C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 21/02/2019 – Delibera – Gara del 10/ 2/2019 REAL CARSOLI – VALLE ATERNO FOSSA

Gara del 10/ 2/2019 REAL CARSOLI - VALLE ATERNO FOSSA

Il Giudice Sportivo

- Visto il reclamo della A.S.D. Real Carsoli, fatto pervenire entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della A.S.D. Valle Aterno Fossa, ai sensi dell'art. 17, co. 5, del C.G.S., per aver questa fatto partecipare alla gara in oggetto il calciatore FRANCESCHINI Lorenzo, nato il 25.08.1993, che risulterebbe squalificato come da Comunicato Ufficiale del C.R.A. n. 36 del 17.01.2019.

- Osservato in punto di fatto quanto segue: - il calciatore FRANCESCHINI Lorenzo veniva espulso nella gara del 13.01.2019, con conseguente sanzione disciplinare da parte del Giudice Sportivo consistente nella squalifica per quattro giornate effettive (C.U. n. 36/2019);

- per l'automatismo della sanzione, di cui all'art. 19, co. 10, C.G.S., il calciatore iniziava a scontare la squalifica nella prima partita utile disputata dalla propria squadra, ossia Virtus Pratola /Valle Aterno Fossa del 17.01.2019;

- le successive giornate di squalifica venivano scontate in occasione delle partite del 20.01.2019 (Valle Aterno Fossa / Plus Ultra), del 27.01.2019 (Celano / Valle Aterno Fossa) e del 3.02.2019 (Valle Aterno Fossa / S. Benedetto Venere);

- contestualmente con C.U. n. 40 del 31.01.2019 veniva disposta l'esclusione dal campionato di Prima Categoria della A.S.D. Virtus Pratola Calcio a causa del ritiro immediato dalla competizione della detta Società. In applicazione dell'art. 53 delle N.O.I.F., questo G.S. decretava, altresì, "che tutte le gare del girone di andata, disputate e non dalla Società rinunciataria, non abbiano valore per la classifica del campionato di appartenenza, che deve essere formata senza tenere conto dei risultati delle predette gare".

Espone la Società reclamante che la giornata di squalifica scontata nella partita con il Virtus Pratola del 17.01.2019 dovrebbe considerarsi tamquam non esset, in quanto la gara è stata annullata con provvedimento del Giudice Sportivo, con la conseguenza che lo stesso calciatore non avrebbe potuto disputare la gara del 10.02.2019 perché ancora "in corso di squalifica". Ritiene, infatti, la A.S.D. Real Carsoli che nel caso in esame debba trovare applicazione l'art. 22, co. 4, del C.G.S., ai sensi del quale "Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate,sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva".

- Preso atto che la società reclamante ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del presente reclamo alla società controparte, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S..

Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

- Osserva questo G.S. che l'art. 53 delle N.O.I.F. si limita a disciplinare le conseguenze del ritiro/esclusione di una società dal campionato - disponendo che tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formulata senza tenere conto dei risultati della società rinunciataria od esclusa, senza che ciò comporti l'annullamento delle gare stesse, mentre l'art. 22 del C.G.S., nel considerare valide ai fini dell'esecuzione delle sanzioni le gare che abbiano conseguito un risultato valido ai fini della classifica, si riferisce a gare ufficiali del campionato per le quali non sia intervenuto un provvedimento di annullamento degli organi della Giustizia Sportiva per motivi attinenti alla regolarità delle stesse.

Nel caso di specie, questo Giudice, con la decisione pubblicata sul CU n. 40 del 31.01.2019, si è limitato a dichiarare gli effetti determinati alla classifica dall'esclusione dal campionato della A.S.D. Virtus Pratola Calcio, senza tuttavia annullare alcuna precedente decisione in merito alla regolarità delle precedenti gare.

- Per quanto sopra, coerentemente con l'orientamento della concorde giurisprudenza federale, si deve ritenere che la gara Virtus Pratola / Valle Aterno Fossa del 17.01.2019 - non annullata, ma del cui risultato non si è tenuto conto nella riformulazione della classifica a causa dell'esclusione dal campionato della A.S.D. Virtus Pratola Calcio, costituiva a tutti gli effetti una gara potenzialmente valida ai fini della classifica, in quanto giocata tra squadre pleno iure appartenenti al campionato e suscettibili, quindi, di incidere sulla determinazione della classifica.

Le vicende che hanno interessato solo a posteriori la stessa gara, a seguito dell'esclusione dal campionato della Virtus Pratola, restano del tutto irrilevanti, perché le stesse sono state determinate de iure e non a seguito di una specifica pronuncia di annullamento da parte dell'organo della Giustizia Sportiva. D'altro canto, "Sarebbe contrario ai più elementari principi dell'ordinamento (sia generale che sportivo) sanzionare a posteriori una scelta societaria (quella di non far giocare un giocatore squalificato nella prima gara utile) che a priori, al momento in cui è stata assunta, era non solo legittima, ma doverosa" (cfr. Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 5/2013).

- In definitiva, tenuto conto che la gara Virtus Pratola / Valle Aterno Fossa del 17.01.2019 era una gara ufficiale di campionato valida per la classifica, il sig. FRANCESCHINI Lorenzo, non avendovi preso parte,aveva scontato la squalifica. Pertanto, lo stesso calciatore si trovava in posizione regolare nella gara Real Carsoli / Valle Aterno Fossa del 10.02.2019, oggetto del presente reclamo.

- Visti gli artt. 17, 22 e 33 del C.G.S. e l'art. 53 delle N.O.I.F., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 44 del 14.02.2019 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati;

Delibera

1) di respingere il reclamo della ASD REAL CARSOLI perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa;

2) di convalidare il risultato conseguito sul campo: Real Carsoli / Valle Aterno Fossa 0 a 0.

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