C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 17/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. BATTIPANE REMO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018) DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERMIGNANO CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE N.O.I.F. (SECONDO IL QUALE I TECNICI, PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) PER AVERE CONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL TECNICO DI VITANTONIO LIVIO DI SVOLGERE NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERMIGNANO CALCIO, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” – ABRUZZO, SENZA CHE LO STESSO FOSSE TESSERATO PER LA STESSA SOCIETÀ; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERMIGNANO CALCIO IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI BATTIPANE REMO ED AL TECNICO DI VITANTONIO LIVIO (SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S.) LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA;

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. BATTIPANE REMO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018) DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERMIGNANO CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE N.O.I.F. (SECONDO IL QUALE I TECNICI, PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) PER AVERE CONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL TECNICO DI VITANTONIO LIVIO DI SVOLGERE NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERMIGNANO CALCIO, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” – ABRUZZO, SENZA CHE LO STESSO FOSSE TESSERATO PER LA STESSA SOCIETÀ;

- DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERMIGNANO CALCIO IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI BATTIPANE REMO ED AL TECNICO DI VITANTONIO LIVIO (SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S.) LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA;

 

          Con nota del 30.11.2018, il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Aggiunto della F.I.G.C. hanno deferito a questa Commissione i soggetti di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate.

          Con raccomandate rr.rr. dell’12.12.2018 regolarmente notificate a mezzo posta, veniva contestata ai soggetti deferiti la violazione di cui sopra e veniva a loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 14.1.2019, alle ore 16,10, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.

All’udienza compariva il rappresentante della Procura Federale, nonché il sig. Battipane Remo, per se e per la società deferita, il quale chiedeva di essere ammesso a patteggiare la sanzione.

Le parti convenivano l’applicazione della sanzione complessiva della inibizione per mesi quattro nei confronti del sig. Battipane e di € 400,00 di ammenda per la società, ai sensi dell’art. 32 sexies C.G.S.

          Il Tribunale, preso atto della richiesta di patteggiamento come sopra formulata e ritenuta la congruità delle sanzioni concordate, applica nei confronti dei soggetti deferiti le sanzioni come da dispositivo.

P.Q.M.

 

Il Tribunale Federale Territoriale, applica a richiesta delle parti la sanzione dell’inibizione di mesi quattro al sig. Battipane Remo e l’ammenda di € 400,00 alla società A.S.D. Cermignano.

Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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