C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 04/10/2018 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. MAURIELLO ALFREDO, ALL’EPOCA DEI FATTI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. SPORTING VASTO, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 40 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO VIGENTE RATIONE TEMPORIS E DELL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO L.N.D., PER AVERE IMPIEGATO – O, COMUNQUE, PER NON AVERE IMPEDITO DI IMPIEGARE – NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018, IN ASSENZA DI TESSERAMENTO, QUALE ALLENATORE DELLA SQUADRA DELLA A.S.D. SPORTING VASTO IL SIG. CESARIO DI SPALATRO, INSERENDOLO IN TALE VESTE IN UNDICI DISTINTE DI GARA. – DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING VASTO, PER RISPONDERE SIA A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SIA A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SUO L.R.P.T. E/O DAL PREDETTO TECNICO A FAVORE O COMUNQUE NELL’INTERESSE DELLA SOCIETA’ STESSA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.;

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. MAURIELLO ALFREDO, ALL’EPOCA DEI FATTI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. SPORTING VASTO, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 40 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO VIGENTE RATIONE TEMPORIS E DELL'ART. 44 DEL REGOLAMENTO L.N.D., PER AVERE IMPIEGATO – O, COMUNQUE, PER NON AVERE IMPEDITO DI IMPIEGARE – NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018, IN ASSENZA DI TESSERAMENTO, QUALE ALLENATORE DELLA SQUADRA DELLA A.S.D. SPORTING VASTO IL SIG. CESARIO DI SPALATRO, INSERENDOLO IN TALE VESTE IN UNDICI DISTINTE DI GARA.

- DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING VASTO, PER RISPONDERE SIA A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SIA A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SUO L.R.P.T. E/O DAL PREDETTO TECNICO A FAVORE O COMUNQUE NELL’INTERESSE DELLA SOCIETA’ STESSA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.;

 

          Con nota del 9.7.18, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale il sig. Mauriello Alfredo, nonché la società A.S.D. Sporting Vasto per la contestazioni sopra specificate.

Con raccomandata aa.rr. del 25.7.18 regolarmente notificata a mezzo posta, veniva contestata al Mauriello la detta violazione e gli veniva reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione dell’1.10.18, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti. Non si procedeva, per contro, nei confronti della società Sporting Vasto, essendo la stessa risultata inattiva dal 21.12.2017 (C.U. n° 34 del Comitato Regionale Abruzzo).

All’udienza di trattazione era presente il solo rappresentante della Procura Federale, mentre non compariva il soggetto deferito.

Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità della notifica all’interessato, dava inizio alla trattazione del procedimento.

Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità del Mauriello, chiedendo l’applicazione nei suoi confronti della sanzione di mesi sei di inibizione e, nei confronti della società A.S.D. Sporting Vasto, dell’ammenda di € 600,00.

          Preliminarmente rileva il Tribunale che nei confronti della società A.S.D. Sporting Vasto non si è proceduto per essere la stessa inattiva dal 21.12.2017 (C.U. n° 34 del Comitato Regionale Abruzzo).

Osserva lo stesso Tribunale che la responsabilità del Mauriello risulta documentalmente provata, mentre la sua mancata comparizione e il non aver giustificato in qualche modo il suo comportamento, appaiono sintomatiche di tale responsabilità.

Ritiene, pertanto, il Tribunale che nei confronti del medesimo debba essere applicata la sanzione della inibizione per mesi quattro.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale territoriale infligge al sig. Mauriello Alfredo la sanzione della inibizione per mesi quattro.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. e al soggetto deferito.

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