C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 20/12/2018 – Delibera – Gara del 16/12/2018 TORREVECCHIA CALCIO 2004 – LETTESE

Gara del 16/12/2018 TORREVECCHIA CALCIO 2004 - LETTESE

Il Giudice Sportivo

 - Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce che:

- al minuto 42º del primo tempo il giocatore del Torrevecchia Calcio 2004 sig. COCCIONE Mattia veniva espulso per aver pronunciato ad alta voce frasi contenenti espressioni blasfeme;

- in conseguenza di detto provvedimento disciplinare, l'arbitro, di sesso femminile, veniva circondata con fare minaccioso da alcuni calciatori della squadra locale che protestavano insistentemente nei suoi confronti per indurla a cambiare la propria decisione, senza contatti fisici;

- nel frattempo il calciatore espulso non abbandonava il terreno di gioco ed i sig.ri MENGANNA Alessio, capitano, e DONATANGELO Giacomo, vicecapitano del Torrevecchia Calcio 2004 assumevano un comportamento antisportivo rifiutandosi di collaborare con il direttore di gara che li aveva invitati ad adoperarsi per far allontanare il loro compagno di squadra;

- a quel punto l'arbitro riteneva essere venute meno le condizioni per proseguire la direzione dell'incontro e ne decretava la sospensione definitiva, al 44' pt, sul risultato di 2 a 1 a favore della squadra locale.

- Successivamente, la stessa estraeva il cartellino giallo all’indirizzo del calciatore COCCIONE Mattia “pro forma” al solo scopo di placare le pressioni dei giocatori del Torrevecchia.

- Considerato che i fatti così come descritti nel referto arbitrale, comunque meritevoli di sanzioni disciplinari a carico dei responsabili, non hanno determinato una situazione di grave pericolo per l'incolumità del direttore di gara a causa del comportamento dei calciatori coinvolti, tant'è che l'arbitro non riferisce di azioni violente nei suoi confronti. Di modo che appare ragionevole supporre che nell'occasione permanessero le condizioni per poter proseguire l'incontro in piena autonomia di giudizio, pur nell'insistenza delle proteste.

- Pertanto, questo Giudice non ravvisa la presenza di elementi per l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno della società coinvolta, dovendo invece disporre la ripetizione dell'incontro.

- Per questi motivi, ai sensi degli artt. 17, comma 2, 18 e 19 del Codice di Giustizia Sportiva,

DELIBERA

1) di disporre la ripetizione della gara in oggetto, demandando alla segreteria del CRA gli adempimenti conseguenti;

2) di infliggere alla Società TORREVECCHIA CALCIO 2004 l'ammenda di Euro 200,00 per il comportamento dei propri tesserati;

3) di squalificare il calciatore del Torrevecchia Calcio 2004 sig. MENGANNA Alessio (capitano) per 2 gare effettive;

4) di squalificare i giocatori del Torrevecchia Calcio 2004 sig.ri COCCIONE Mattia e DONATANGELO Giacomo (vicecapitano) per 1 gara effettiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it