DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 387 del 17.12.2021 – Delibera – Rinuncia della Società ASD ATLETICO NERVESA
Rinuncia della Società ASD ATLETICO NERVESA
al prosieguo del Campionato di Serie A2
Il Giudice sportivo; rilevato che la Società indicata in oggetto ha formalizzato la rinuncia al prosieguo del campionato di Serie A2 girone A in data 15/12/2021 . Tenuto conto che le motivazioni addotte non giustificano la sussistenza di una sopravvenuta causa di forza maggiore che ha costretto la società a ritirasi dalla competizione. Tenuto conto che ai sensi dell’art.53 comma 8 è prevista a carico della società rinunciataria l’irrogazione di una sanzione pecuniaria fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia. Considerato che la rinuncia alla prosecuzione del campionato è avvenuta dopo la 10° giornata del girone di andata, si ritiene equo comminare una sanzione pari al doppio della misura minima prevista.
Visto quanto contemplato dall’art.53, commi 7 e 8 delle N.O.I.F. e dal C.U. N° 1/2021.
DELIBERA
- di prendere atto della decisione assunta dalla società ASD ATLETICO NERVESA decretandone il ritiro dal campionato di Serie A2 girone A attualmente in corso, stabilendo altresì, ai sensi dell’art. 53, 3° comma delle N.O.I.F., che tutte le gare disputate dalla predetta società non hanno valore per la classifica, che deve essere formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria; - le Società che dovranno incontrare la società ASD ATLETICO NERVESA osserveranno un turno di riposo; - decide di comminare, ai sensi dell’art.53 comma 8, per le motivazioni richiamate in premessa, alla Società ASD ATLETICO NERVESA l’ammenda di €10.000,00 per la rinuncia effettuata;