C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 08/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. GIANNETTI MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. CANTERA ADRIATICA PESCARA E STANTE, PERALTRO, IL RAPPORTO DI IMMEDESIMAZIONE ORGANICA CON LA SOCIETA’ DA ESSO RAPPRESENTATA, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. I BIS COMMA 1 E 5 C.G.S., PER AVERE, A MARGINE E IN SEDE DI COMMENTO DI QUANTO OCCORSO IN OCCASIONE DELLA GARA A.S.D. CANTERA ADRIATICA PESCARA vs A.S.D. WARRIORS SOCCER DISPUTATA IN DATA 22.04.2018 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI 3^ CTG. (C.R. ABRUZZO) STAGIONE SPORTIVA 2017/2018, GRAVEMENTE LESO L’ONORE, IL PRESTIGIO E LA REPUTAZIONE DI TALUNI TESSERATI DELLA SOCIETA’ A.S.D. WARRIORS SOCCER E, SEGNATAMENTE, DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DI QUEST’ULTIMA, PROFFERENDO LE FRASI ED ESPRESSIONI INGIURIOSE QUALI CONTENUTE NEL “POST” APPARSO SULLA PAGINA “FACEBOOK” UFFICIALE DELLA SOCIETA’A.S.D. CANTERA ADRIATICA PERSCARA; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. CANTERA ADRIATICA PESCARA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 C.G.S., PER LA CONDOTTA SOPRA DESCRITTA ASCRIVIBILE, ALL’EPOCA DEI FATTI, AL PROPRIO PRESIDENTE;

 

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. GIANNETTI MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. CANTERA ADRIATICA PESCARA E STANTE, PERALTRO, IL RAPPORTO DI IMMEDESIMAZIONE ORGANICA CON LA SOCIETA’ DA ESSO RAPPRESENTATA, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. I BIS COMMA 1 E 5 C.G.S., PER AVERE, A MARGINE E IN SEDE DI COMMENTO DI QUANTO OCCORSO IN OCCASIONE DELLA GARA A.S.D. CANTERA ADRIATICA PESCARA vs A.S.D. WARRIORS SOCCER DISPUTATA IN DATA 22.04.2018 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI 3^ CTG. (C.R. ABRUZZO) STAGIONE SPORTIVA 2017/2018, GRAVEMENTE LESO L’ONORE, IL PRESTIGIO E LA REPUTAZIONE DI TALUNI TESSERATI DELLA SOCIETA’ A.S.D. WARRIORS SOCCER  E, SEGNATAMENTE, DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DI QUEST’ULTIMA, PROFFERENDO LE FRASI ED ESPRESSIONI INGIURIOSE QUALI CONTENUTE NEL “POST” APPARSO SULLA PAGINA “FACEBOOK” UFFICIALE DELLA SOCIETA’A.S.D. CANTERA ADRIATICA PERSCARA;

- DELLA SOCIETÀ A.S.D. CANTERA ADRIATICA PESCARA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 C.G.S., PER LA CONDOTTA SOPRA DESCRITTA ASCRIVIBILE, ALL’EPOCA DEI FATTI, AL PROPRIO PRESIDENTE;

 

          Con nota del 23.8.2018, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate.

Con raccomandate rr.rr. del 18.9.2018 regolarmente notificate a mezzo posta, veniva contestata ai soggetti deferiti la violazione di cui sopra e veniva a loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 29.10.2018, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.

          All’udienza compariva il rappresentante della Procura Federale, nonché il sig. Giannetti Massimo, per se e per la società deferita, il quale chiedeva di essere ammesso a patteggiare la sanzione.

          Le parti convenivano l’applicazione della sanzione complessiva della inibizione per giorni quaranta del sig. Giannetti e di € 400,00 di ammenda per la società, ai sensi dell’art. 32 sexies C.G.S.

          Il Tribunale, preso atto della richiesta di patteggiamento come sopra formulata e ritenuta la congruità delle sanzioni concordate, applica al sig. Giannetti Massimo l’inibizione di giorni quaranta ed alla A.S.D. Cantera Adriatica Pescara l’ammenda di € 400,00.

 

P.Q.M.

 

          Il Tribunale Federale Territoriale, applica a richiesta delle parti la sanzione della inibizione di giorni quaranta al sig. Giannetti Massimo e l’ammenda di € 400,00 alla società A.S.D. Cantera Adriatica Pescara.

          Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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