F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 123/CSA pubblicata il 22 Dicembre 2021 – ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.p.A.

Decisione n. 123/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 102/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Sebastiano Zafarana - Componente (relatore)

Franco Di Mario - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 102/CSA/2021-2022, proposto dalla società ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.p.A.,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo del Campionato Under 16 Serie A e B, di cui al Com. Uff. n. 45 del 17.11.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.12.2021, il dott. Sebastiano Zafarana;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO         

In margine alla gara Ascoli Calcio – Parma Calcio del Campionato Under 16 serie A-B Girone C del 14/11/2021, conclusa con il risultato di 1-1, l’arbitro ha refertato “Non ho preso visione di alcuna richiesta di forza pubblica. Ambulanza non presente”

Il Giudice Sportivo ha comminato l’ammenda di € 200,00 alla società Ascoli Calcio 1898 FC SPA “Per l’assenza di un proprio medico e anche dell’ambulanza (Art.16 del Regolamento del Campionato), durante la gara.”

La società Ascoli Calcio 1898 FC SPA ha proposto reclamo avverso la predetta sanzione inflittale dal Giudice Sportivo ritenendo “lampante l’errore del Direttore di gara che, certamente in buona fede o comunque per un mero errore, non segnalava la presenza nel proprio referto del servizio sanitario in occasione della gara in oggetto”.

Produce la dichiarazione del 19/11/2021 a firma del responsabile della Croce Rossa – Comitato di Ascoli Piceno, attestante la regolare presenza e il regolare svolgimento del servizio di assistenza sanitaria presso il Campo parrocchiale Santa Maria, in località Piattoni di Castel Lama per entrambe le partite dell’Ascoli Calcio Settore Giovanile del 14/11/2021, con indicazione della targa del mezzo e i nominativi dell’equipaggio: sia per la partita delle ore 10,30 (Under 15) che, per quanto qui di interesse, per la partita delle ore 13,30 orario in cui ha giocato l’Ascoli Under 16.

Produce inoltre i fogli di viaggio delle due Ambulanze impiegate rispettivamente nelle partite delle ore 10,30 e delle 13,30.

Riferisce, in particolare, il responsabile della C.R.I. che nell’occasione “l’ambulanza è stata parcheggiata, come di indicazione dello steward, davanti al cancello all’angolo nord-ovest del campo, in posizione di partenza verso la via di fuga; gli equipaggi hanno sostato per tutta la durata delle partite sugli spalti vicino al cancello d’ingresso e all’ambulanza, i presidi principali sono stati posizionati a bordo campo”.

La società reclamante chiede, pertanto, l’accoglimento del reclamo e l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo con conseguente annullamento dell’ammenda inflitta. Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 9 dicembre 2021, nessuno è comparso per la parte reclamante. Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo meriti accoglimento.

L’art.16 del regolamento del Settore Giovanile Scolastico, Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Stagione Sportiva 2021-2022 – richiamato nella decisione del Giudice Sportivo - prevede che: “… Per le Società ospitanti è obbligatoria la presenza di un medico, che possa contemporaneamente essere utilizzato sia dalla squadra ospitante sia dalla squadra ospitata, o dell’ambulanza. In caso di assenza del medico e dell’ambulanza, sarà comminata un ammenda pari ad € 200,00 (duecento/00)”.

Ciò premesso l’arbitro ha registrato nel referto di gara l’assenza dell’ambulanza, essendo incontestata l’assenza del medico come risulta anche dalla distinta di gara della società ospitante.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti ritiene che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, l’arbitro nel riferire un fatto negativo (l’assenza dell’ambulanza) sia incorso in una involontaria svista. E d’altra parte, il direttore di gara non ha dato atto, nel referto, di avere immediatamente contestato alla società ospitante la contestuale assenza del medico e dell’ambulanza, così da potersi escludere in radice la possibilità di una sua errata percezione.  La prova offerta dalla società reclamante, infatti, appare ammissibile quanto alla fonte da cui proviene e conducente rispetto ai fatti in esame, evincendosi dalla dichiarazione del responsabile della C.R.I. (e dai fogli di viaggio allegati) che l’ambulanza ed il suo equipaggio sono stati effettivamente presenti per tutta la durata della gara, ancorché in posizione defilata ed evidentemente non facilmente visibile dall’interno del campo di giuoco.

Considerato che l’art.16 del citato Regolamento prevede la comminatoria della sanzione soltanto in ipotesi di contestuale assenza del medico e dell’ambulanza, il reclamo proposto dalla società Ascoli Calcio 1898 FC SPA deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata la sanzione dell’ammenda di € 200,00.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sanzione.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte presso i difensori con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                          IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                                       Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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