C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 07/03/2019 – Delibera – Gara del 24/ 2/2019 VARANO CALCIO – NEW CLUB VILLA MATTONI
Gara del 24/ 2/2019 VARANO CALCIO - NEW CLUB VILLA MATTONI
Il Giudice Sportivo
- Visto il reclamo presentato entro i termini procedurali dalla A.S.D. New Club Villa Mattoni, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 2 a 1, deducendo che la A.S.D. Varano Calcio avrebbe violato le norme federali che impongono l'impiego di calciatori "giovani" nelle competizioni della L.N.D..
-Preso atto che la società reclamante ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del presente reclamo alla società controparte, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S..
- Tenuto conto che con disposizione del Consiglio Direttivo del C.R.A. di cui al C.U. n. 1 del 5.07.2018 è fatto obbligo alle Società partecipanti ai campionati di Prima Categoria di impiegare, sin dall' inizio e per l'intera durata delle gare, almeno due calciatori c.d. "giovani" appartenenti alle seguenti fasce di età: -uno nato dal 1ºgennaio 1996 in poi; uno nato dal 1ºgennaio 1997 in poi. Con la medesima disposizione è stato precisato che "le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva".
- Riscontrati gli atti ufficiali di gara, dai quali risulta che: la Società Varano Calcio iniziava la gara con tre calciatori "giovani”: SCIANITTI Andrea, nato il 21.05.1999, CIFALDI Tommaso, nato il 5.09.1996, e STRACCIA Ezio Paolo, nato il 6.07.1996;
- nel corso della stessa effettuava le seguenti sostituzioni:
al minuto 10º del secondo tempo usciva il calciatore VALERIANI Antonello, nato il 10.02.1986, e subentrava il calciatore RESULI Concezio, nato il 12.11.1994;
al minuto 39º del secondo tempo usciva il calciatore STRACCIA Ezio Paolo nato il 6.7.1996 e subentrava il calciatore FALASCA Lorenzo, nato il 17.11.1991;
al minuto 41º del secondo tempo usciva il calciatore CIFALDI Tommaso nato il 5.09.1996 e subentrava il calciatore CARDUCCI Andrea, nato il 01.01.2000;
al minuto 42º del secondo tempo usciva il calciatore SCIANITTI Andrea nato il 21.05.1999 e subentrava il calciatore MONTANARI Leonardo, nato il 28.07.1995;
al minuto 46º del secondo tempo usciva il calciatore CAPPELLI Francesco, nato il 25.08.1983, e subentrava il calciatore COZZI Simone, nato il 25.03.1996.
Pertanto, a seguito di tali sostituzioni la stessa Società rimaneva con un solo giovane in campo dal minuto 42º al minuto 46º del secondo tempo.
- Considerato che il difetto di partecipazione alla gara di calciatori "giovani", nel numero e nelle fasce di età previste dalle norme federali sopra richiamate, per essere considerato ai fini dell'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara deve essere riferito al reale mancato impiego dei giocatori nel corso del tempo effettivo di gioco, anche se breve.
- Accertato, pertanto, che quanto denunciato dalla Soc. New Club Villa Mattoni risponde al vero, poiché nella gara in esame la Società Varano Calcio dal minuto 42º al minuto 46º del secondo tempo ometteva di impiegare un calciatore delle fasce di età prese in considerazione dalla disposizione del Consiglio Direttivo del C.R.A. di cui al C.U. n. 1 del 5.07.2018.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 47 del 28.02.2019 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli artt. 17, comma 5, e 33 del C.G.S.;
Delibera
1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla A.S.D. Varano Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio : Varano Calcio / New Club Villa Mattoni 0 a 3;
2) di accreditare la tassa di reclamo.