C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 20/06/2019 – Delibera – APPELLO DEL CALCIATORE PAOLUCCI MAURIZIO (TESSERATO CON LA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.5.22, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI / VILLAMAGNA, DISPUTATA L’11.5.19 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. n° 41 del 16.5.19 – DELEGAZIONE ZONALE DI LANCIANO).

APPELLO DEL CALCIATORE PAOLUCCI MAURIZIO (TESSERATO CON LA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.5.22, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI / VILLAMAGNA, DISPUTATA L’11.5.19 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. n° 41 del 16.5.19 – DELEGAZIONE ZONALE DI LANCIANO).

 

          Con appello ritualmente proposto, il calciatore Paolucci Maurizio ha impugnato il provvedimento sopra specificato adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “Perchè al 3 minuto del secondo tempo supplementare si avvicinava ad un avversario e lo colpiva al volto con uno schiaffo a mano aperta, in seguito ad una reazione di quest'ultimo il Paolucci avvolgeva con forza con un braccio il collo dell'avversario bloccandolo e lo colpiva ripetutamente al volto con violenti pugni, successivamente all'intervento di alcuni compagni di squadra intervenuti per sedare tale comportamento il Paolucci continuava nel suo atteggiamento violento colpendo con dei calci anche i compagni sopraggiunti e con ulteriori pugni il calciatore avversario ancora bloccato con il braccio. Tale comportamento violento e minaccioso aveva termine soltanto grazie all'intervento di altri giocatori che riuscivano solo parzialmente a far desistere il Paolucci che anche a seguito della notifica di un provvedimento sanzionatorio proseguiva con altre minacce nei confronti dell'avversario rientrato nel frattempo a fatica nel proprio spogliatoio”.

          Ha dedotto l’eccessività della sanzione in quanto il primo giudice non avrebbe tenuto conto delle provocazioni ricevute dall’avversario e, comunque, avrebbe posto a base del suo provvedimento i fatti riferiti dal direttore di gara, che ne aveva amplificato la portata.

          Osserva la Corte che il provvedimento del primo giudice deve essere integralmente confermato, in quanto i fatti obiettivamente riportati dal direttore di gara non consentono la invocata riduzione e ciò sia perché il Paolucci rivestiva, nell’occasione, la qualifica di capitano, sia perché il suo comportamento violento è stato più volte reiterato non solo nei confronti dell’avversario più volte colpito, ma anche verso di altri calciatori che erano intervenuti per interrompere il comportamento stesso. Appare, peraltro, fuor di luogo invocare nella fattispecie l’art. 19 C.G.S., in quanto se è vero che la sanzione minima prevista in casi di fatti violenti nei confronti di calciatori è di cinque giornate di squalifica, è altrettanto vero che detta disposizione non prevede una sanzione massima predeterminata.

          Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello,

 

DELIBERA

 

di respingere l’appello, confermando integralmente la decisione impugnata e disponendo incamerarsi la tassa di appello.

 

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