F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0052/CFA pubblicata il 31 Dicembre 2021 (motivazioni) – Presidente federale/Michele Salinas – Gian Guido Bondi – USD Quiliano & Valleggia

Decisione/0052/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0067/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai sigg.ri:

Mario Luigi Torsello  - Presidente

Salvatore Lombardo   - Componente

Antonia Fiordelisi       - Componente

Marco Lipari               - Componente

Sergio Della Rocca    - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0067/CFA/2021- 2022 proposto dal Presidente federale ex art. 102, CGS avverso l'inadeguatezza della decisione assunta dal Giudice sportivo presso il Comitato regionale Liguria, n. 25 del 14.10.2021 nei confronti dei sig.ri Michele Salinas e Gian Guido Bondi, tesserati in favore della società USD Quiliano & Valleggia (inibizione fino al 9.10.2023 e inibizione fino al 9.04.2024);

per l’annullamento

della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicata sul C.U. del medesimo Comitato Regionale.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 27 dicembre 2021, tenutasi anche in videoconferenza, l’Avv. Sergio Della Rocca; nessuno è comparso per parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo del 13 dicembre 2021, notificato a mezzo pec in pari data, il Presidente pro tempore della Federazione Italiana

Giuoco Calcio ha impugnato, ai sensi dell’art. 102 del Codice di Giustizia Sportiva (d’ora in avanti CGS) la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicata sul C.U. n. 25 del medesimo Comitato Regionale, a mezzo della quale è stata disposta la sanzione dell’inibizione fino al 9 ottobre 2023 al sig. Michele Salinas e dell’inibizione fino al 9 aprile 2024 al sig. Gian Guido Bondi entrambi dirigenti della Società Sportiva Quiliano&Valleggia, nonché l’ammenda di euro 350,00 a titolo di responsabilità oggettiva alla stessa Società Quiliano&Valleggia.

1.1. Il Presidente della FIGC ha rappresentato nel reclamo quanto segue.

Nel corso della gara disputata il 10 ottobre 2021 tra Quiliano &Valleggia e la Campese FBC, valevole per il campionato di prima Categoria, il tesserato Michele Salinas, massaggiatore della Quiliano &Valleggia, al termine della partita, mentre il Direttore di gara si trovava ancora sul terreno di gioco e 5 calciatori della sua squadra protestavano per una decisione tecnica, si avvicinava all’arbitro da un lato e lo colpiva con un forte pugno al volto, all’altezza della bocca, che causava al  medesimo direttore di gara dolore e una fuoriuscita di sangue dal labbro superiore.

Nello stesso frangente, il sig. Gian Guido Bondi, svolgente nella partita le funzioni di assistente di parte per la società Quiliano &Valleggia, dapprima urlava frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara e, subito dopo, lo colpiva violentemente con la bandierina arrotolata sopra l’orecchio destro, provocandogli un forte dolore e, solo grazie all’intervento di alcuni calciatori che lo trattenevano, non è riuscito nell’intento di colpire nuovamente l’arbitro con la bandierina.

Dopo l’aggressione, l’arbitro, sig. Mehmet Kartal della Sezione di Imperia, si recava al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Savona per ricevere le cure del caso ove gli veniva riscontrato un trauma cranico in regione parietale dx e al labbro superiore, con piccole abrasioni interne, con prognosi di guarigione di 6 giorni salvo complicazioni.

1.2. Il comportamento dei due tesserati configurava responsabilità disciplinare per condotta violenta nei confronti di un ufficiale di gara, ai sensi dell’art. 35 del CGS, e, conseguentemente, il Giudice Sportivo Territoriale irrogava al sig. Salinas la sanzione disciplinare dell’inibizione fino al 9 ottobre 2023 e al sig. Bondi l’inibizione fino al 9 aprile 2024.

1.3. Con nota del 22 ottobre 2021, il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri sottoponeva alla F.I.G.C. il suddetto provvedimento disciplinare per le valutazioni di competenza e per l’eventuale proposizione del ricorso straordinario ex art. 49, comma 3, lett. a, CGS.

1.4. Ritenuta dal Presidente FIGC la inadeguatezza della sanzione rispetto alla gravità della condotta violenta perpetrata, veniva proposto reclamo ai sensi dell’art. 102 CGS con richiesta di applicazione di sanzioni più severe.

1.5. Il Presidente della Corte Federale di Appello della F.I.G.C., con provvedimento del 13 dicembre 2021, assegnava la trattazione del reclamo alle Sezioni Unite, disponeva la abbreviazione a dieci giorni del termine di cui all’art. 103, comma 2, CGS e fissava per la trattazione del reclamo l’udienza del 27 dicembre 2021.

1.6. In data 23 dicembre 2021, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria faceva pervenire in Corte Federale di Appello, una nota con cui sosteneva l’adeguatezza della decisone dallo stesso assunta.

1.7. In data 27 dicembre 2021, si teneva l’udienza collegiale dinanzi alle Sezioni Unite, all’esito della quale il Collegio pronunciava il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In primo luogo, il Collegio osserva la irritualità del deposito della nota del Giudice Sportivo della Liguria del 23 dicembre 2021.

Ed invero, essendo l’Organo di Giustizia sportiva il soggetto che ha emanato il provvedimento reclamato, non può considerarsi parte del procedimento instaurato presso la Corte Federale di Appello e, come tale, non è abilitato a produrre atti o memorie a sostegno di una delle tesi da discutere nel processo.

La funzione del Giudice Sportivo Territoriale cessa con l’emanazione del provvedimento disciplinare e non è prevista dall’ordinamento la possibilità che lo stesso possa partecipare al giudizio di reclamo su una sua decisione.

Pertanto, il Collegio dichiara la inammissibilità della produzione in parola e dispone la espunzione dal fascicolo della comunicazione del 23 dicembre 2021.

2. Il reclamo è stato proposto ai sensi dell’art. 102 CGS nei confronti dei due dirigenti Salinas e Bondi.

Le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello hanno avuto modo di precisare, da ultimo con decisione n. 108 dell’ 1 giugno 2021, la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente Federale prevista dall’art. 102 CGS.

Non può in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli Organi della Giustizia Sportiva interni alla federazione, di cui il Presidente Federale è il massimo garante.

Nel caso di specie sussiste, pertanto, la legittimazione straordinaria del Presidente Federale per la proposizione del reclamo, ai sensi dell’art. 102 CGS, avendo questi considerata inadeguata la sanzione inflitta in concreto dal Giudice Sportivo Territoriale.

3. Nel merito il reclamo appare essere fondato.

L’art. 35 CGS disciplina e sanziona le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara.

In particolare, l’art. 35, comma 1, reca la seguente definizione: “Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale”.

La norma, poi, contiene il regime delle sanzioni che vengono distinte a seconda della condotta e del ruolo ricoperto dal tesserato (calciatore, tecnico, dirigente).

Per quanto di specifico interesse nel presente procedimento, l’art. 35, comma 5, CGS, prevede “i dirigenti, i soci e non soci di cui all’art.2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione.”.

Risulta dal referto di gara redatto dall’arbitro Kartal, in occasione della partita Quiliano&Valleggia contro Campese FBC del 10 ottobre 2021, che i signori Michele Salinas e Gian Guido Bondi, tesserati FIGC e dirigenti della Squadra Quiliano &Valleggia, con funzioni, il primo di massaggiatore e, il secondo, di assistente di parte, abbiano cagionato al direttore di gara delle lesioni personali, attestate dall’Ospedale di Savona.

 Pertanto, le condotte violente che hanno procurato lesioni al direttore di gara rientrano nella previsione dell’art. 35, comma 5, CGS.

La predetta norma, infatti, sanziona con l’inibizione nel minimo di due anni la condotta violenta che provoca lesioni personali all’arbitro, attestate con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica.

Dal punto di vista dell’accertamento delle responsabilità e dell’inquadramento della fattispecie, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale appare essere corretta.

Non altrettanto, ad avviso del Collegio, può dirsi in ordine alla quantificazione della sanzione disposta ai minimi della previsione normativa.

Come rappresentato nel reclamo del Presidente Federale della FIGC, l’irrogazione del minimo nella sanzione appare essere inadeguata e incongruente rispetto alla accertata gravità dei fatti.

Lo stesso provvedimento impugnato riconosce che i fatti violenti compiuti nei confronti del ddg non meritano alcuna attenuante, anzi “possiedono intrinsecamente la caratteristica dell’aggravante”.

Secondo il Giudice Sportivo territoriale, il Salinas “ha agito in maniera proditoria ed utilizzando un calciatore della propria società per nascondersi”, mentre il Bondi “ha posto in essere il suo scellerato comportamento”, usando la bandierina “a mo’ di randello” e “che avrebbe potuto causare al ddg lesioni ancora più gravi di quelle in realtà subite nell’occasione”.

Da questo uniforme quadro probatorio emerge una condotta grave e reiterata posta in essere dai due ( lato sensu) dirigenti della Società che ospitava la partita al termine della gara.

Tale gravità, a prescindere dal riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti, non può essere sanzionata con l’applicazione del minimo della pena edittale.

L’ordinamento sportivo non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara da parte di tesserati.

Tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell’incolumità dell’arbitro; tanto più allorché essi sono tenuti da dirigenti della società che, per il ruolo rivestito, devono tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, anche come modello di comportamento per i calciatori della squadra.

La stessa norma (art. 35, comma 5, CGS), nello stabilire la sanzione minima di due anni di inibizione, attribuisce al Giudice di determinare in concreto la sanzione sulla base della valutazione della gravità della condotta, il contesto nel quale è avvenuta (comportamento episodico o reiterato), le conseguenze subite dall’arbitro.

Sotto tale ultimo profilo, la necessità di un referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica esclude ogni carattere di soggettività rispetto alle lesioni subite.

Nel caso di specie, valutando tutti gli elementi fattuali – e alla luce di quanto sopra detto - il Collegio ritiene che la sanzione adeguata e proporzionata rispetto al comportamento dei due dirigenti non possa essere ridotta ai minimi edittali, anche a tutela della credibilità e della (stessa) tenuta del sistema, che ha il preciso dovere di tutelare al massimo i direttori di gara.

Tale esigenza appare ancora più intensa nelle gare dilettantistiche, ove alle società e ai loro dirigenti vengono demandati anche compiti e funzioni di collaborazione per assicurare la regolarità dello svolgimento della partita.

Passando alla disamina delle due posizioni, è certamente più grave la condotta del Bondi, assistente di parte, che ha colpito l’arbitro sulla testa (orecchio dx) con la bandierina e, solo per l’intervento di alcuni giocatori della propria squadra, non ha portato a termine altri comportamenti violenti.

Per questi motivi per il Bondi, ritenuta la responsabilità disciplinare e la sussistenza di circostanze aggravanti di cui all’art. 14 CGS, la sanzione viene determinata in anni 4 e mesi 6 di inibizione, fino al 9 aprile 2026.

Grave è altresì il comportamento del Salinas che, però, dopo i fatti, ha quantomeno fatto visita all’ospedale per sincerarsi delle condizioni di salute dell’arbitro, dimostrando in tal modo, subito dopo l’accadimento, un qualche pentimento per quanto causato.

Ragion per la quale la sanzione viene determinata in anni 4 di inibizione, fino al 9 ottobre 2025.

Nulla in ordine alla sanzione comminata alla Società Sportiva Quiliano &Valleggia, in assenza di impugnativa del relativo capo della decisione del Giudice Sportivo Territoriale.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello Sezioni Unite, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina le sanzioni come segue:

  • inibizione di 4 (quattro) anni per il sig. Michele Salinas;
  • inibizione di 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi per il sig. Gian Guido Bondi.

 Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Sergio Della Rocca                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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