C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 20/12/2018 – Delibera – Gara del 16/12/2018 CAPRARA CALCIO – ANGELESE

Gara del 16/12/2018 CAPRARA CALCIO - ANGELESE

Il Giudice Sportivo

 - Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce quanto segue: -

 al minuto 14º del secondo tempo, il giocatore della A.S.D. Caprara Calcio sig. DI FELICE Camillo veniva espulso per aver commesso un violento fallo di gioco contro un calciatore della squadra avversaria;

- alla notifica del provvedimento disciplinare lo stesso colpiva il direttore di gara con una manata in pieno volto, causandogli forte dolore alla mandibola dx e fuoriuscita di sangue dal labbro;

 - a quel punto l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara, che in quel momento si trovava sul risultato di 1 a 2 a favore della squadra ospite;

- successivamente l'arbitro si recava presso il pronto soccorso del vicino nosocomio, dove gli venivano riscontrate lesioni documentate nei referti medici allegati al rapporto di gara.

- Considerato che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato, ai sensi del'art. 11 bis del C.G.S., come modificato con C.U. F.I.G.C. n. 19/A del 7.12.2018, condotta che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 17.12.2014.

- Rilevato che la Società Caprara Calcio risulta recidiva per fatto della stessa indole, commesso nella stagione sportiva in corso (C.U. n. 28 del 22.11.2018), per il quale è stata già disposta l'applicazione delle misure amministrative previste dall'art. 16, comma 4bis, del C.G.S., nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. con C.U. n. 256/A del 27.01.2016.

- Tenuto conto che la sospensione della gara è da addebitarsi alla esclusiva responsabilità del calciatore della A.S.D. Caprara Calcio.

- Preso atto che spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 16, comma 1, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi...".

- Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi degli artt. 11bis, 17, comma 2, 18 e 19 del Codice di Giustizia Sportiva,

 

DELIBERA

 

1) di infliggere alla Soc. CAPRARA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0, con la precisazione che detta sanzione può essere considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16, comma 4bis, del Codice di Giustizia Sportiva, nel testo in vigore, tenendo conto della recidiva specifica;

2) di infliggere alla stessa Società CAPRARA CALCIO la sanzione dell'ammenda di Euro 350,00 a titolo di responsabilità oggettiva;

3) di squalificare il giocatore del CAPRARA CALCIO Sig. DI FELICE Camillo fino al 15.12.2021.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it