C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 13/12/2018 – Delibera – Gara del 2/12/2018 CHIETI FC 1922 – PENNE 1920

Gara del 2/12/2018 CHIETI FC 1922 - PENNE 1920

Il Giudice Sportivo

 - Visto il reclamo presentato entro i termini dalla Soc. CHIETI F.C. 1922, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 0 a 2, deducendo che la A.S.D. PENNE 1920 avrebbe violato le norme federali che impongono l'impiego di calciatori "giovani" nelle competizioni della L.N.D..

- Preso atto che la Società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del presente reclamo alla società controparte, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S..

- Premesso che: - con disposizione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti di cui al C.U. L.N.D. n. 1 del 1.07.2018, è stato stabilito quanto segue: "le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare - sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche in caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti - almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: - 1 nato dall' 1.1.1999 in poi; - 1 nato dall' 1.1.2000 in poi"; "Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori";

 -con disposizione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D. di cui al C.U. n. 1 del 5.07.2018, è stato stabilito quanto segue: "nelle gare dei campionati di Eccellenza e Promozione ed in quelle dell'attività ufficiale organizzata dal Comitato, dovranno essere impiegati - sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche in caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti - almeno tre calciatori "giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: - 1 nato dall' 1.1.1998 in poi; - 1 nato dall' 1.1.1999 in poi; - 1 nato dall' 1.1.2000 in poi";

"Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei cosiddetti "calciatori giovani" è opportuno precisare che le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva".

- Tenuto conto che: -la Società ricorrente deduce che la Società PENNE 1920 non avrebbe rispettato la norma inerente le procedure da rispettare nell'effettuazione delle sostituzioni, poiché al minuto 17º del secondo tempo provvedeva a sostituire:

-il calciatore Rossi Matteo, nato il 30.05.2000, con il calciatore Bianchini Fabio, nato il 28.05.1999;

-il calciatore Rosini Pierdomenico, nato il 1.04.1999, con il calciatore Savini Andrea, nato il 13.04.2000;

- Visto il referto arbitrale e il supplemento di rapporto, chiesto da questo G.S. a maggior chiarimento dei fatti, l'arbitro riferisce che "le due sostituzioni effettuate dalla Società Penne Calcio al minuto 17' del 2º tempo sono state effettuate insieme o, per meglio dire, senza che tra l'una e l'altra sostituzione il gioco fosse mai ripreso. Il gioco veniva quindi interrotto per effettuare entrambe le sostituzioni e riprendeva quindi solamente dopo che entrambe fossero compiute".

- Osservato che nel caso di sostituzioni multiple le disposizioni federali sopra riportate non possono essere interpretate nel senso di richiedere una rigorosa corrispondenza tra il calciatore sostituito e quello subentrante, dovendosi comunque ritenere che le finalità dalle stesse perseguite siano salvaguardate nel momento in cui alla ripresa del gioco la dotazione di calciatori "giovani" di ogni squadra sia stata garantita.

- Considerato che dall'esame del referto di gara e del successivo supplemento di rapporto - nel quale, come detto, l'arbitro riferisce che il gioco veniva interrotto per effettuare entrambe le sostituzioni e riprendeva soltanto dopo il compimento di tutti gli avvicendamenti -emerge come la Società PENNE 1920 ha impiegato sin dall'inizio e per l'intera durata della gara (tempo effettivo di gioco) almeno tre calciatori "giovani".

- Accertato, per quanto sopra, che non sono state poste in essere violazioni delle disposizioni di cui al C.U. C.R.A. n. 1 del 5.07.2018e che, conseguentemente, il ricorso in oggetto risulta infondato.

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 30 del 6 /12/2018 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi dell'art. 33 del C.G.S.,

Delibera

1) di respingere il reclamo della ASD CHIETI F.C. 1922 perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa;

2) di convalidare il risultato conseguito sul campo : Chieti FC 1922 / Penne 1920 : 0 a 2.

 

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