F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 128/CSA pubblicata il 30 Dicembre 2021 – società Petrarca Calcio a cinque s.r.l. S.D.D.
Decisione n. 128/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 110/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Alberto Urso - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 110/CSA/2021-2022, proposto dalla società Petrarca Calcio a cinque s.r.l. S.D.D., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND - Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 255 del 25.11.2021.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.12.2021, il Dott. Alberto Urso; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Petrarca Calcio a cinque s.r.l. S.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la LND - Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 255 del 25.11.2021), con cui è stato respinto il ricorso della stessa Petrarca Calcio in relazione alla gara del Campionato Nazionale Under 19 Calcio a 5 Petrarca Calcio/Città di Mestre del 24 ottobre 2021, conclusasi con il risultato gioco di 1 a 3.
Con il suddetto ricorso la Petrarca Calcio aveva chiesto l’inflizione della sanzione della perdita della gara a carico della Città di Mestre per avere questa schierato in campo un calciatore (i.e., Nicolazzi Giovanni) irregolarmente tesserato per la medesima società. Siffatto tesseramento sarebbe avvenuto infatti a seguito dell’illegittima e invalida revoca di quello del medesimo calciatore con la stessa Petrarca Calcio, disposta con decisione del Presidente federale in difetto di contraddittorio con l’odierna reclamante e in violazione del principio dell’accesso agli atti.
Il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso e omologato il risultato di gara ritenendo a sé preclusa la cognizione in ordine alle doglianze inerenti al tesseramento del Nicolazzi, considerato che di ciò era stato investito il (funzionalmente competente) Tribunale Federale nazionale - Sezione Tesseramenti, che aveva dichiarato inammissibili le censure della Petrarca Calcio, dovendo perciò lo stesso Giudice Sportivo attenersi agli accertamenti esperiti presso l’ufficio tesseramenti, dai quali il Nicolazzi è risultato correttamente tesserato per la società Città di Mestre a far data dal 27 agosto 2021.
Avverso tale decisione ha proposto reclamo la Petrarca Calcio allegando nuovamente l’illegittimo tesseramento del Nicolazzi per la società Città di Mestre, in quanto fondato su revoca del precedente tesseramento con la Petrarca Calcio in base a un provvedimento presidenziale invalido, giacché assunto in difetto di contraddittorio con la stessa odierna reclamante e in violazione dei principi dell’accesso e del giusto processo.
Il reclamo risulta trasmesso anche alla controinteressata Città di Mestre, che non s’è costituita in giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Le doglianze formulate s’incentrano sulla partecipazione alla gara del calciatore Nicolazzi, di cui è dedotta l’irregolarità del tesseramento per la società Città di Mestre stanti i vizi d’invalidità e illegittimità asseritamente riscontrabili in capo alla presupposta decisione del Presidente federale di revoca del precedente tesseramento del medesimo calciatore con la società Petrarca Calcio.
In senso contrario all’assunto della reclamante occorre richiamare, ai fini che qui rilevano, l’art. 61, comma 6, NOIF, a tenore del quale “II possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società”.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito al riguardo, da un lato, che i calciatori risultano pienamente legittimati a partecipare alla gara ai sensi dell’art. 61, comma 6, NOIF se iscritti nei tabulati federali e nei loro confronti non risulta adottato alcun provvedimento di revoca o di decadenza del tesseramento (cfr. CSA, III, 18 febbraio 2021, n. 79; 4 maggio 2021, n. 175; cfr. anche CSA, III, 27 aprile 2021, n. 166); dall’altro, che “eventuali vizi procedimentali suscettibili di comportare la revoca o l’annullamento di un tesseramento già dichiarato esecutivo, per intervento dello stesso ufficio che lo ha emesso o dell’organo di giustizia a ciò deputato, possono costituire unicamente fonte di sanzione disciplinare a carico della società responsabile, ma non possono influire, ex art. art. [10], comma 6, lett. a) C.G.S., sul regolare svolgimento delle gare in cui il calciatore è stato schierato, non potendosi ritenere, in tali fattispecie, che il calciatore medesimo non avesse titolo per prendervi parte” (CSA, n. 175 del 2021, cit.; n. 79 del 2021, cit.).
Nel caso in esame gli elementi materiali della fattispecie sono pacifici, atteso che non è contestato che il Nicolazzi sia tesserato per la società Città di Mestre - come affermato dal Giudice Sportivo - dal 27 agosto 2021 e, dunque, che tale risultasse al tempo in cui s’è svolta la gara.
Il che vale a confermare la regolare partecipazione del calciatore alla stessa gara e l’assenza di responsabilità per illeciti in capo alla Città di Mestre, non potendo su ciò incidere ex se eventuali (diverse) future determinazioni assunte (anche in sede giudiziale) sul tesseramento del calciatore.
Si rileva, peraltro, che nella specie la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Tesseramenti, n. 10 del 23 settembre 2021 di reiezione del ricorso della Petrarca Calcio avverso il provvedimento di revoca del tesseramento del Nicolazzi risulta confermata dalla Corte Federale d’Appello, III Sezione, giusta decisione n. 33 del 5 novembre 2021 (al riguardo, la Corte Federale ha posto in risalto nel merito - tra l’altro - l’insindacabilità ex art. 42, lett. c), NOIF del provvedimento – eccezionale - di revoca presidenziale, l’assenza di previsioni che richiedano il coinvolgimento procedimentale della società, il parere favorevole al provvedimento reso dalla LND e dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque, l’autonomo statuto normativo e rimediale che governa il diritto d’accesso).
Né comunque rileva, alla luce di quanto suesposto, il fatto che la detta decisione della Corte Federale sia stata impugnata davanti al Collegio di Garanzia del CONI, considerata l’autonomia e la diversa prospettiva funzionale dei due giudizi, nonché i distinti elementi sostanziali - sopra presi in esame - che qui assumono rilievo in sé ai fini della partecipazione alla gara, e dunque (in negativo) per l’integrazione dell’illecito in relazione al quale la reclamante invoca l’inflizione della sanzione (cfr., ad es., per l’esclusione dei presupposti della sospensione processuale, CSA, III, Com. Uff. n. 154/CSA dell’8 giugno 2018).
Alla luce di quanto suesposto, non ricorrono dunque i presupposti per l’applicazione della sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S.
Per tali ragioni il reclamo va respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Urso Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce