F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 133/CSA pubblicata il 30 Dicembre 2021 – società Hellas Verona F.C. S.p.A.

Decisione n. 133/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 121/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:  

Umberto Maiello – Vice Presidente

Lorenzo Attolico – Componente

Andrea Lepore – Componente (relatore)

Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 121/CSA/2021-2022 proposto dalla società Hellas Verona F.C. S.p.A. in data 03.12.2021;

in riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 95 del 01.12.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 22.12.2021, il prof. avv. Andrea Lepore e uditi l’Avv. Stefano Fanini e il Direttore operativo Dott. Pantaleo Longo per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 3 dicembre 2021, la società Hellas Verona ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 inflitta dal giudice sportivo in relazione alla gara Hellas Verona/Cagliari del 30.11.2021 di cui al C.u. n. 94 del 1 dicembre 2021 «per avere, un numero cospicuo di suoi sostenitori, intonato, al 5° del secondo tempo, cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti dai tre collaboratori della Procura federale posizionati, rispettivamente, lato Curva Sud, lato Curva Nord e all’altezza del centrocampo».

La reclamante contesta nello specifico l’errata applicazione del principio giuridico sotteso alla sanzione comminata e, segnatamente, l’assenza della «rilevante percettibilità e significativa dimensione» del coro di matrice territoriale, ex artt. 25, comma 3, e 28 C.G.S. In particolare, la società scaligera si duole di presunte incongruenze nel rapporto dei collaboratori della Procura federale e sostiene la vessatorietà e sproporzione della sanzione.

Ad avviso della reclamante, nei documenti di gara dei collaboratori, nel campo ‘consistenza’ sarebbero stati indicati un numero di spettatori occupanti i settori incriminati in maniera contradditoria rispetto ai dati ufficiali, inficiando la valutazione della dimensione del fenomeno. Si contesta soprattutto che nella sezione ‘osservazioni’, all. Sez. 2 bis, un rappresentante della procura federale, allo stesso minuto (5° del secondo tempo) durante il quale è stato segnalato il coro di matrice territoriale sanzionato, abbia refertato di aver udito anche altri cori, poi coperti dai fischi del pubblico.

Infine, la società scaligera lamenta la mancata applicazione delle esimenti/attenuanti previste dall’art. 29, comma 1, C.G.S., nonostante le diverse misure adottate al fine di evitare qualsiasi incidente inerente alla condotta dei propri sostenitori.

Chiede pertanto, in via istruttoria, di disporre un supplemento di indagine per acquisire la relazione del Dirigente preposto all’Ordine pubblico della gara in oggetto, nonché, in via principale, l’annullamento della sanzione e, in subordine, la riduzione della stessa nella misura ritenuta di giustizia.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo non sia fondato. In via preliminare, letta la documentazione redatta dai collaboratori federali, va respinta la richiesta di ulteriore istruttoria non ravvisandosi specifiche lacune.

Per quanto attiene al merito della vicenda, si ritiene che, contrariamente a quanto dedotto, dal referto dei rappresentanti della Procura federale non emerga alcuna particolare incongruenza nella parte in cui, sempre con riferimento al minuto 5° del secondo tempo della gara, uno di loro ha segnalato di aver udito, oltre al coro di matrice territoriale punito dal giudice sportivo, ulteriori cori intonati dal pubblico di casa nonché i fischi levati da parte dello stadio al fine di dissociarsi da essi. Al contrario, la refertazione appare dettagliata proprio là dove si è voluto sottolineare e differenziare, rispetto alla condotta qui sanzionata, l’intonazione di altri cori di minore intensità che, infatti, sono stati percepiti soltanto da alcuni dei collaboratori della Procura e verso i quali – e solo verso i quali – vi è stata dissociazione da parte del pubblico (v. ‘osservazioni’ di cui all’allegato Sez. 2 bis del referto dei collaboratori della Procura).

Viceversa, è cristallino che il giudice di prime cure, ai fini dell’irrogazione della sanzione de qua, abbia valorizzato, quanto alle condotte del pubblico rilevate al 5 minuto del secondo tempo, esclusivamente il dato dell’indicazione unanime dei tre collaboratori, posizionati in maniera corretta, e riferito allo specifico coro di discriminazione territoriale, ripetuto per tre volte (v. Sez. 2 bis del referto principale dei collaboratori della Procura) e rispetto al quale non si registrano coeve manifestazioni di dissenso della restante parte dello stadio.

In virtù della rappresentazione della vicenda compendiata negli atti di gara, questa Corte ritiene pertanto provata, anche in ragione del significativo numero di tifosi coinvolti (circa 4.000), l’effettiva incidenza di tali cori sullo svolgimento dell’evento sportivo (v., a tal riguardo, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 maggio 2014, n. 288/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 11 febbraio 2014, n. 202/CGF; e di recente Corte sport. app., Sez. I, dec. n. 93 del 2 dicembre 2021), dovendo ritenersi, a fronte dei suindicati eloquenti dati numerici, inconferente l’errore descrittivo della percentuale (60%) che qualifica il rapporto dei tifosi coinvolti rispetto a quelli occupanti il singolo settore dello stadio.

Non può, infatti, essere revocata in dubbio l’attitudine di un coro gridato da ben 4.000 persone a coprire l’intero stadio ovvero ampi tratti di esso, come peraltro fatto palese dalla sua nitida percezione da parte di tutti i collaboratori della Procura presenti, ancorché dislocati in posizione diverse e distanti tra loro.

Infine, per ciò che concerne la rilevanza delle circostanze esimenti-attenuanti di cui all’art. 29 C.G.S., questa Corte ritiene non siano applicabili al caso di specie, in quanto è opportuno rammentare il principio, più volte ribadito, a tenore del quale «l’adozione di misure di prevenzione non genera, con la pretesa automaticità, una mitigazione del trattamento sanzionatorio previsto per le singole fattispecie di illecito poi consumate. La possibile attenuazione della misura edittale della sanzione presuppone, viceversa, che i modelli organizzativi e gestionali a tali fini adottati dalle società si rivelino proporzionati, idonei ed efficaci, laddove, rispetto alle condotte in contestazione, non è dato evincere uno sforzo organizzativo mirato ad impedire, attraverso misure specifiche e congrue, l’intonazione di cori discriminatori» (cfr. in questa direzione Corte sport. app., Sez. I, dec. n. 071 del 17 novembre 2021; nonché, ancora, Corte sport. app., Sez. I, dec. n. 93 del 2 dicembre 2021). 

Il provvedimento adottato dal giudice di prime cure è dunque pienamente legittimo e congruo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                  IL VICE PRESIDENTE

Andrea Lepore                                                                        Umberto Maiello

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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