DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 24/CS del 23.12.2021 -Campionato Serie D – Delibera – RIETI S.R.L. – FLAMINIA CIVITACASTELLANA

RIETI S.R.L. - FLAMINIA CIVITACASTELLANA

 Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. FLAMINIA CIVITA CASTELLANA, per sentire dichiarare la F.C. RIETI SSD A.R.L. responsabile della irregolarità del terreno di gioco e della conseguente mancata disputa della gara in epigrafe - stante l'insussistenza, a detta della ricorrete, di ipotesi di impraticabilità del terreno di gioco ex art. 60 NOIF ovvero di cause di forza maggiore ex art. 55 NOIF e 10 GGS - e, per l'effetto, comminare alla F.C. RIETI SSD A.R.L. la sanzione della perdita della gara per 0-3 in favore della reclamante ai sensi dell'art. 10 co. 6, CGS. - Letta la memoria ex art. 67. Co. 7 CGS fatta pervenire dal F.C. RIETI SSD A.R.L. con cui si chiede di rigettare il reclamo in quanto insussistente in fatto ed in diritto e per l'effetto disporre la ripetizione della gara ovvero, in via gradata, la sanzione minima prevista. - Rilevato che il motivo su cui si innerva il reclamo della A.S.D. FLAMINIA CIVITA CASTELLANA, ed a cui ricondurre la responsabilità del sodalizio avversario, attiene alla non visibilità della "squadratura del campo", vale a dire delle linee di delimitazione e perimetrali del rettangolo di gioco, la cui valutazione, unitamente alle altre condizioni di praticabilità del terreno di gioco, è rimessa al direttore di gara. - Rilevato come la doglianza si risolva in una valutazione dei fatti aderente alla realtà descritta nel referto di gara ove l'arbitro dichiara "gara non disputata per mancanza della segnatura visibile delle linee del terreno di gioco". In particolare, il direttore di gara, con proprio supplemento di rapporto del 6 dicembre 2021, ha chiarito e ulteriormente ribadito che: a) la gara in epigrafe "non è stata disputata a causa della mancanza di segnatura adeguata del terreno di gioco"; b) il campo, al momento della sospensione definitiva della gara "godeva di ottima salute erbosa nonostante la pioggia"; c) nonostante il duplice tentativo di tracciare le linee, un'ora prima dell'inizio e all'orario effettivo della gara, "la vernice utilizzata non si trasferiva sul terreno di gioco";

P.Q.M. Delibera:

1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla F.C. RIETI SSD A.R.L. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

 

 

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