F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 127/CSA pubblicata il 30 Dicembre 2021 – società A.S.D. Afragolese 1944

Decisione n. 127/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 096/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente   

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Alberto Urso – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 096/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Afragolese 1944,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 1CS del 17.11.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.12.2021, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Udito per la reclamante l’Avv. Eduardo Chiacchio;  Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 24.11.2021, preceduto da rituale preannuncio, la società A.S.D. Afragolese 1944 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 17.11.2021 (Com. Uff. n. 1CS) con la quale è stata irrogata al dirigente sig. Niutta Raffaele l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC fino al 30.6.2022 “per avere, al termine della gara, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco ed avvicinatosi ad un calciatore avversario lo colpiva con un violento schiaffo al volto. Tale condotta creava un evidente stato di tensione”.

Episodio occorso in occasione della gara Afragolese - Giugliano disputata il 14.11.2021 e valevole per il campionato nazionale di serie D.

Il provvedimento del Giudice Sportivo è stato adottato sulla base delle concordi risultanze tanto del referto arbitrale quanto dei rapporti dei Commissari di Campo, dai quali si rileva che il Niutta (indicato dai Commissari di Campo come “Presidente” dell’Afragolese), al termine della gara, era entrato sul terreno di gioco attraverso un cancello appositamente aperto ed aveva colpito con un violento schiaffo al volto il calciatore del Giugliano Ceroni Federico.

Lamenta la reclamante, pur non contestando ed anzi stigmatizzando l’accaduto (seppure il Niutta non rivesta la carica di Presidente della società), l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata, soprattutto in considerazione del fatto che già nell’immediatezza dello spiacevole episodio esso Niutta aveva presentato le proprie scuse non solo privatamente al calciatore, ma anche pubblicamente, nel corso di interviste rilasciate a vari media (Tv private e giornali). Con memoria ex art. 72, 2° comma, C.G.S., la reclamante ha altresì prodotto una dichiarazione con la quale il calciatore Ceroni conferma di aver ricevuto le scuse dal Niutta prima ancora di abbandonare l’impianto sportivo e di averle accettate, anche in considerazione del fatto di non aver riportato conseguenze sul piano fisico.

Invocando quindi l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. c) ed e), la reclamante ha concluso per la riforma dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo nel senso di una riduzione “significativa e considerevole” della sanzione comminata.

Il reclamo è stato trattato nella riunione del 15.12.2021 e deciso come da dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della A.S.D. Afragolese 1944 può essere accolto, seppure nei ridotti limiti di cui al dispositivo.

Dalla copiosa documentazione prodotta dalla reclamante, è agevole evincere la effettiva  ricorrenza della circostanza attenuante di cui alla lett. e) (ma non anche di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 13, C.G.S., posto che il Niutta ha ammesso pubblicamente la propria responsabilità ed ha spontaneamente presentato le proprie scuse, evidentemente valutate come sincere dal calciatore aggredito in quanto dal medesimo accettate.

Resta tuttavia la estrema gravità dell’episodio, relativamente al quale l’invocata (e qui riconosciuta) attenuante può comportare una mitigazione della sanzione solo in misura assai modesta, considerata anche la parallela ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), C.G.S..

Dalla stessa documentazione prodotta dalla reclamante (articoli di giornale, interviste ecc.), oltre che dai rapporti dei Commissari di Campo, risulta difatti che il sig. Niutta Raffaele, seppure non risulti rivestire formalmente la carica di Presidente, viene da tutti riconosciuto come il patron della società e spesso indicato come “Presidente”. Ed è proprio avvalendosi di tale prerogativa che, evidentemente, egli ha potuto accedere al terreno di gioco da un cancello che i Commissari avevano constatato essere chiuso all’inizio della gara.

Pur ritenendo la Corte prevalente l’attenuante (ex art. 13, comma 1, lett. e, C.G.S.), con conseguente accoglimento del reclamo, non si può tuttavia ignorare, in funzione della corretta misura della sanzione, quanto dettagliatamente riferito dai Commissari di Campo, e cioè che il Niutta, dopo essersi abusivamente introdotto sul terreno di gioco, è corso direttamente e deliberatamente verso il calciatore Ceroni, altrettanto deliberatamente lo ha colpito con un violento schiaffo al volto (tanto violento da farlo crollare in terra) ed ha creato una situazione di potenziale, grave turbativa dell’ordine pubblico (“solo con il pronto intervento dei dirigenti di ambo le società e dei Commissari di Campo si evitava che la situazione degenerasse in modo catastrofico…” - cfr. rapporto CdC).

Ritiene pertanto la Corte che, in accoglimento del reclamo, la invocata riduzione della sanzione possa essere accordata nella misura dell’inibizione sino a tutto il 15 maggio 2022.     

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 15 maggio 2022.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                           IL PRESIDENTE 

Fabio Di Cagno                                                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

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