DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 403 del 21.12.2021 – Delibera – GARA DEL 14/12/2021: FUTSAL PISTOIA – PRATO CALCIO A CINQUE
GARA DEL 14/12/2021: FUTSAL PISTOIA – PRATO CALCIO A CINQUE
Reclamo proposto dalla Società: Prato Calcio a Cinque
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società PRATO CALCIO A CINQUE avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il reclamo in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara ex art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore DODA ALESSIO in posizione irregolare di tesseramento. Tale convincimento discende dalla circostanza che – a detta della reclamante - il suddetto atleta non risulta inserito nel tabulato dei calciatori tesserati per la società Futsal Pistoia estratto in data 15/11/2021. Il ricorso è infondato e va respinto. Dagli accertamenti esperiti presso il sistema centrale informatico, alle risultanze dei quali ci si deve necessariamente rimettere per decidere la controversia in esame, è risultato che il nominativo in questione è stato regolarmente tesserato presso la Società convenuta in data 10/11/2021, in epoca dunque antecedente alla disputa dell’incontro svoltosi il 14/11/2021. Il mancato inserimento del nominativo del calciatore in questione all’interno del tabulato dei tesserati per la società Futsal Pistoia, estratto dalla ricorrente in data 15/11/2021, è dipeso unicamente dalla particolare procedura endofederale di perfezionamento del tesseramento, che in determinati casi comporta che per alcuni giorni i tesserati non siano visibili alle società che interrogano il sistema. Ne consegue pertanto che il giocatore Doda Alessio ha preso parte a pieno titolo all’incontro in questione disputatosi il 14/11/2021.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. 204 del 16/11/2021 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro FUTSAL PISTOIA – PRATO CALCIO A CINQUE 6 -5; b) la tassa di reclamo non è dovuta.