DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 4/CS del 24.11.2021 -Campionato Serie D – Delibera – VIS NOVA GIUSSANO – REAL CALEPINA F.C. SSDARL

VIS NOVA GIUSSANO - REAL CALEPINA F.C. SSDARL

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla REAL CALEPINA FC SSD ARL, con il quale si richiede che venga inflitta alla ASD VIS NOVA GIUSSANO la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore BARTOLI STEFANO, schierato dalla ASD VIS NOVA GIUSSANO con il n. 14 e subentrato in campo nel corso del primo tempo, in sostituzione del n. 3, nonostante che al medesimo, all'epoca tesserato per il Novara Calcio, fosse stata comminata con C.U. n. 149/PR3 del 14giugno 2021 emesso dalla Lega Pro per le gare del Campionato Nazionale Primavera "Dante Beretti" 2020/2021, disputate in data 12 giugno 2021, la squalifica per una gara per recidività in ammonizione, non ancora scontata; - rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nella precedente stagione sportiva 2020/2021, essendo quella del 12 giugno 2021, di cui al comunicato summenzionato, l'ultima gara del Campionato Nazionale "Primavera 3" - rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nel corso del Campionato Nazionale Dilettanti 2021/2022 essendo stato il calciatore BARTOLI STEFANO inserito in distinta, nonché impiegato dal primo minuto ovvero subentrando a gara in corso, in tutte le prime otto giornate di campionato, inclusa quella del 24 ottobre 2021, ottava del girone di andata, in cui veniva espulso e squalificato con una giornata per doppia ammonizione, come da C.U. n. 40 LND - Dipartimento Interregionale del 27 ottobre 2021) - rilevato che in virtù dell'ulteriore provvedimento disciplinare le giornate di squalifica da imputare al calciatore divenivano due e una sola di queste veniva scontata nella gara del 31 ottobre 2021, valida per la nona giornata del girone d'andata del Campionato Nazionale Dilettanti 2021/2022, con la conseguenza che ai sensi del combinato disposto degli art. 21, commi 2, 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, alla gara in epigrafe il calciatore BARTOLI STEFANO non aveva titolo a partecipare;

P.Q.M.

Delibera:

1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla ASD VIS NOVA GIUSSANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare il contributo di reclamo.

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