DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 4/CS del 24.11.2021 -Campionato Serie D – Delibera – RAVENNA F.C. 1913 S.P.A. – SERAVEZZA POZZI CALCIO
RAVENNA F.C. 1913 S.P.A. - SERAVEZZA POZZI CALCIO
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal RAVENNA FC 1913 SSD ARL, con il quale si richiede che venga inflitta alla ASD SERAVEZZA POZZI CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore FANTINI EDOARDO, per violazione dell'art. 30, comma 4, del Regolamento LND. - Lette le memorie autorizzate ex art. 67 comma 7 CGS fatte pervenire alla ASD SERAVEZZA POZZI CALCIO. - rilevato che la gara originariamente prevista per il 26 settembre 2021 veniva interrotta per sopraggiunta impraticabilità del campo e nuovamente calendarizzata per l'11 novembre 2021. Rilevato che calciatore summenzionato, indicato nella distinta della gara in epigrafe con il numero 7 e impiegato in campo nel corso del secondo tempo, veniva tesserato dalla ASD SERAVEZZA POZZI CALCIO solo a far data dal 4 novembre 2011; - considerato il tenore dell'art. 30, comma 4, del Regolamento LND che risulta quantomai chiaro nel prevedere come nella prosecuzione delle gare interrotte, in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del CGS, possono essere schierati esclusivamente i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento della medesima interruzione, risulta altresì evidente che alla gara di cui in epigrafe, il calciatore FANTINI EDOARDO non aveva titolo a partecipare;
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla ASD SERAVEZZA POZZI CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare il contributo di reclamo.