C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 07/02/2019 – Delibera – Gara del 3/ 2/2019 TOLLO 2008 – LETTESE

Gara del 3/ 2/2019 TOLLO 2008 - LETTESE

Il Giudice Sportivo

 - esaminato il referto arbitrale, nel quale si riferisce che:

- al minuto 31' del primo tempo venivano espulsi il calciatore del Tollo 2008 sig. DRAGANI Augusto, per condotta violenta nei confronti di un avversario, e il calciatore della Lettese D'EMILIO Alessandro, per fallo di reazione, senza conseguenze; - dopo che i suddetti giocatori si erano allontanati dal campo di gioco, dinanzi l'ingresso degli spogliatoi si creava un assembramento di persone non inserite in distinta che discutevano animatamente tra loro, probabilmente sostenitori di entrambe le squadre che erano riusciti ad entrare nell'impianto sportivo;

- a quel punto l'arbitro riteneva essere venute meno le condizioni ambientali per proseguire la direzione dell'incontro e decideva di sospendere definitivamente la gara al minuto 39' del primo tempo, sul risultato di 0 a 0.

- Considerato che i fatti così come descritti nel referto arbitrale non sembrano aver determinato una situazione di grave pericolo per l'incolumità del direttore di gara o dei calciatori, né l'arbitro riferisce di azioni violente e/o intimidatorie nei suoi confronti, di modo che appare ragionevole supporre che nell'occasione permanessero le condi zioni per poter proseguire l'incontro in piena autonomia di giudizio.

Per di più, il direttore di gara non ha dimostrato di aver esperito tutti i tentativi possibili per ripristinare la normalità, né di aver adottato o almeno cercato di adottare i provvedimenti di competenza, previsti per i casi specifici, prima di decretare la sospensione dell'incontro.

- Per quanto sopra, questo Giudice non ravvisa la presenza di elementi per l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno delle società coinvolte, ritenendo invece di dover disporre la ripetizione dell'incontro.

- Ai sensi degli artt.17, comma 2, 18 e 19 del Codice di Giustizia Sportiva,

DELIBERA

1) di disporre la ripetizione della gara in oggetto, demandando alla Segreteria del Comitato Regionale Abruzzo gli adempimenti conseguenti;

2) di infliggere ad entrambe le società TOLLO 2008 e LETTESE l'ammenda di Euro 80,00, a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri sostenitori;

3) di squalificare il giocatore del Tollo 2008 sig. DRAGANI Augusto per 2 gare effettive;

4) di squalificare il giocatore della Lettese sig. D'EMILIO Alessandro per 1 gara effettiva.

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