F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 129/CSA pubblicata il 30 Dicembre 2021 – A.S.D Seravezza Pozzi Calcio

Decisione n. 129/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 111/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Sebastiano Zafarana - Componente (relatore) 

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 111/CSA/2020-2021, proposto da A.S.D Seravezza Pozzi Calcio, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –

Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 4/CS del 24.11.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.12.2021, il dott. Sebastiano

Zafarana e udito l’Avv. Francesca Auci per la società Ravenna F.C. 1913 S.P.A.; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La gara Ravenna F.C. 1913 S.p.a./Seravezza Pozzi Calcio, calendarizzata per il 26 settembre 2021, veniva interrotta per sopraggiunta impraticabilità del campo e quindi rinviata per la prosecuzione all'11 novembre 2021, allorquando terminava in parità con il punteggio di 1-1. Il Ravenna FC 1913 S.S.D. a.r.l., proponeva reclamo al Giudice Sportivo chiedendo che venisse inflitta alla A.S.D. Seravezza Pozzi Calcio la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S., sostenendo che la squadra avversaria avesse schierato in campo il calciatore n.7 FANTINI Edoardo, che ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Regolamento LND non avrebbe potuto essere schierato in quanto tesserato per la predetta società soltanto il 4 novembre 2021.

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 4/CS del 24.11.2021), ha accolto il reclamo proposto dal Ravenna FC 1913 S.S.D. a.r.l. infliggendo alla A.S.D. Seravezza Pozzi Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “considerato il tenore dell'art. 30, comma 4, del Regolamento LND che risulta quantomai chiaro nel prevedere come nella prosecuzione delle gare interrotte, in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del CGS, possono essere schierati esclusivamente i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento della medesima interruzione, risulta altresì evidente che alla gara di cui in epigrafe, il calciatore FANTINI EDOARDO non aveva titolo a partecipare”.  

La società A.S.D Seravezza Pozzi Calcio ha proposto reclamo avverso la predetta sanzione inflittale dal Giudice Sportivo.

La società reclamante censura la decisione del Giudice Sportivo ritenendo che lo stesso abbia erroneamente interpretato la norma di cui all’art. 30, comma 4, laddove ha affermato che, a tenore della stessa, in caso di prosecuzione di una gara interrotta, possono essere schierati “esclusivamente” i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento della interruzione della gara.

Ritiene la reclamante che la corretta esegesi della norma in esame condurrebbe alla conclusione che con la locuzione “possono” il legislatore sportivo abbia voluto prevedere soltanto una facoltà e non un obbligo per le società sportive - in caso di prosecuzione di una gara - di impiegare gli atleti già tesserati al momento dell’interruzione della prima gara, sicché l’avverbio esclusivamente utilizzato nella motivazione sarebbe stato inopinatamente aggiunto dal Giudice Sportivo.

Chiede pertanto l’accoglimento del reclamo e l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo con conseguente convalida del risultato di 1-1 conseguito sul campo.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 15 dicembre 2021, nessuno è comparso per la parte reclamante mentre è intervenuta l’Avv. Francesca Auci per la società Ravenna F.C. 1913 S.p.a., la quale, dopo aver esposto i motivi di opposizione al gravame, ha concluso chiedendo la conferma della decisione del Giudice Sportivo.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO        

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

Dati per non contestatati i fatti per come storicamente ricostruiti (ossia che il calciatore Fantini Edoardo è stato tesserato soltanto il 4 novembre 2021 e che è stato schierato nella gara di prosecuzione dell’11 novembre 2021 a partire dal 35’ del 2° tempo) deve rilevarsi che il comma 4 dell’art.30 del Regolamento LND recita: 

“(…). Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. 

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara; 

b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze: …”.

Orbene dalla piana lettura della lettera b) si evince chiaramente - senza necessità di alcuna operazione ermeneutica - che nella prosecuzione della gara possono essere schierati soltanto (o esclusivamente) “tutti” i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, costituendo ciò la regola base stabilita dalla norma.

Mentre la locuzione possono è chiaramente riferita alla seconda parte della disposizione laddove è concessa la possibilità per entrambe le società di schierare nella gara di prosecuzione anche giocatori che non erano iscritti “sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione” a condizione, però, che essi fossero già tesserati per le rispettive società al momento dell’interruzione.

Nel caso di specie il calciatore Fantini Edoardo risulta essere stato tesserato per l’A.S.D Seravezza Pozzi Calcio soltanto il 4 novembre 2021 e, dunque, in epoca successiva al giorno della interruzione della gara del 26 settembre 2011, così che, a norma di regolamento, non poteva essere schierato nella partita di prosecuzione dell’11/11/2021. Ne consegue pertanto la correttezza della decisione del Giudice Sportivo.

Conclusivamente, la domanda di annullamento della perdita della gara con il punteggio di 03 formulata dalla Società reclamante, non può essere accolta.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società A.S.D Seravezza Pozzi Calcio deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                    IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                               Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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