LEGA PRO – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – lega-pro.com – atto non ufficiale – CU N. 155/DIV DEL 27/12/2021 – Campionato Lega Pro – Delibera – GARA PAGANESE / POTENZA DEL 20 OTTOBRE 2021

GARA PAGANESE / POTENZA DEL 20 OTTOBRE 2021

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, - viste la relazione redatta dai componenti della Procura Federale in data 20 ottobre 2021 e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori; - vista la relazione ed i relativi allegati trasmessi dalla Procura Federale a questo giudice in riscontro alla richiesta formulata, osserva quanto segue. Sulla scorta delle emergenze probatorie acquisite all’esito degli approfondimenti istruttori richiesti, si deve ritenere sussistere la responsabilità del delegato ai rapporti con la tifoseria della Società Potenza come di seguito specificato mentre nei confronti degli unici due calciatori individuati con certezza come presenti in prossimità del settore occupato dai loro sostenitori va dichiarato il non luogo a procedere. Prendendo le mosse dalla valutazione del comportamento tenuto da questi ultimi, va premesso che molti dei calciatori del Potenza erano presenti vicino al settore dei loro sostenitori nella situazione di luogo e di tempo per la quale si procede. Né nella relazione del 20 ottobre 2021 né in quella trasmessa con nota datata 23 novembre 2021 sono stati individuati specificamente i Giocatori presenti. Sicché si possono ritenere individuati con certezza in tale posizione soltanto due di loro, ovvero quelli attinti da sputi da parte dei sostenitori del Potenza, la cui presenza discende inconfutabilmente proprio da tale circostanza. In conseguenza, la valutazione di questo Giudice si può e si deve limitare soltanto ad Essi. Tanto premesso sulla delimitazione soggettiva della presente valutazione, dagli accertamenti istruttori e, in particolare, da quanto osservato direttamente dai Componenti della Procura Federale, è emerso che: "Quasi tutti i calciatori del Potenza, che in un primo momento si erano radunati in prossimità della bandierina del calcio d'angolo, prospiciente il settore occupato dai tifosi, lentamente, in gruppo, si avvicinavano alla grata di separazione degli spalti dal campo del settore ospiti, mentre i tifosi proseguivano nelle vibrate contestazioni. Giunti alla grata, i predetti calciatori del Potenza, con atteggiamento mesto e dimesso, raccoglievano in silenzio gli insulti urlati dai tifosi, alcuni dei quali aggrappati alla rete metallica, con fare aggressivo. Gli insulti venivano inequivocabilmente rivolti ai calciatori, accusati di scarso impegno, di poco attaccamento alla maglia e ritenuti responsabili per l'assenza dei risultati positivi." Tra le tante frasi esclamate, nella relazione sono state riportate quelle più significative e, inoltre, è stato riportato che un tifoso ha colpito con uno sputo al volto uno dei calciatori del Potenza fra quelli presenti (e non più puntualmente individuati).

Nella relazione si è specificato altresì che "..nelle predette circostanze, non venivano notati dirigenti del Potenza Calcio con i calciatori, se non lo S.L.O., Laviero Cristiano, il quale presente nei pressi della grata, in alcuni frangenti interloquiva con i tifosi.... Decorsi circa 10/15 minuti, entrambi i sottoscritti avevano modo di notare che lo S.L.O. invitava i calciatori a fare rientro negli spogliatoi." Infine, dall'istruttoria espletata è emerso che anche un altro calciatore del Potenza è stato attinto da uno sputo, così rendendone possibile la puntuale individuazione come uno di quelli presenti sotto il settore dei tifosi del Potenza. Orbene, da quanto sinteticamente riportato, emerge inequivocabilmente che: la permanenza dei calciatori sotto il settore occupato dai loro tifosi si è protratto per un tempo apprezzabile, computabile in circa 10-15 minuti; in questo lasso di tempo l'atteggiamento dei tifosi è stato, fin dal primo momento, aggressivo, insultante, offensivo ed intimidatorio; due calciatori sono stati attinti da uno sputo lanciato verso di loro dai sostenitori del Potenza; nell'occasione era presente il Delegato ai rapporti con la tifoseria, Cristiano LAVIERO, il quale non ha impedito che i calciatori si trattenessero sotto il settore in questione ma li ha invitati ad allontanarsi soltanto dopo 10-15 minuti e dopo che si erano verificati anche i due episodi incresciosi sopra citati. Sulla scorta di tali risultanze è dato affermare che le condotte tenute da alcuni dei tifosi ed il loro atteggiamento aggressivo, offensivo ed insultante hanno certamente comportato la speculare e corrispondente soggezione da parte dei Giocatori ad atti di intimidazione, di offesa e di denigrazione. In tale frangente il delegato ai rapporti con la tifoseria, Cristiano LAVIERO, la cui qualifica risulta confermata anche mediante l’acquisizione della documentazione in atti, era presente sotto il settore in questione e, come riportato, ha consentito la permanenza in tale luogo dei Calciatori per un lasso di tempo così prolungato mentre, fin dal primo momento, la vicenda in esame presentava tutti gli elementi previsti dalla norma in commento. Ad avviso del giudicante, in relazione alle circostanze di fatto accertate, il Laviero avrebbe dovuto impedire ai suoi tesserati di trattenersi vicino ai tifosi e non avrebbe dovuto invitarli ad allontanarsi così tardivamente, ovvero dopo 10 -15 minuti durante i quali si sono verificati i fatti descritti. Invero, l'art. 25, comma 9, vieta tali interlocuzioni e la perpetrazione di condotte intimidatorie e offensive da parte dei tifosi, prevedendo che l'interlocuzione sia consentita soltanto previa autorizzazione del Delegato ai rapporti con la tifoseria. Autorizzazione che certamente non poteva intervenire in presenza dei comportamenti descritti, posti in essere fin dalla fase iniziale dell’interlocuzione. Ne consegue la responsabilità del Delegato per la violazione degli obblighi previsti dall’rticolo 4 CGS, con specifico riferimento alle mansioni ed ai compiti attribuiti a tale figura istituzionale, specificati dall’allegato sub 2) al CU 326/A cit e dal combinato disposto delle norme di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 25 CGS. Quanto alla condotta dei due calciatori sopra menzionati, questo Giudice reputa che il rispettivo comportamento è in astratto sussumibile in una delle fattispecie regolate dall'art. 25\9 cit. ma, al contempo, ritiene che esso sia scriminato e, quindi, non sanzionabile per i motivi di seguito specificati. Invero, è del tutto ragionevole affermare che la presenza dello SLO presso i tifosi protagonisti degli atti in esame ha determinato l'affidamento in capo ai calciatori che l'interlocuzione non fosse vietata e che, comunque, fosse consentita alla luce del comportamento tenuto nell'occasione dal Delegato ai rapporti con la tifoseria. Ovvero dal soggetto al quale l'ordinamento federale attribuisce il compito di valutare la legittimità dell'interlocuzione fra tifosi ed i calciatori e di autorizzare l'intrattenimento dei rapporti fra gli stessi. Tanto premesso e considerato, questo giudice, pertanto: 1. commina, in applicazione degli articoli 4, 25 comma 9, 13 comma 2, e dell’allegato sub 2) di cui al comunicato ufficiale numero 326/A citato, a carico del delegato ai rapporti con la tifoseria della società a Grosseto, signor CRISTIANO LAVIERO la sanzione della INIBIZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ IN AMBITO FIGC, RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ IN AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 GENNAIO 2022;

2. dichiara non luogo a procedere nei confronti dei due calciatori puntualmente individuati come presenti sotto il settore occupato dai tifosi del Potenza.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it