C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 07/03/2019 – Delibera – Gara del 24/ 2/2019 CESAPROBA CALCIO – VALLE ATERNO FOSSA
Gara del 24/ 2/2019 CESAPROBA CALCIO - VALLE ATERNO FOSSA
Il Giudice Sportivo
- Visto il reclamo presentato entro i termini dalla A.S.D. Cesaproba Calcio, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello volgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 5, deducendo che la A.S.D. Valle Aterno Fossa avrebbe violato le norme federali che impongono l'impiego di calciatori "giovani" nelle competizioni della L.N.D.. La medesima società solleva altresì, dubbi sull'identificazione dei calciatori che hanno preso parte all'incontro, con particolare riferimento al calciatore della squadra avversaria che indossava la maglia n. 20.
- Preso atto che la società reclamante ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del presente reclamo alla società controparte, a norma dell'art. 33, comma 5 C.G.S..
- Riscontrati il referto di gara ed il successivo supplemento di rapporto, richiesto da questo G.S. a maggior chiarimenti dei fatti, dai quali risulta che la Società Valle Aterno Fossa iniziava la gara con tre calciatori "giovani”: il n° 2 Rovo Daniele nato il 5/8/97 , il n° 7 Galeota Lorenzo nato il 24/10/98 e il n° 20 Ranalli Lorenzo nato il 23/11/97 e l'arbitro specifica altresì che la Società Valle Aterno Fossa nel corso della gara effettuava le seguenti cinque sostituzioni:
- al minuto 1º del secondo tempo, usciva il calciatore n. 9 RANIERI Andrea, nato il 27.05.1985, e subentrava il calciatore n. 16 FATIGATI Giacomo, nato il 7.01.1993;
- al minuto 13º del secondo tempo, usciva il calciatore n. 2 ROVO Daniele, nato il 5.08.1997, e subentrava il calciatore n. 13 IANNESSA Andrea, nato il 13.06.1998;
- al minuto 27º del secondo tempo, usciva il calciatore n. 16 FATIGATI Giacomo, nato il 7.01.1993, e subentrava il calciatore n. 14 CHIARELLI Lucio, nato il 23.08.1993;
- al minuto 37º del secondo tempo, usciva il calciatore n. 4 CENTI Thomas, nato il 26.07.1994, e subentrava il calciatore n. 15 PANTALONE Luigi, nato il 20.09.1994;
-al minuto 46º del secondo tempo, usciva il calciatore n.7 GALEOTA Lorenzo, nato il 24.10.1998, e subentrava il calciatore n.18 CABBAI Stefano Mattia, nato il 11.03.1997;
-Nel supplemento l'arbitro precisa, altresì, che il calciatore n. 20 della Soc. Valle Aterno Fossa, sig. RANALLI Lorenzo, nato il 23.11.1997, prendeva parte alla gara come calciatore titolare per tutta la durata della stessa.
- Tenuto conto che con disposizione del Consiglio Direttivo del C.R.A. di cui al C.U. n. 1 del 5.07.2018 è fatto obbligo alle Società partecipanti ai campionati di Prima Categoria di impiegare, sin dall' inizio e per l'intera durata delle gare almeno due calciatori c.d. "giovani" appartenenti alle seguenti fasce di età: -uno nato dal 1ºGenaio 1996 in poi;
- uno nato dal 1º Gennaio 1997 in poi. Con la medesima disposizione è stato precisato che "le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva".
- Considerato che il difetto di partecipazione alla gara di calciatori "giovani", nel numero e nelle fasce di età previste dalle norme federali sopra richiamate, per essere considerato ai fini dell'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara deve essere riferito al reale mancato impiego dei giocatori nel corso del tempo effettivo di gioco.
- Accertato, sulla scorta delle evidenze degli atti ufficiali di gara, fonte privilegiata di prova, che quanto denunciato dalla Società Cesaproba Calcio non corrisponde al vero, giacché la Società Valle Aterno Fossa non ha posto in essere violazioni delle norme federali vigenti, impiegando per tutta la durata della gara almeno due giocatori c.d. "giovani".
- Dato atto, altresì, che non sono state riscontrate irregolarità riguardanti le formalità di riconoscimento dei giocatori partecipanti alla gara.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 47 del 28.02.2019 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli artt. 17, comma 5, e 33 del C.G.S.;
Delibera
1) di respingere il reclamo perché infondato e, per l'effetto,di confermare il risultato acquisito sul campo:
Cesaproba Calcio / Valle Aterno Fossa 1 a 5;
2) di addebitare la tassa reclamo.