C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 20/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. DI FILIPPO CLAUDIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. PALOMBARO CALCIO 1975, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER ESSERE VENUTO MENO AI DOVERI DI LEALTÀ CORRETTEZZA E PROBITÀ IN OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, E IN PARTICOLARE PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. GIANDONATO MARIO DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA, PUR NON AVENDONE TITOLO IN QUANTO NON TESSERATO; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. PALOMBARO CALCIO 1975 PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER L’OPERATO DEL PROPRIO PRESIDENTE SIG. DI FILIPPO CLAUDIO, NONCHÉ OGGETTIVA PER LA CONDOTTA TENUTA DAL TECNICO SIG. GIANDONATO MARIO, CHE HA SVOLTO PER LA STESSA L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE E COMUNQUE NEL CUI INTERESSE È STATA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA.

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. DI FILIPPO CLAUDIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. PALOMBARO CALCIO 1975, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER ESSERE VENUTO MENO AI DOVERI DI LEALTÀ CORRETTEZZA E PROBITÀ IN OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, E IN PARTICOLARE PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. GIANDONATO MARIO DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA, PUR NON AVENDONE TITOLO IN QUANTO NON TESSERATO;

- DELLA SOCIETA’ A.S.D. PALOMBARO CALCIO 1975 PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER L’OPERATO DEL PROPRIO PRESIDENTE SIG. DI FILIPPO CLAUDIO, NONCHÉ OGGETTIVA PER LA CONDOTTA TENUTA DAL TECNICO SIG. GIANDONATO MARIO, CHE HA SVOLTO PER LA STESSA L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE E COMUNQUE NEL CUI INTERESSE È STATA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA.

 

          Con nota dell’8.10.18, il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Aggiunto della F.I.G.C. hanno deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte, come integralmente riportate.

          Con raccomandate aa.rr. del 8.11.18, regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 17.12.18, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

All’udienza di trattazione era presente il rappresentante della Procura Federale, nonché il sig. Di Filippo Claudio, all’epoca Presidente della società Palombaro Calcio 1975, mentre nessuno compariva per quest’ultima.

          Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento.

          Il sig. Di Filippo chiedeva ed otteneva di essere ammesso al patteggiamento della sanzione ai sensi dell’art. 32 sexies C.G.S., convenendo con il rappresentante della Procura l’entità della stessa sanzione in mesi quattro

          Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento nei confronti della società e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità chiedendo l’applicazione nei confronti della stessa della sanzione dell’ammenda di € 600,00.

          Osserva il Tribunale, che per quanto concerne la responsabilità del sig. Di Filippo, appare congrua la sanzione concordata di mesi quattro, mentre appare equo applicare la sanzione dell’ammenda di € 300,00 nei confronti della società deferita.

P.Q.M.

 

Il Tribunale Federale Territoriale infligge al sig. Di Filippo Claudio la sanzione dell’inibizione di mesi quattro e alla società A.S.D. Palombaro Calcio 1975 quella dell’ammenda di € 300,00.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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