C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 15/11/2018 – Delibera – Gara del 1/11/2018 CALCIO GIULIANOVA – VIRTUS PRATOLA CALCIO

Gara del 1/11/2018 CALCIO GIULIANOVA - VIRTUS PRATOLA CALCIO

Il Giudice Sportivo

 - Con reclamo tempestivamente notificato la A.S.D. CALCIO GIULIANOVA chiede sia disposta la ripetizione della gara indicata in oggetto, ai sensi dell'art. 17, comma 4), del C.G.S., adducendo un errore tecnico dell'arbitro che avrebbe influito sul regolare svolgimento dell'incontro, terminato sul risultato di 2 a 3.

- Deduce, in particolare, la Società reclamante che l'arbitro avrebbe erroneamente fatto iniziare il gioco alla ripresa del secondo tempo senza i 22 giocatori in campo, nonostante lo stesso fosse stato avvisato che la Soc. Calcio Giulianova era presente con soltanto 10 calciatori, e che nella prima azione la Soc. Virtus Pratola segnava una rete approfittando dell'inferiorità numerica della squadra avversaria.

- Preso atto che la società reclamante ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del presente reclamo alla società controparte, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S..

- Esaminato il referto di gara ed il supplemento di rapporto, nel quale l'arbitro dichiara che, in effetti, nel secondo tempo la Soc. Calcio Giulianova iniziava l'incontro in inferiorità numerica a causa della dimenticanza di un proprio calciatore, il quale restava seduto in panchina nonostante la sostituzione intervenuta nel corso dell'intervallo, e che lo stesso direttore di gara, dopo essere stato informato di tale assenza, permetteva l'ingresso in campo del giocatore mancante.

Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

- Osserva questo Giudice che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l' "errore tecnico" dell'arbitro è ravvisabile solo in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara; 2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica".

Cosicché, in caso di errore tecnico dell'arbitro rilevato a seguito dell'indicazione nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce ad esso in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara.

- Nella fattispecie in esame, le circostanze così come riferite nel reclamo non sono riscontrabili nel referto di gara, fonte privilegiata di prova, di modo che il reclamo non può essere accolto.

Infatti, sulla base di quanto riferito nel supplemento di rapporto è possibile ritenere che la temporanea inferiorità numerica della squadra ospitante non sia imputabile ad un errore tecnico dell'arbitro, ma ad un disguido tutto interno alla stessa Società reclamante; tant'è che lo stesso direttore di gara ha prontamente consentito l'ingresso in campo del giocatore mancante non appena gli è stato richiesto. Né è ravvisabile una evidente anomalia nell'applicazione del regolamento, tenuto conto di quanto previsto dalla regola n. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio e dall'art. 73,comma 2), delle N.O.I.F., a mente dei quali una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi, per qualsiasi motivo, ad avere meno di sette calciatori partecipanti al giuoco.

- Tutto ciò premesso e considerato, visti gli articoli 17, comma 4), 29,comma 3), e 33 C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 26 dell' 8.11.2018 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati;

DELIBERA

a) di respingere il reclamo della A.S.D. CALCIO GIULIANOVA perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa; b) di convalidare il risultato conseguito sul campo e cioè : Calcio Giulianova / Virtus Pratola Calcio 2 a 3.

 

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