F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 74/TFN-SVE del 23 Dicembre 2021 (motivazioni) – SSD Portici 1906 a rl / Pol. D. Boys Melito – Reg. Prot. 70/TFN-SVE

Decisione/0074/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0070/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente;

Giuseppe Lepore – Componente;

Cristina Fanetti – Componente;

Gino Scaccia – Componente;

Enrico Vitali – Componente (Relatore);

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 20 dicembre 2021, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società SSD Portici 1906 a rl (matr. 931610) contro la società POL. D. Boys Melito (matr. 620795) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 4/E del 18 novembre 2021 (premio di preparazione calciatore Ceso Salvatore n. 18.7.2002 – matr. 2.095.198),

 la seguente

DECISIONE

Con atto 29 novembre 2021, la SSD Portici 1906 a rl ha adito questo Tribunale Federale impugnando il provvedimento della Commissione Premi del 18 novembre 2021, comunicato il 23 s.m., con il quale essa reclamante ex art. 96 NOIF è stata condannata a corrispondere alla Pol. D. Boys Melito la somma di euro 2.001,60 a titolo di premio di preparazione e la somma di euro 500,40 a titolo di penale, in seguito al tesseramento del calciatore Salvatore Ceso avvenuto in data 9 gennaio 2020.

La reclamante Società, ripropone in questa sede le medesime doglianze già devolute innanzi alla Commissione Premi e dalla stessa del tutto ignorate anche nella parte motiva del reclamato provvedimento.

Deduce la SSD Portici 1906 il difetto di legittimazione attiva della Pol. D. Boys Melito a richiedere il premio di preparazione in quanto all’epoca del tesseramento del calciatore Ceso in suo favore (2016/17, 2017/18, 2018/19), detta Società non apparteneva alla LND ma risultava affiliata al solo settore giovanile e scolastico.

A nulla rileverebbe la circostanza che la Pol. D. Boys Melito sia stata successivamente affiliata alla LND nella stagione 2019/20, in quanto nella nuova formulazione dell’art. 96 NOIF il premio spetta comunque solo alle società appartenenti alla LND senza effetto retroattivo.

La Società controparte, ritualmente notiziata del reclamo, nulla ha controdedotto.

 Nella riunione del 20 dicembre 2021 la vertenza veniva quindi discussa e decisa.

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Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere accolto.

Emerge agli atti che nelle stagioni 16/17, 17/18 e 18/19 il calciatore Ceso Salvatore è stato effettivamente tesserato con la Pol. D. Boys Melito appartenente al settore giovanile e scolastico e affiliata alla Lega Nazionale Dilettanti solo dalla stagione 2019/20. Ne consegue che detta Società non può avere diritto al premio di preparazione per difetto di legittimazione attiva, come eccepito dalla reclamante e confermato nelle precedenti pronunce di questo Tribunale e anche dal Collegio di garanzia (decisione n. 65 del 2020).

La nuova formulazione dall’art. 96 NOIF (in vigore dal 1 luglio 2019) esclude espressamente dal diritto al premio di preparazione le società di puro settore giovanile.

In tal senso, comunque, la norma è stata applicata anche nella sua vecchia formulazione in quanto le tabelle per la quantificazione del premio hanno sempre fatto riferimento a Società affiliate alla LND.

Quindi, se da una parte detta novellata norma allarga la platea delle società aventi diritto al premio da un punto di vista temporale prendendo a riferimento gli ultimi cinque anni precedenti al tesseramento e non più tre, dall’altra permane una significativa limitazione quanto ai requisiti soggettivi degli aventi diritto.

La circostanza che la Pol. D. Boys Melito si sia affiliata alla LND nella successiva stagione sportiva 2019/2020, non ha alcun rilievo in quanto tempus regit actum e quindi, per avere diritto al premio, sarebbe dovuta essere affiliata alla LND in costanza di tesseramento con il calciatore Ceso Salvatore.

Devono quindi ritenersi esclusi, come nel caso di specie, i rapporti ormai esauriti in relazione ai quali le condizioni del tesseramento e dell’affiliazione alla LND non si sono congiuntamente verificati nell’arco temporale stabilito dalla norma.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo della SSD Portici 1906 a rl e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi del 18 novembre 2021.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Enrico Vitali                                                             Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 23 dicembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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