C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 07/03/2019 – Delibera – Gara del 16/ 2/2019 FUTSAL RIPA – MINERVA C5
Gara del 16/ 2/2019 FUTSAL RIPA - MINERVA C5
Il Giudice Sportivo
- Visto il reclamo della A.S.D. Minerva C5, presentato nel rispetto dei termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, con applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno della A.S.D. Futsal Ripa, per "aggressione fisica nei confronti di un nostro tesserato, mancanza di rispetto delle condizioni di sicurezza per il prosieguo della gara in questione e mancanza di rispetto dell'incolumità dei nostri tesserati, di cui alcuni addirittura anche minorenni".
- A sostegno della richiesta la Società reclamante riferisce che al minuto 26º del secondo tempo un sostenitore del Futsal Ripa entrava indebitamente sul terreno di gioco e colpiva al volto un proprio calciatore con due violenti schiaffi. In conseguenza di tale episodio e vista l'assenza di forza pubblica, la stessa società, a tutela dell'incolumità dei propri tesserati, riteneva necessario abbandonare il campo di gioco e rientrare negli spogliatoi, chiedendo l'intervento di un'ambulanza per soccorrere il calciatore aggredito il quale nel frat tempo lamentava giramenti di testa.
- Preso atto che la reclamante ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del presente reclamo alla società controparte, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S..
- Esaminati il referto arbitrale e il supplemento di rapporto, nei quali si riferisce che: al minuto 27 del 2 tempo, durante un'interruzione di gioco, il calciatore PALUDI Daniele della Soc. Minerva mentre si trovava nei pressi della linea laterale del campo veniva attinto da un sostenitore riconducibile alla Soc. Futsal Ripa che, allungando la mano, lo colpiva al volto con un forte schiaffo;
- il calciatore aggredito si accasciava a terra per qualche minuto e, in seguito, abbandonava il terreno di gioco con le proprie gambe; dopo tale episodio non seguivano altri atti di violenza da parte del pubblico o dei tesserati presenti; tuttavia il Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra ospite, sig. PETROCCO Lorenzo, in precedenza allontanato dall'arbitro per proteste, rientrava sul terreno di gioco ed invitava i propri giocatori ad abbandonare il campo e rientrare negli spogliatoi; in riscontro ad una specifica richiesta dell'arbitro, l'allenatore della Società Minerva C5 sig. MANNATRIZIO Luca comunica alla stessa la decisione della propria squadra di non voler rientrare in campo non ritenendo sussistenti più le condizioni per proseguire l'incontro; a quel punto l'arbitro prendeva atto della volontà della A.S.D. Minerva C5 di abbandonare il terreno di gioco e decretava la sospensione definitiva della gara, che in quel momento si trovava sul risultato di 4 a 2 a favore della A.S.D. Futsal Ripa.
- Si osserva che i fatti così come descritti nel referto arbitrale, pur deplorevoli e meritevoli di sanzione a carico della società Futsal Ripa a titolo di responsabilità oggettiva, non sembrano aver determinato una situazione di grave pericolo per l'incolumità dei calciatori e del direttore di gara, tant'è che quest'ultima riferisce che all'episodio incriminato non seguivano altri atti di violenza da parte del pubblico o dei tesserati presenti.
- Per quanto sopra, deve ritenersi che nel caso di specie permanessero le condizioni ambientali per la prosecuzione della gara, con la conseguenza che la responsabilità per la sospensione dell'incontro deve essere addebitata alla Società Minerva C5 per essersi questa rifiutata di riprendere il gioco una volta ripristinata la calma.
- Ritenuto, pertanto, che il reclamo sia infondato e che debba essere disposta la perdita della gara in danno della Società A.S.D. Minerva C5, ai sensi dell'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F..
- Tenuto conto che per i fatti sopra descritti questo G.S., con provvedimenti pubblicati nel C.U. n.46 del 21.02.2019, ha già provveduto a sanzionare la società Futsal Ripa, a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento de propri sostenitori,ed il Dirigente della società Minerva C5 Sig. PETROCCO Lorenzo, per comportamento antisportivo.
- Visti gli artt. 17 e 33 del C.G.S. e l'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 46 del 21.02.2019 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati;
DELIBERA
1) di infliggere alla A.S.D. Minerva C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6 e di penalizzarla di un punto in classifica;
2) di comminare alla stessa Società l'ammenda di Euro 100,00 prevista per la prima rinuncia;
3) di addebitare la tassa reclamo.