F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 78/TFN – SD del 22 Dicembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 4059/27pf21-22/GC/GR/pe del 6 dicembre 2021 nei confronti del sig. Gabriele Saltelli e della società ASD ISM Gradisca – Reg. Prot. 76/TFN-SD
Decisione/0078/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0076/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente;
Giammaria Camici – Componente (Relatore);
Gaia Golia – Componente;
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 21 dicembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4059/27pf21-22/GC/GR/pe del 6 dicembre 2021 nei confronti del sig. Gabriele Saltelli e della società ASD ISM Gradisca,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 6 dicembre 2021, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale:
1- il Sig. Saltelli Gabriele, Osservatore calcistico all’epoca dei fatti tesserato come dirigente accompagnatore per la ASD ISM Gradisca per la violazione dell’art. 4 CGS comma 1 ”I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” in relazione all’art. 55 del Regolamento del Settore tecnico poiché, in occasione di un Torneo Regionale U 15 assisteva agli incontri disputati il 06/06/2021 e 13/06/2021 rispettivamente a Udine tra Udine United Rizzi Cormor e Ancona e a Cividale del Friuli tra il Forum Julii Calcio e Ancona, società operanti in ambito dilettantistico, si qualificava come Osservatore Calcistico esibendo la tessera di riconoscimento (n ROI19137 valida fino a Novembre 2021), e procedeva, negli spogliatoi in uso agli arbitri, a fotografare le distinte di gara delle squadre in campo;
2 - la società ASD ISM Gradisca a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Saltelli Gabriele, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
In data 20.07.2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 27pfi21-22, avente ad oggetto “Accertamenti in merito alla condotta del sig. Saltelli Gabriele che ha svolto attività di osservatore calcistico in occasione di un Torneo Regionale Under 15 organizzato dal C.R. Friuli Venezia Giulia”, a seguito della nota del 16.02.2021 inviata dal Presidente del CR Friuli Venezia Giulia, Ermes Canciani, che, a sua volta, trasmetteva alla Procura copia delle comunicazioni dell’8.06.2021 e 14.06.2021 con le quali il Giudice Sportivo presso il predetto CR, a seguito di disamina dei referti redatti dagli Arbitri in occasione delle gare di cui infra, notiziava in merito al fatto che in occasione delle partite Udine United Rizzi Cormor - Ancona del 06.06.2021 e Forum Julii Calcio - Ancona del 13.06.2021, disputatesi nell’ambito di un Torneo Regionale Under 15 organizzato dallo citato CR, un soggetto, identificato in occasione della seconda gara per il sig. Gabriele Saltelli, si era introdotto nello spogliatoio dei Direttori di gara mostrando un tesserino recante la dicitura “Osservatore calcistico” e, in entrambe le occasioni, aveva chiesto e ottenuto di poter fotografare le distinte di gara.
L’Ufficio inquirente, acquisita documentazione in merito ai soggetti e alle Società coinvolte, sentiti vari tesserati, fra i quali il sig. Gabriele Saltelli, all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente Accompagnatore dell’ASD ISM Gradisca, e i due Direttori di gara che avevano segnalato l’accaduto, riteneva accertate alcune violazioni che provvedeva a contestare con la comunicazione di chiusura indagini dell’8.10.2021.
In conseguenza della notifica della C.C.I. l’avv. Paolo Lazzeri, Presidente dell’ASD ISM Gradisca, chiedeva di essere audito e, in quell’occasione, precisava che il sig. Gabriele Saltelli era stato tesserato per l’ASD ISM Gradisca solo per il brevissimo periodo intercorrente tra il 26.05.2021 e il 16.06.2021 con la qualifica di Dirigente Accompagnatore e non come Osservatore calcistico e che lo stesso aveva agito, nelle occasioni oggetto di contestazione, in quest’ultima qualità e non certo nell’interesse della Società friulana. Contestava, infine, il concetto dell’automatismo della responsabilità oggettiva.
L’avvisato Gabriele Saltelli provvedeva, invece, al deposito di articolata memoria con la quale sottolineava l’inconsistenza delle violazioni contestate sia in considerazione del fatto che lo stesso aveva chiesto agli arbitri, educatamente, di poter fotografare le distinte di gara e tale possibilità gli era stata concessa dai Direttori di gara senza nessuna contestazione, sia in considerazione del fatto che lo stesso non era tesserato FIGC quale osservatore calcistico, titolo peraltro conseguito presso Ente diverso ed esterno alla FIGC, con la conseguenza che non poteva sussistere la violazione dell’art. 55 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC. In subordine formulava istanza di accesso all’istituto di cui all’art. 126 del CGS formulando l’ipotesi sanzionatoria prevista dall’art. 9, lettera a) del CGS stesso.
L’Organo requirente, ritenuto che le difese svolte dagli avvisati non fossero idonee a connotare diversamente le condotte imputate, senza prendere esplicita posizione sulla richiesta di accordo ex art. 126 CGS formulata dalla difesa del sig. Saltelli, procedeva quindi, in data 6.12.2021, al deferimento del soggetto indicato e della relativa società di appartenenza contestando loro i capi di incolpazione già in precedenza evidenziati.
La fase predibattimentale
Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 21.12.2021, il solo sig. Gabriele Saltelli provvedeva al deposito tempestivo di memoria con la quale, previa richiesta di nullità del deferimento per avere, la Procura Federale, totalmente ignorato la richiesta di accordo, senza neanche fornire risposta all’istanza formulata con la memoria depositata post CCI, così precludendogli ogni possibilità di accedere all’invocato istituto dell’applicazione di sanzione prima del dibattimento, reiterava, nel merito, quanto già evidenziato con la precedente memoria.
Il dibattimento
All’udienza del 21.12.2021, svoltasi in videoconferenza, risultavano presenti, in collegamento da remoto, il Sostituto Procuratore Federale avv. Enrico Liberati per la Procura Federale e l’avv. Andrea Pellegrini per il sig. Gabriele Saltelli.
II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, riscontrata la tempestiva notifica degli avvisi di fissazione dell’udienza di discussione, dava la parola alla Procura Federale la quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Gabriele Saltelli, mesi 6 (sei) di squalifica; per la società ASD ISM Gradisca, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
Prendeva poi la parola l’avv. Andrea Pellegrini il quale si riportava alla memoria depositata in atti e concludeva per la nullità del deferimento e, in subordine, per il proscioglimento del sig. Gabriele Saltelli.
La decisione
Preliminarmente il Collegio ritiene di dover declinare la propria competenza funzionale a favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia con riferimento agli addebiti ascritti nell’atto di deferimento al sig. Gabriele Saltelli e alle società ASD ISM Gradisca.
Osserva il Tribunale, a tal proposito, quanto segue:
- l’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, recante la rubrica “Classificazione dei Tecnici”, nell’elencare tutte le figure professionali inquadrate e/o qualificate come Tecnici, non fa menzione alcuna degli Osservatori calcistici;
- il successivo art. 17 prevede che il Settore Tecnico FIGC provveda “alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo degli Allenatori e degli altri Tecnici di cui al precedente art. 16”;
- l’art. 55 del medesimo Regolamento, l’unico nel quale si faccia riferimento alla figura dell’Osservatore calcistico, prevede che “ Gli Osservatori calcistici svolgono, per conto delle società professionistiche, attività concernenti l’osservazione, l’analisi, la valutazione e lo scouting di calciatori e squadre. 2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi per Osservatore calcistico. 3. I criteri per l’ammissione al corso, la durata e la quota di partecipazione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando dal Presidente del Settore. Il superamento del corso risulterà dalla posizione anagrafica del singolo Tecnico. 4. Gli “Osservatori Calcistici” che abbiano superato il corso presso soggetti esterni alla Federazione, potranno tesserarsi per le società affiliate alla FIGC”;
- nell’ambito del Regolamento del Settore Tecnico non è dato rinvenire l’esistenza di un Albo o di un Ruolo che annoveri gli Osservatori Calcistici;
- il Gabriele Saltelli, all’epoca dei fatti, era tesserato dell’ASD ISM Gradisca quale Dirigente Accompagnatore e non come Osservatore calcistico;
- il sig. Gabriele Saltelli ha conseguito la qualifica di Osservatore Calcistico presso un Ente privato denominato Associazione Italiana Osservatori Calcistici ROI Italia come risulta dalla copia del tesserino esibito tanto agli Arbitri delle gare in questione quanto in sede di audizione alla Procura Federale nonché dall’albo degli Osservatori calcistici tenuto in proprio dalla predetta Associazione;
- anche a voler concedere che il sig. Gabriele Saltelli, ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 55 del Settore Tecnico, si sarebbe potuto tesserare per l’ASD ISM Gradisca quale Osservatore calcistico, ciò non sarebbe comunque potuto accadere in quanto il primo comma della norma citata prevede tale figura solo nell’ambito delle società professionistiche;
- i riformati artt. 83 e 84 del CGS prevedono, entrambi, per quanto rileva in questa sede, che la competenza del TFN, il primo, e quella della Sezione Disciplinare del medesimo Organo giudicante, il secondo, sia estesa “… ai procedimenti instaurati su
deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale … nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico …”;
- nessun’altra modifica circa la competenza del TFN e dei TFT risulta essere stata apportata al codice di rito a seguito dell’abrogazione della Sezione Disciplinare del Settore Tecnico di talché in nessun caso si potrà sostenere la competenza della Sezione Disciplinare del TFN nell’ipotesi in cui venga deferito un soggetto che non risulti inquadrato nell’Albo e/o nei Ruoli del Settore Tecnico.
Conseguenza di quanto sin qui osservato è che, risultando il sig. Gabriele Saltelli tesserato, all’epoca dei fatti, per l’ASD ISM Gradisca, società di puro settore dilettantistico operante nell’ambito territoriale del CR Friuli Venezia Giulia, unico organo giudiziario competente a conoscere del suo comportamento, così come rappresentato dalla Procura federale, è il Tribunale Federale Territoriale presso detto Comitato cui vengono rimessi gli atti affinché possa pronunciarsi entro i termini di cui agli artt. 54 e 110 del CGS.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – LND e ordina la trasmissione degli atti del procedimento al detto Tribunale a cura della Segreteria.
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Depositato in data 22 dicembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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