C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 17/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. GIAMPIETRO GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PASSO CORDONE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 8 COMMI 9 E 15 C.G.S,. PER NON AVERE PAGATO ALL’ALLENATORE NATALE EUGENIO TUTTE LE SOMME ACCERTATE DAL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. CON DECISIONE DEL 5.10.2017 PUBBLICATA CON C.U. N° 6/2017, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA STESSA, ATTESO CHE ENTRO LA SCADENZA DEI TRENTA GIORNI PREVISTI DALLA NORMATIVA FEDERALE DALLA NOTIFICA DELLA SUINDICATA DECISIONE È STATA CORRISPOSTA LA SOMMA DI € 1.500,00 ANZICHÉ LA SOMMA DI € 1.503,00, OLTRE INTERESSI AL TASSO LEGALE FINO AL SODDISFO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. PASSO CORDONE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE COME SOPRA DESCRITTO;

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. GIAMPIETRO GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PASSO CORDONE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 8 COMMI 9 E 15 C.G.S,. PER NON AVERE PAGATO ALL’ALLENATORE NATALE EUGENIO TUTTE LE SOMME ACCERTATE DAL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. CON DECISIONE DEL 5.10.2017 PUBBLICATA CON C.U. N° 6/2017, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA STESSA, ATTESO CHE ENTRO LA SCADENZA DEI TRENTA GIORNI PREVISTI DALLA NORMATIVA FEDERALE DALLA NOTIFICA DELLA SUINDICATA DECISIONE È STATA CORRISPOSTA LA SOMMA DI € 1.500,00 ANZICHÉ LA SOMMA DI € 1.503,00, OLTRE INTERESSI AL TASSO LEGALE FINO AL SODDISFO;

- DELLA SOCIETÀ A.S.D. PASSO CORDONE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE COME SOPRA DESCRITTO;

 

          Con nota del 18.10.18, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte, come integralmente riportate.

          Con raccomandate aa.rr. del 8.11.18, regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 14.1.19, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

          All’udienza di trattazione era presente il solo rappresentante della Procura Federale, mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti.

          Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento, dichiarando la contumacia dei soggetti deferiti.

Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi sei d’inibizione per il sig Giampietro Giuseppe; ammenda di € 900,00 per la società A.S.D. Passo Cordone e un punto di penalizzazione.

          Il Tribunale Federale Territoriale,

-  letti gli atti del procedimento;

- rilevato che l’oggetto del deferimento riguarda il ritardo nel pagamento della somma di € 3,00 da parte della società Passo Cordone all’allenatore Eugenio Natale oltre il termine di giorni trenta dalla notifica della decisione del C.A. L.N.D. del 5.10.2017;

- attesa la irrilevanza del fatto oggetto del deferimento;

 

DELIBERA

 

 di prosciogliere i soggetti deferiti dagli addebiti contestati.

Dispone notificarsi la presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

 

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