C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 31/01/2019 – Delibera – Gara del 27/ 1/2019 VIRTUS PRATOLA CALCIO – S.PELINO

Gara del 27/ 1/2019 VIRTUS PRATOLA CALCIO - S.PELINO

Il Giudice Sportivo

 - Vista la comunicazione pervenuta al Comitato Regionale Abruzzo in data 25 gennaio 2019 con la quale la Società Virtus Pratola Calcio ha comunicato il ritiro immediato della propria squadra dal campionato di Prima Categoria - girone A, continuando a svolgere solo i Campionati di attività giovanile, con conseguente rinuncia alla disputa della gara Virtus Pratola Calcio / S. Pelino prevista per il giorno 27 gennaio 2019 (seconda gara del girone di ritorno).

- Tenuto conto che la medesima Società doveva ancora recuperare una gara del girone di andata (15^andata - Cesaproba Calcio / Virtus Pratola Calcio, il cui recupero era previsto per il 30 gennaio 2019).

- Considerato che l'art. 53 delle NOIF così dispone: "Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa" (comma 3); "Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario" (comma 4); "Sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo" (comma 9).

- Vista l'interpretazione fornita dalla Corte Federale d'Appello - Sezione Consultiva - resa in data 17 gennaio 2019, in base alla quale "nella ipotesi in cui il ritiro o la esclusione di una società avvenga nel girone di ritorno, quando vi siano ancora da recuperare gare del girone di andata, trova applicazione l'art. 53, comma 4, NOIF, per le gare non ancora disputate del girone di ritorno, mentre trova applicazione l'art. 53, comma 3, NOIF per tutte le gare relative (disputate o meno) al girone di andata e, per l'effetto, tutte le gare del girone di andata (disputate e non) dalla società rinunciataria od esclusa non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle predette gare" (C.U. FIGC n. 064/CFA del 17 gennaio 2019).

- In applicazione delle norme federali sopra richiamate, così come interpretate dalla Corte Federale d'Appello,

DELIBERA

1) di disporre l'esclusione della Società Virtus Pratola Calcio dal campionato di Prima Categoria;

2) di disporre, in applicazione del comma 4 dell'art. 53 NOIF, che tutte le gare del girone di ritorno ancora da disputare dalla Società Virtus Pratola Calcio siano considerate perdute con il punteggio di 0-3 in favore dell'altra società con la quale la stessa avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario;

3) di disporre, in applicazione del comma 3 dell'art. 53 NOIF, che tutte le gare del girone di andata, disputate e non dalla Società rinunciataria, non abbiano valore per la classifica del campionato di appartenenza, che deve essere formata senza tenere conto dei risultati delle predette gare;

4) di comminare alla Società Virtus Pratola Calcio l'ammenda di Euro 1.500,00 prevista per il ritiro dal campionato suddetto (art. 53, c. 9, NOIF);

5) di demandare alla Segreteria del Comitato Regionale per le procedure inerenti l'applicazione delle misure conseguenti, ai sensi dell'art. 53, commi 3 , 4 e 9 e dell'art. 110, commi 1 e 2, delle NOIF( .."omissis"....i calciatori svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato cui partecipa la prima squadra...).

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