DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 413 del 22.12.2021 – Delibera – Rinuncia della Società ASD Porto San Giorgio al prosieguo del Campionato di Serie A2 ed eclusione Under 19 Nazionale

Rinuncia della Società ASD Porto San Giorgio al prosieguo del Campionato di Serie A2 ed eclusione Under 19 Nazionale

Il Giudice sportivo; rilevato che la Società indicata in oggetto ha formalizzato la rinuncia al prosieguo del campionato di Serie A2 girone B in data 09/12/2021, chiedendo contestualmente, in deroga alle norme, l’autorizzazione alla prosecuzione del solo campionato di Under 19 Nazionale. Che la F.I.G.C. con nota del 22/12/2021 ha negato l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività a livello giovanile dopo la rinuncia al Campionato di Serie A2. Tenuto conto che ai sensi dell’art.53 comma 8 è prevista a carico della società rinunciataria l’irrogazione di una sanzione pecuniaria fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia. Considerato che la rinuncia alla prosecuzione del campionato è avvenuta dopo la 9° giornata del girone di andata del campionato di Serie A2 maschile, si ritiene equo comminare una sanzione pari al doppio della misura minima prevista. Visto quanto contemplato dall’art.53, commi 7 e 8 delle N.O.I.F. e dal C.U. N° 1/2021.

DELIBERA

 - di prendere atto della decisione assunta dalla società ASD PORTO SAN GIORGIO C5 decretandone il ritiro dal campionato di Serie A2 girone B e Under 19 Nazionale girone H attualmente in corso, stabilendo altresì, ai sensi dell’art. 53, 3° comma delle N.O.I.F., che tutte le gare disputate dalla predetta società non hanno valore per la classifica, che deve essere formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria; - le Società che dovranno incontrare la società ASD PORTO SAN GIORGIO C5 osserveranno un turno di riposo; - decide di comminare, ai sensi dell’art.53 comma 8, per le motivazioni richiamate in premessa, alla Società ASD PORTO SAN GIORGIO C5 l’ammenda di €10.000,00 per la rinuncia effettuata;

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