C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 09/05/2019 – Delibera – AL PRESIDENTE CIRIGLIANO DAVIDE NICOLA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FATER ANGELINI ABRUZZO / PIAZZANO, DISPUTATA IL 7.4.2019 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. n°55 DELL’11.4.19 – C.R.A.).

AL PRESIDENTE CIRIGLIANO DAVIDE NICOLA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FATER ANGELINI ABRUZZO / PIAZZANO, DISPUTATA IL 7.4.2019 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. n°55 DELL’11.4.19 – C.R.A.).

 

          Con appello ritualmente proposto, la società Piazzano ha impugnato e chiesto l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione del provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S., in quanto il Presidente Cirigliano, già inibito fino all’1.5.2019, a fine gara metteva in atto gesti gravemente irrispettosi nei confronti dell'arbitro e di un A.A., colpendoli con sputi e rivolgendo loro ingiurie, come riportato nei rispettivi rapporti.

          L’appellante ha dedotto, e ribadito in sede di audizione, l’assoluta estraneità del Cirigliano rispetto alla condotta ascrittagli e, in ogni caso, l’equivoco nel quale sarebbero incorsi sia l’arbitro sia il suo assistente, in quanto si trovava sugli spalti unitamente a numerosi tifosi e, pertanto, gli ufficiali di gara avrebbero equivocato riconoscendolo come responsabile del grave comportamento.

          L’arbitro della gara e un suo assistente, invece, in sede di supplemento di rapporto, hanno confermato gli originari riferimenti precisando, senza dubbio alcuno, di essere stati gli effettivi e predeterminati destinatari di insulti, ingiurie e sputi da parte del Cirigliano, precisando di averlo riconosciuto personalmente anche per avere arbitrato la sua squadra in precedenza ed inoltre perché la tribuna dell’impianto si trova proprio al di sopra del terreno di gioco.

          Osserva la Corte che, come anche osservato dall’appellante nel proprio gravame, quanto riportato sul referto di gara (e, come in questo caso, sugli eventuali supplementi) rappresenta fonte di prova privilegiata ai fini della decisione, con la conseguenza che, non trovando riscontro alcuno negli atti ufficiali la versione alternativa fornita dalla società e risultando, invece, il contrario, la sanzione impugnata debba essere integralmente confermata in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati, anche in considerazione della giurisprudenza di questa Corte, che reputa gli sputi particolarmente offensivi e vili quanto più che, nel caso in esame, sono stati indirizzati anche nei confronti di un’assistente donna.

          Per questi motivi, la Corte

 

DELIBERA

 

di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.

 

 

 

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