C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 20/12/2018 – Delibera – Gara del 2/12/2018 AMATORI VIS FARINDOLA – ANGELESE

Gara del 2/12/2018 AMATORI VIS FARINDOLA - ANGELESE

Il Giudice Sportivo

La Soc. ASD Angelese ha presentato tempestivo e rituale reclamo avverso la regolarità della gara indicata in oggetto, chiedendo che ne venga disposta la ripetizione a causa di un errore tecnico nel quale sarebbe incorso l'arbitro.

Deduce, in particolare, la Società reclamante che "durante la gara veniva concesso un calcio di rigore a favore dell'Angelese, lo stesso veniva calciato e sulla respinta del portiere avversario il rigorista ribadiva in rete. L'arbitro annullava la marcatura facendo riprendere il gioco con una punizione della squadra del Farindola e la spiegazione del direttore di gara è stata perché il rigorista sulla respinta era in posizione di fuorigioco ", con ciò incorrendo, secondo la stessa società, in un errore tecnico dovuto alla mancata o errata applicazione della regola n. 14 del Gioco del Calcio.

- Il reclamo è inammissibile e non merita accoglimento.

Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l' "errore tecnico" dell'arbitro è ravvisabile solo in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara;

2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica".

- Quindi, in caso di errore tecnico dell'arbitro, rilevato a seguito dell'indicazione dello stesso nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce all'arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara.

Nella fattispecie in esame, le circostanze riferite nel reclamo non sono riscontrabili nel rapporto di gara stilato dall'arbitro, il quale costituisce l'unico mezzo di prova, per di più privilegiata, utilizzabile da questo Giudice, anche ai fini dell'art. 35, co. 1.2, del C.G.S..

- Tutto quanto sopra riferito e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 30 del 6/12/18 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli articoli 17, co. 4), e29, co. 3), C.G.S.,

DELIBERA

a) di respingere il reclamo della ASD ANGELESE perché inammissibile, disponendo addebitarsi la relativa tassa;

b) di convalidare il risultato conseguito sul campo e cioè : Amatori Vis Farindola / Angelese 3 a 1.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it