C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 04/04/2019 – Delibera – Gara del 24/ 3/2019 CASALANGUIDA – DRAGHI SAN LUCA

Gara del 24/ 3/2019 CASALANGUIDA - DRAGHI SAN LUCA

Il Giudice Sportivo

-  Con reclamo presentato nel rispetto dei termini procedurali la A.S.D. Pol. Casalanguida chiede dichiararsi l'irregolarità della gara in oggetto, terminata con il risultato di 2 a 2, adducendo un errore tecnico dell'arbitro.

In particolare, la Società reclamante riferisce che: "nel corso del secondo tempo, intorno alla mezz'ora dello stesso, sul risultato di 1-2 a favore degli ospiti DRAGHI SAN LUCA, e con la squadra di casa con un uomo in meno per espulsione di un giocatore, mentre gli ospiti di apprestavano a fare un cambio chiedendo l'uscita del numero 5 e conseguente sostituzione, ci siamo trovati che la squadra ospite era in campo con 12 giocatori. Infatti, il giocatore sostituito, ha chiesto all'arbitro di uscire dalla parte opposta del campo e non dalle panchine come di consueto. L'arbitro ha acconsentito, ma non si è reso conto che il numero 5, approfittando della distrazione dello stesso, ha continuato a giocare la partita per più di 6 minuti ".

- Chiede, quindi, che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della ASD DRAGHI SAN LUCA o, in subordine, che sia disposta la ripetizione della stessa.

- Preso atto che la società reclamante ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del presente reclamo alla società controparte, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S..

- Esaminato il referto di gara ed il supplemento di rapporto, nei quali l'arbitro dichiara che al 29' del secondo tempo il calciatore Marcolongo Francesco, n. 5 della Soc. Draghi San Luca, dopo essere stato sostituito rientrava indebitamente in campo prendendo parte al gioco per circa 2 minuti, per poi allontanarsi togliendosi la maglia con lo scopo di non essere riconosciuto, ed ammette di non essersi immediatamente avveduto di tale circostanza.

- Si osserva che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale,l' "errore tecnico" dell'arbitro può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara; 2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica".

Pertanto, in caso di errore tecnico dell'arbitro, rilevato a seguito dell'indicazione nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non può limitarsi a prendere atto dell'errore, ma deve comunque valutare se lo stesso ha effettivamente influito sul regolare svolgimento della gara. Nella fattispecie in esame, in ossequio al principio di "effettività" dell'errore, è ragionevole ritenere che le circostanze riferite non abbiano influito in maniera rilevante sul regolare svolgimento della gara, poiché la Società reclamante non risulta essere stata svantaggiata dalla momentanea superiorità numerica della squadra avversaria, tenendo anche conto del fatto che tale superiorità è proseguita per un tempo limitato (circa 2 minuti di gioco, come riferito nel referto di gara, fonte privilegiata di prova a mente dell'art. 35 del C.G.S.),

- Per le ragioni innanzi spiegate il reclamo non può essere accolto.

- Tutto quanto sopra riferito e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 51 del 28.03.2019 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli articoli 17, comma 4),e 29, comma 3), C.G.S.,

DELIBERA

a) di respingere il reclamo della A.S.D POL. CASALANGUIDA perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa;

b) di convalidare il risultato conseguito sul campo : Casalanguida / Draghi San Luca 2 a 2.

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