C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 13/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. DI FEBBO FABIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.P. REAL TRECIMINIERE (OGGI REAL 3C HATRIA 1957), LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER ESSERE VENUTO MENO AI DOVERI DI LEALTÀ CORRETTEZZA E PROBITÀ IN OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, E IN PARTICOLARE PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. ALFREDO DI MARZIO L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.P. REAL TRECIMINIERE, MILITANTE NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO, IN OCCASIONE DELLE GARE: REAL TRECIMINIERE – PALOMBARO DEL 7.1.2018; VAL FINO – REAL TRECIMINIERE DEL 13.1.2018; REAL TRECIMINIERE – PASSO CORDONE DEL 21.1.2018; SPORTLAND CELANO – REAL TRECIMINIERE DEL 28.1.2018; PIAZZANO – REAL TRECIMINIERE DELL’11.2.2018; REAL TRECIMINIERE – BUCCHIANICO DEL 18.2.2018; SULMONA – REAL TRECIMINIERE DEL 25.2.2018; REAL TRECIMINIERE – FATER ANGELINI DEL 4.3.2018 E CASOLANA – REAL TRECIMINIERE DELL’11.3.2018, SENZA CHE QUESTI FOSSE TESSERATO; – DELLA SOCIETÀ A.P. REALTRECIMINIERE (OGGI REAL 3C HATRIA 1957) LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAI SIGG.RI ALFREDO DI MARZIO E FABIO DI FEBBO;

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. DI FEBBO FABIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.P. REAL TRECIMINIERE (OGGI REAL 3C HATRIA 1957), LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER ESSERE VENUTO MENO AI DOVERI DI LEALTÀ CORRETTEZZA E PROBITÀ IN OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, E IN PARTICOLARE PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. ALFREDO DI MARZIO L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.P. REAL TRECIMINIERE, MILITANTE NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO, IN OCCASIONE DELLE GARE: REAL TRECIMINIERE – PALOMBARO DEL 7.1.2018; VAL FINO – REAL TRECIMINIERE DEL 13.1.2018; REAL TRECIMINIERE – PASSO CORDONE DEL 21.1.2018; SPORTLAND CELANO – REAL TRECIMINIERE DEL 28.1.2018; PIAZZANO – REAL TRECIMINIERE DELL’11.2.2018; REAL TRECIMINIERE – BUCCHIANICO DEL 18.2.2018; SULMONA – REAL TRECIMINIERE DEL 25.2.2018; REAL TRECIMINIERE – FATER ANGELINI DEL 4.3.2018 E CASOLANA – REAL TRECIMINIERE DELL’11.3.2018, SENZA CHE QUESTI FOSSE TESSERATO;

- DELLA SOCIETÀ A.P. REALTRECIMINIERE (OGGI REAL 3C HATRIA 1957) LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAI SIGG.RI ALFREDO DI MARZIO E FABIO DI FEBBO;

 

          Con nota del 12.10.18, il Procuratore Federale Interregionale e del Procuratore Federale Aggiunti della F.I.G.C. hanno deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte, come integralmente riportate.

Con raccomandate aa.rr. del 7.11.18, regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 10.12.18, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie (ritualmente pervenute) e la richiesta di mezzi.

All’udienza di trattazione era presente il solo rappresentante della Procura Federale.

Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento.

Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi sei d’inibizione per il sig Di Febbo e ammenda di € 600,00 per la società Real 3C Hatria 1957.

          Osserva il Tribunale, che le responsabilità dei soggetti deferiti risulta documentalmente provata, in quanto è stato ammesso il mancato tesseramento sebbene attribuito a un mero errore materiale. Nonché all’ignoranza da parte del presidente della irregolarità della posizione del tecnico.

Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale che ai soggetti deferiti debbano essere irrogate le sanzioni come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale infligge al sig. Di Febbo Fabio la sanzione dell’inibizione di mesi tre e alla società Real 3C Hatria 1957 quella dell’ammenda di € 300,00.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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