DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 428 del 23.12.2021 – Delibera – GARA DEL 27/11/2021: ASD DIAZ – ASD SENISE

GARA DEL 27/11/2021: ASD DIAZ – ASD SENISE

Reclamo proposto dalla Società: ASD Diaz

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. DIAZ avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Grandinetti Alfredo in posizione irregolare in quanto squalificato nella precedente stagione sportiva. Sostiene la reclamante che il nominato di che trattasi, nella stagione sportiva 2019/2020 militava nelle file della società ASD 2019 FUTURA MATERA e risultava squalificato per una giornata in Coppa Italia di Serie B nel C.U. n.504 del 15.01.2020 nell’ultima gara disputata dalla società di appartenenza nella predetta manifestazione. Precisa la ricorrente che il calciatore in questione nella stagione sportiva successiva 2020/2021 non veniva tesserato con nessuna società e dunque non poteva scontare le squalifiche. Nel corso della corrente stagione sportiva il calciatore di cui trattasi si tesserava con la società SENISE e prendeva parte a tutti gli incontri fin qui disputati nel corso del campionato di Serie B. Concludeva asserendo che, stante l’eliminazione della propria squadra dalla manifestazione, il calciatore in questione non aveva ancora potuto scontare la squalifica residua presa in Coppa Italia Serie B a fine stagione sportiva 2019/2020, che avrebbe dovuto scontare con la prima squadra della nuova società di appartenenza nella prima partita utile del campionato di serie B 2021/2022, ma che al contrario lo stesso aveva preso parte a tutti gli incontri disputati. Sulla scorta di quanto sopra indicato, la reclamante chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. Con le memorie depositate nei termini la società convenuta controdeduceva che la squalifica del giocatore in questione non le era mai stata comunicata e che la situazione che vedeva coinvolto il calciatore era identica ad un altro ricorso presentato sempre dalla società ASD DIAZ ed in seguito rigettato dallo scrivente Giudice. Il ricorso è fondato e va accolto. Preliminarmente si deve rilevare come il richiamo effettuato dalla convenuta alla precedente decisione dello scrivente Giudice sia inconferente in quanto relativo a due situazioni del tutto diverse, poiché il precedente citato riguardava un calciatore che aveva cambiato più volte attività da calcio a cinque a calcio ad undici e viceversa. Nella fattispecie in esame, invece, il calciatore in questione non ha mai cambiato attività ma è stato semplicemente squalificato per una giornata effettiva di gara nella pregressa stagione sportiva 2019/2020, relativamente a gare di Coppa Italia Serie B, con C.U. N.504 del 15/1/2020, per poi non essere più tesserato per alcuna società nella stagione successiva 2020/2021. Detta sanzione, conformemente alle modifiche apportate all’art.21, comma 7 del C.G.S., doveva quindi essere scontata nella prima gara utile di campionato della corrente stagione sportiva, cosa che non è avvenuta in quanto nella distinta dei calciatori della società SENISE, presentata all’arbitro, il nominativo del suddetto atleta risulta incluso e lo stesso, dagli accertamenti effettuati, risulta aver effettivamente preso parte anche a tutti gli incontri precedentemente disputati dalla società nel campionato di Serie B, così come correttamente e puntualmente allegato ed argomentato dalla ricorrente. Il predetto calciatore, pertanto, si trova in posizione irregolare, in quanto risulta aver preso parte con la prima squadra della nuova Società di appartenenza (la SENISE) all’incontro in oggetto senza aver mai scontato precedentemente la squalifica residua inflitta nel C.U. N.504 del 15/1/2020.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 285 del 01/12/2021 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società : SENISE la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

 

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