C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 03/01/2019 – Delibera – Gara del 9/12/2018 ODORISIANA CALCIO – CARUNCHIO
Gara del 9/12/2018 ODORISIANA CALCIO - CARUNCHIO
Il Giudice Sportivo
- visto il reclamo della A.S.D. Carunchio, presentato tempestivamente ,con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata sul risultato di 1 a 0, per presunte irregolarità nella redazione della distinta e nella numerazione delle maglie dei calciatori della A.S.D. Odorisiana Calcio, con particolare rifermento ai numeri di maglia 13 e 15;
= preso atto che la società reclamante ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del presente reclamo alla società controparte, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S.;
= riscontrato che la distinta dei giocatori della Odorisiana Calcio allegata al rapporto arbitrale, fonte privilegiata di prova, pur riportando alcune correzioni risulta sufficientemente chiara nell'indicare con il numero di maglia 15 il calciatore Di Giacomo Giovanni e con il numero di maglia 13 il calciatore Massaoudi Atef, entrambi regolarmente tesserati con la medesima Società;
= rilevato che la copia della distinta consegnata dalla Odorisiana Calcio alla squadra avversaria, da questa allegata al presente reclamo, contiene una numerazione delle maglie dei giocatori parzialmente diversa da quella consegnata all'arbitro, non riportando le correzioni delle numerazioni dei calciatori summenzionati;
= tenuto conto, tuttavia, che nel referto di gara redatto dall'arbitro non si evidenziano elementi tali da far supporre ci siano state anomalie nelle formalità di riconoscimento dei giocatori;
= accertato, per quanto sopra, che il ricorso sia infondato e non meriti accoglimento;
= visti gli artt. 17 e 33 del C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 31 del 13.12.2018 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati;
Delibera
1) di respingere il reclamo della ASD CARUNCHIO perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa;
2) di convalidare il risultato conseguito sul campo e cioè Odorisiana /Carunchio 1 a 0;
3) di comminare alla ASD ODORISIANA CALCIO l'ammenda di Euro 50,00.