C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 11/04/2019 – Delibera – Gara del 31/ 3/2019 PRETURO – POGGESE

Gara del 31/ 3/2019 PRETURO - POGGESE

Il Giudice Sportivo

 - Visto il reclamo della A.S.D. Poggese, presentato nel rispetto dei termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata sul risultato di 4 a 3, poiché la A.S.D. Preturo avrebbe effettuato un numero di sostituzioni maggiore di quelle ammesse dalle vigenti disposizioni federali.

Riferisce, in particolare, la Società reclamante che la squadra avversaria nel corso dell'incontro avrebbe effettuato sei sostituzioni, riportate dall'arbitro nel rapportino consegnato a fine gara ad entrambe le Società. Tuttavia, a seguito delle proteste dei dirigenti del Preturo, l'arbitro avrebbe corretto il rapportino cancellando l'ultima sostituzione avvenuta al 44' del secondo tempo.

- Preso atto che la Società reclamante ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del presente reclamo alla controparte, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S..

- Tenuto conto che, come stabilito con il C.U. L.N.D. n. 1 del 1.07.2018, nelle gare delle manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

- Esaminati il rapporto di gara e l'unito supplemento, nei quali l'arbitro riferisce che la A.S.D. Preturo nel corso dell'incontro effettuava cinque sostituzioni e che sul rapportino di fine gara allegato al referto, per mero errore di trascrizione, era stata riportata una sesta sostituzione della squadra di casa, in realtà mai avvenuta. Pertanto, a fine gara, su segnalazione dei dirigenti del Preturo, lo stesso provvedeva a correggere il rapportino riepilogativo di fine gara.

- Considerato, quindi, che le circostanze riferite nel reclamo non sono riscontrabili nel referto ufficiale della gara, fonte privilegiata di prova ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., e che la ASD Poggese non ha elementi di prova a sostegno delle proprie dichiarazioni.

- Accertato, per le motivazioni spiegate, che il reclamo è infondato e non può essere accolto.

- Visti gli artt. 17 e 33 del C.G.S..

Delibera

a) di respingere il reclamo della A.S.D. Poggese, disponendo addebitarsi la relativa tassa;

b) di convalidare il risultato conseguito sul campo: A.S.D. Preturo / A.S.D. Poggese 4 a 3

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