F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 131/CSA pubblicata il 30 Dicembre 2021 – A.S.D. Team Nuova Florida 2005

 

Decisione n. 131/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 113/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 113/CSA/2021-2022, proposto dalla A.S.D. Team Nuova Florida 2005, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 4/CS del 24.11.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.12.2021, l’Avv. Andrea Galli; uditi l’Avv. Jennyfer Bevilacqua per la reclamante e l’Avv. Pasquale Giampaglia per la resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 9.11.2021, la società Ostiamare Lido Calcio S.r.l. proponeva ricorso al Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc, chiedendo che venisse disposta la ripetizione della gara Ostiamare Lido Calcio srl – A.S.D. Team Nuova Florida 2005, valevole per il campionato nazionale Serie D - Girone G, disputatasi in data 07.11.2021 e terminata con il risultato di 0-4 in favore della Nuova Florida.

La ricorrente esponeva:

- che al 2° minuto del 2° tempo, sul risultato di 0-1, il portiere della Nuova Florida aveva battuto un calcio di rinvio scagliando la palla nella metà campo dell’Ostiamare, ove erano saltati di testa due calciatori avversari;

- che, su segnalazione dell’Assistente n.1, l'Arbitro aveva interrotto l’azione assegnando un calcio di punizione in favore dell’Ostiamare per fuorigioco di un calciatore della Nuova Florida;

- che sull’azione di ripartenza l’Ostiamare aveva segnato la rete dell'1-1, convalidata dall'Arbitro, il quale aveva indicato il cerchio di centrocampo e si era diretto verso di esso;

- che l'Assistente n. 2 era tuttavia rimasto fermo con la bandierina alzata;

- che l'Arbitro, confrontatosi con i due Assistenti, aveva annullato il gol, riprendendo il giuoco e scodellando la palla nella metà campo della Nuova Florida, dopo aver spiegato di aver commesso un errore nell’aver segnalato il fuorigioco sulla rimessa dal fondo del portiere.

L’Ostiamare sosteneva, quindi, che l'Arbitro aveva commesso 2 errori tecnici:

- il primo per essere tornato indietro sulla decisione precedentemente assunta di aver fischiato il fuorigioco dopo che il giuoco era ripreso e l'Ostiamare aveva segnato la rete del pareggio;

- il secondo per aver ripreso il giuoco scodellando la palla ed in un punto del terreno di giuoco senza senso.

In data 18.11.2021 il Giudice Sportivo raccoglieva le seguenti dichiarazioni dell’Arbitro: A seguito del rinvio da fondo campo l'AA1 mi segnalava il fuorigioco di un calciatore della società Team Nuova Florida. Interrompevo pertanto il gioco, che veniva rapidamente ripreso dall'Ostia Mare, mentre nello stesso frangente l’AA2 alzava la bandierina per richiamare la mia attenzione e la manteneva alzata per l'intera durata dell'azione di gioco culminata con il gol dell'Ostia Mare. Al termine dell'azione l’AA2 mi raggiungeva e mi segnalava l'errore in cui ero incorso nel fischiare il fuorigioco essendo il pallone proveniente da una rimessa dal fondo. A quel punto, dopo prolungata consultazione, decidevo di scodellare il pallone nel punto in cui il gioco era ripartito assegnandolo all'ultima squadra che ne aveva avuto il possesso, vale a dire l'Ostia Mare. Specifico che nel corso dell'azione non sono state rilevate altre e/o diverse irregolarità rispetto al fuorigioco oggetto delle nostre valutazioni

Nelle proprie controdeduzioni la Nuova Florida sosteneva:

- che l'errore tecnico è tale da determinare la ripetizione della gara quando l'arbitro non applica il regolamento dimostrando di non conoscerlo appieno o per dimenticanza e non per una interpretazione di un'azione di gioco, come tante altre durante una gara;

- che nel caso di specie non si sarebbe verificato alcun errore tecnico, bensì si sarebbe trattato di interpretazione di un’azione di gioco da parte dell'arbitro, che, ai sensi dell’art. 10, co. 5, CGS, non avrebbe influito sulla regolarità di svolgimento della gara, considerato anche il risultato finale di 0-4 in favore della Nuova Florida.

Con decisione resa in data 24.11.2021 a mezzo del Comunicato Ufficiale n.4/CS, il Giudice Sportivo, ritenuta sussistente la violazione denunziata dalla A.S. Ostiamare Lido Calcio, disponeva la ripetizione della gara, osservando che l’Arbitro aveva riconosciuto l'errore nel quale era incorso, integrante la violazione di due regole del giuoco del calcio, secondo cui non sussiste infrazione di fuorigioco su calcio di rinvio e non è possibile da parte del direttore di gara cambiare una decisione relativa ad una ripresa di giuoco, una volta che il giuoco sia stato effettivamente ripreso, anche se si rende conto, eventualmente su segnalazione di un assistente di gara, che tale decisione è errata. Tali due violazioni non potevano comportare una mera interpretazione e valutazione di un fatto di giuoco, bensì integravano un vero e proprio errore tecnico, per violazione e mancata applicazione di due norme del Regolamento del giuoco del calcio dovute a non conoscenza o dimenticanza.

Avverso tale decisione ha proposto impugnazione la A.S.D. Team Nuova Florida 2005 con reclamo del 6.12.2021 dinanzi a questa Corte, affidandosi essenzialmente a due motivi di censura. 

Con il primo motivo, la reclamante sostiene:

- l’insussistenza dei presupposti per la ripetizione della gara, poiché il verificarsi di un “errore” non sarebbe di per sé sufficiente a integrare la violazione denunziata dall’Ostiamare, in quanto gli Organi di Giustizia Sportiva devono indagare di volta in volta quale sia stato il “peso” dell’errore e valutare se sia stato tale da aver inficiato il risultato ottenuto sul campo e, pertanto, se abbia o meno influenzato il regolare svolgimento della gara;

- la possibilità di sacrificare il merito sportivo, rappresentato dal risultato di una competizione, solo a fronte di situazioni tipizzate o comunque sicuramente incidenti sul regolare svolgimento della competizione medesima;

- che l’“errore” aveva riguardato unicamente la segnalazione di fuorigioco, in danno dunque della Nuova Florida e non dell’Ostiamare, su rimessa dal fondo e comunque non era stato tale da inficiare il regolare svolgimento della gara; che l’azione dell’Ostiamare si era svolta con la bandierina alzata da parte dell’Assistente n.2;

- che nonostante l’errore a proprio danno, la Nuova Florida aveva vinto sul campo per 0-4.

Con il secondo motivo, la reclamante lamenta l’omessa motivazione da parte del Giudice Sportivo circa l’incidenza dell’errore tecnico sul regolare svolgimento della gara ai sensi dell’art. 10, comma 5, CGS.

La reclamante conclude pertanto per l’annullamento della decisione impugnata con ripristino del risultato conseguito sul campo. In via istruttoria chiede disporsi l’audizione dell’Assistente n.2.

La società Ostiamare Lido Calcio srl resiste con controdeduzioni del 13.12.2021. evidenziando, in particolare, come l’Arbitro abbia espressamente riconosciuto l'errore tecnico nel quale è incorso, peraltro posto in danno della resistente e non della Nuova Florida, l’Ostiamare avendo segnato il gol del pareggio, al minuto 2 della ripresa, poi non convalidato. Secondo l’Ostiamare, pertanto, sussistendo un errore tecnico, lo stesso non potrebbe essere “pesato” come sostenuto dalla reclamante in rapporto al risultato finale, bensì dovrebbe determinare la ripetizione della gara. Ritiene infine la resistente che il Giudice Sportivo abbia ampiamente motivato sul perché l'errore tecnico abbia influito sul regolare andamento della gara.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 15 dicembre 2021 è comparsa per la parte reclamante, in collegamento telematico, l’Avv. Jennifer Bevilacqua e, per parte resistente, l’Avv. Pasquale Giampaglia, i quali, dopo aver esposto i rispettivi motivi, hanno concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La vicenda in esame si configura propriamente quale ‘errore tecnico’, che effettivamente ricorre quando l’Arbitro non applica il regolamento, dimostrando di non conoscerlo appieno o per dimenticanza. Caso, questo, che nulla ha a che fare con quello dell’erronea valutazione di una delle tante azioni di gioco da parte del direttore di gara.

Tanto premesso, dalla disamina del verbale di audizione del 18.11.2021 e per quanto qui effettivamente rileva, emerge che, nella fattispecie, l’Arbitro risulta aver violato in rapida successione e progressivamente le seguenti regole del Regolamento del Giuoco del Calcio:

- regola n. 11 (Fuorigioco), punto 3 (Non infrazione), secondo cui "Non vi è infrazione di fuorigioco se un calciatore riceve il pallone direttamente da: un calcio di rinvio", dal momento che ha interrotto il gioco per una posizione di fuorigioco, nonostante il pallone provenisse proprio da un calcio di rinvio;

- regola n. 6 (Gli altri ufficiali di gara), Guida pratica AIA punto 5, in tema di scorrettezze o fatti gravi accaduti al di fuori del campo visivo dell’arbitro (qui richiamabile per analogia), secondo cui l’Assistente “Dovrà tempestivamente attirare la sua attenzione [dell’Arbitro] alzando e sventolando la bandierina. L’arbitro, rilevata la segnalazione, interromperà il gioco e, dopo aver interpellato l’assistente, adotterà i provvedimenti del caso riprendendo il gioco di conseguenza”, dal momento che ha invece consentito al sodalizio di casa di portare a termine l’azione successiva al predetto calcio di punizione, conclusasi con la rete del pareggio, nonostante, come da lui dichiarato, nello stesso frangente l’Assistente n. 2 avesse alzato la bandierina per richiamare la sua attenzione (e quindi fosse stato da lui notato), mantenendola alzata per l'intera durata dell'azione;

- ma, soprattutto, regola n. 5 (L’Arbitro), punto 2 (Decisioni dell’Arbitro), secondo cui "Le decisioni dell’arbitro su fatti relativi al gioco, compreso se una rete è stata segnata o no ed il risultato della gara, sono inappellabili. L'arbitro non può cambiare una decisione relativa ad una ripresa di gioco, se si rende conto che è errata o su indicazione di un altro ufficiale di gara, qualora il gioco sia stato ripreso", dal momento che è tornato indietro, dopo diversi minuti, sulla propria precedente decisione, quella relativa al fuorigioco sanzionato ancorché inesistente, per l’effetto annullando o comunque non convalidando la rete del pareggio segnata dalla Ostiamare all’esito della ripresa di gioco;

- regola n. 8 (L’inizio e la ripresa del gioco), punto 2 (Rimessa dell’Arbitro - Procedura), secondo cui “’arbitro lascia cadere il pallone a terra per un calciatore della squadra che per ultima ha toccato il pallone nel punto in cui questo è stato toccato per ultimo da un calciatore”, dal momento che ha assegnato il pallone all’Ostiamare, considerandola quale ultima squadra che ne aveva avuto il possesso, ma alla quale aveva annullato la rete segnata all’esito di un'azione originata da un'infrazione che a termine di regolamento non era sussistente, motivo per il quale l’ultima squadra che aveva avuto il possesso del pallone in azione regolare era da considerarsi la Nuova Florida nel momento in cui il portiere aveva calciato il rinvio.

In tal modo, l’Arbitro, in buona sostanza, ha dimostrato di non conoscere perfettamente il Regolamento o, comunque, di non averlo applicato correttamente nel caso di specie ed in relazione alle specifiche circostanze sopra descritte. Va invece escluso che le – erronee – determinazioni dallo stesso assunte siano il frutto della semplice valutazione di azioni di giuoco, avendo egli violato, assumendole, precise disposizioni che regolano in modo chiaro le situazioni di gioco sopra esaminate e, di fatto, adottando decisioni radicalmente contrarie (nei casi disciplinati dalle regole n. 5 e n. 11) o non conformi (nei casi disciplinati dalle regole n. 6 e n. 8) alle enumerate regole del Regolamento del Gioco del Calcio, in relazione alle quali nessun margine di discrezionalità o opinabilità residuava in capo all’Arbitro.

Tale plurima erronea condotta dell’Arbitro ha poi indubitabilmente inciso sul regolare svolgimento della gara, anche ai sensi dell'art. 10, comma 5, CGS, considerato che le decisioni adottate e qui in esame sono intervenute sul risultato di 0-1 in favore della Nuova Florida ed hanno determinato l’annullamento della rete del pareggio segnata dall’Ostiamare nei primi minuti del secondo tempo di gioco, in un momento in cui, dunque, la gara era da considerarsi ancora aperta, mancando più di 40 minuti al termine della stessa.

L’audizione dell’Assistente n. 2, alla luce di quanto detto, si rivela sostanzialmente irrilevante, vertendo su circostanze sulle quali l’Arbitro ha dettagliatamente riferito nella propria audizione del 18.11.2021 e che, in ogni caso, pur integrando in astratto la violazione della regola n. 6 in ragione della mancata interruzione del gioco, in concreto non assumono specifico rilievo al cospetto della violazione – essa sì rivelatasi causalmente risolutiva – della regola n. 5, nel senso che, nonostante la segnalazione dell’ufficiale di gara n. 2, l’Arbitro non avrebbe comunque potuto cambiare la propria decisione relativa al fuorigioco sanzionato, ancorché erroneamente, ed alla ripresa di gioco disposta, essendo ormai il gioco ripreso con la punizione battuta dall’Ostiamare.

Ne consegue la sostanziale correttezza della decisione assunta dal Giudice Sportivo, che merita pertanto di essere confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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