C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 09/05/2019 – Delibera – APPELLO DELLA A.S.D. GIULIANOVA ANNUNZIATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 150,00 (OLTRE ALL’OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO SE RICHIESTO E DOCUMENTATO) INFLITTA ALLA SOCIETA’ DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MIANO / GIULIANOVA ANNUNZIATA, DISPUTATA IL 13.4.2019 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. n°56 DEL 18.4.19 – C.R.A.).

APPELLO DELLA A.S.D. GIULIANOVA ANNUNZIATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 150,00 (OLTRE ALL’OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO SE RICHIESTO E DOCUMENTATO) INFLITTA ALLA SOCIETA’ DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MIANO / GIULIANOVA ANNUNZIATA, DISPUTATA IL 13.4.2019 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. n°56 DEL 18.4.19 – C.R.A.).

 

          Con appello ritualmente proposto, la società Giulianova Annunziata ha impugnato e chiesto l’annullamento della sanzione inflitta dal G.S. perché, nel corso del secondo tempo, propri sostenitori, procuravano danni alla recinzione dell'impianto sportivo - settore ad essi riservato - il tutto senza ulteriori conseguenze grazie all'intervento di steward e dirigente locale.

          Ha dedotto l’appellante che al momento del vantaggio del Miano, un suo calciatore avrebbe provocato la tifoseria avversaria la quale, avvicinandosi alla rete di recinzione, avrebbe solo piegato la stessa, peraltro già di per sé precaria. Ha, inoltre, aggiunto che i paletti di sostegno di tale recinzione non erano in grado di sostenere alcuna pressione e che la propria tifoseria si sarebbe comportata correttamente.

          Osserva la Corte che, sulla base degli atti ufficiali in possesso del Comitato, e più precisamente dal rapporto dei Commissari di Campo designati per la gara di cui all’oggetto, si evince che i tifosi ospiti avevano abbassato con forza i paletti della recinzione e che l’ingresso nel terreno di gioco era stato evitato solo grazie all’intervento di alcuni stewards e di un dirigente del Miano. Tale stato di fatto era stato, peraltro, fotografato dagli stessi Commissari, che avevano anche allegato le foto al suddetto rapporto. Non vi è dubbio, pertanto, che la riconducibilità del danneggiamento sia da imputare ai tifosi della società appellante, con la conseguenza che la decisione del primo giudice deve essere confermata anche in considerazione della sua congruità rispetto al comportamento addebitato.

          Per questi motivi, la Corte

 

DELIBERA

 

di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.

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