar in data 04.12.2021,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 96 del 02.12.2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.12.2021, il prof. avv. Andrea Lepore e uditi gli Avv.ti Alberto Porzio e Paolo Marsilio per il reclamante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
In data 6 dicembre 2021, il sig. Isaias Omar Delpupo propone reclamo avverso la sanzione della squalifica a tempo determinato fino a tutto il 20 dicembre 2021, irrogata dal Giudice sportivo con delibera pubblicata nel Comunicato ufficiale di cui in epigrafe «per avere, al 10° del secondo tempo supplementare, con il pallone lontano, colpito con un pugno alla nuca un calciatore della squadra avversaria».
Il reclamante si duole di una non corretta applicazione nel caso di specie del principio di omogeneità, secondo il quale si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella categoria nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato (ex. art. 21, comma 6 e 7, C.G.S.). In particolare, ad avviso del Calciatore la sanzione ‘a tempo’ comminata dal giudice sportivo sarebbe oltremodo afflittiva, posto che limiterebbe la sua partecipazione non soltanto alle gare del Campionato Primavera, ma anche a quella della prima squadra. Il sig. Delpupo evidenzia a tal proposito che l’arco di tempo interessato dalla sanzione comprenderebbe alcune gare di serie A del Cagliari calcio, limitando di fatto la possibilità di una convocazione. A sostegno delle proprie argomentazioni indica le sue recenti convocazioni in prima squadra nelle stagioni 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022.
Nel merito, poi, il Calciatore sottolinea altresì un’errata ricostruzione del giudice sportivo dei fatti oggetto del presente reclamo e chiede una riqualificazione della condotta imputata. Secondo il Delpupo, in vero, il fatto, frutto di uno scontro di gioco come da referto arbitrale, sarebbe da considerarsi di lieve entità, posto che l’avversario si sarebbe subito rialzato.
Chiede pertanto alternativamente, in riforma della decisione del giudice sportivo, o che la sanzione in esame venga rideterminata, riducendo a tutto il 12 dicembre la squalifica ‘a tempo determinato’; o che venga commutata in una sanzione ‘a giornate’, in modo da consentire al Calciatore di essere convocato nelle gare ufficiali in serie A del Cagliari Calcio S.p.a.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per i motivi che seguono. Nel caso che occupa si rileva che in alcun modo può considerarsi violato il principio di omogeneità dell’esecuzioni delle sanzioni richiamato dal Delpupo, in quanto la categoria di appartenenza del Calciatore è senz’altro quella Primavera, non rilevando sul punto le sue precedenti partecipazioni/convocazioni a gare della prima squadra. Va precisato, infatti, che altro è la categoria di appartenenza, che individua lo specifico campionato al quale l’atleta ‘deve’ partecipare, altro sono i campionati ai quali un calciatore, per valutazioni dello staff tecnico del proprio sodalizio o per specifiche disposizioni della Lega di riferimento, ‘può anche’ partecipare (cfr. sul punto già Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. un., 12 febbraio 2018, in Com. uff. n. 090/CSA; nonché Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. un., dec. n. 27 del 12 novembre 2019).
In merito alla proporzionalità della sanzione, posta la fede privilegiata del rapporto di gara (art. 61, comma 1, C.G.S.), se è vero che da referto arbitrale – come sostenuto nel reclamo – il colpo inferto dal Delpupo è stato sferrato a gioco in corso, è altrettanto vero che si è trattato di un ‘pugno sulla nuca a palla lontana’, ossia di un comportamento indiscutibilmente violento e soprattutto pericoloso per l’avversario, perciò da censurare. In tal senso giova ricordare che per condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S., si intende un’azione caratterizzata da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 gennaio 2011; nella medesima direzione cfr. altresì Corte sportiva d’appello nazionale, in Com. uff. n. 122/CSA del 10 aprile 2018). Elementi questi ultimi che si rinvengono nella fattispecie in discorso, di là dalla mancata produzione dei danni (cfr. in tale direzione anche Corte sportiva d’appello nazionale, dec. n. 049 del 30 ottobre 2019) e che non possono essere accostati a una mera condotta antisportiva, la quale, diversamente, ai sensi dell’art. 39 C.G.S., si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto [...] frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’àmbito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF). Va infine precisato che è prerogativa del giudice sportivo, in via alternativa e senza alcuna distinzione, irrogare per simili condotte una sanzione ‘a tempo’ o ‘a giornate’, ai sensi dell’art. 38 C.G.S.
Il provvedimento adottato dal giudice di prime cure è dunque pienamente legittimo e congruo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte presso i difensori con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Lepore Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce