C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 28/02//2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. DI BARTOLO FAUSTO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 E 10 COMMA 6 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE PER AVERE CONSENTITO CHE IL CALCIATORE DE BENEDICTIS ANGELO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ, PARTECIPASSE ALLA GARA RAIANO – CEPAGATTI DEL 29.1.2018 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, SOTTO FALSO NOME AL POSTO DEL CALCIATORE MOCA ISIDORO, IN QUANTO (INSERITO NELLA LISTA E POI DEPENNATO PRIMA DI CONSEGNARE STESSA ALL’ARBITRO) NON POTEVA PARTECIPARE ALLA GARA PERCHÉ NELLA DISTINTA ERANO GIÀ PRESENTI 4 GIOCATORI FUORI QUOTA E, QUINDI, IL DE BENEDICTIS NON POTEVA PARTECIPARE ALLA GARA, ED ANCHE PER AVERE CONSENTITO L’INSERIMENTO NELLA DISTINTA “COME ALLENATORE” DEL SIG. LACANTONI FERNANDO, CHE NON AVEVA TITOLO PERCHÉ NON TESSERATO IN QUANTO IN POSSESSO DI LICENZA SCADUTA, COSÌ COME ACCERTATO PRESSO IL SETTORE TECNICO FEDERALE; – DEL SIG. PATELLA ALTERICO, DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61 COMMI 1 E 5 N.O.I.F. PER AVERE SVOLTO LE FUNZIONI DI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA DELLA STESSA SOCIETÀ, NELLA GARA RAIANO – CEPAGATTI DEL 29.1.2018 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, NELLA QUALE È STATO IMPIEGATO, SOTTO FALSO NOME, IL CALCIATORE DE BENEDICTIS ANGELO (INSERITO NELLA LISTA E POI DEPENNATO) AL POSTO DEL CALCIATORE MOCA ISIDORO, INSERITO NELLA LISTA CON IL N. 15, IN QUANTO NON POTEVA PARTECIPARE ALLA GARA PERCHÉ NELLA DISTINTA ERANO GIÀ PRESENTI 4 GIOCATORI FUORI QUOTA E PER AVERE INSERITO NELLA DISTINTA DI GARA IL SIG. LACANTONI FERNANDO “COME ALLENATORE”, IN POSIZIONE IRREGOLARE IN QUANTO NON ABILITATO, PER NON AVERE RINNOVATO L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI TECNICI, ATTESTANDO NELLA DISTINTA DI GARA LA REGOLARE POSIZIONE DEL CALCIATORE E DELL’ALLENATORE, CONSEGNATA AL DIRETTORE DI GARA, CONSENTENDO COSÌ CHE IL GIOCATORE DE BENEDICTIS ANGELO PARTECIPASSE ALLA GARA, SINO AL TERMINE DEL PRIMO TEMPO, QUANDO NELL’INTERVALLO VENIVANO CONVOCATI DALL’ARBITRO CHE SI ERA ACCORTO DELLA SOSTITUZIONE DI PERSONA E CHE IL LUCANTONI SEDESSE IN PANCHINA SENZA AVERNE TITOLO; – DEL SIG. DE BENEDICTIS ANGELO, CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 E 10 COMMA 6 C.G.S. PER AVERE EGLI PARTECIPATO, SOTTO FALSO NOME ALLA GARA RAIANO – CEPAGATTI DEL 29.1.2018 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, AL POSTO DEL CALCIATORE MOCA ISIDORO, INSERITO NELLA LISTA CON IL N. 15, IN QUANTO NON POTEVA PARTECIPARE REGOLARMENTE PERCHÉ NELLA DISTINTA VI ERANO GIÀ 4 FUORI QUOTA, GIOCANDO DI FATTO SOLTANTO IL PRIMO TEMPO, POICHÉ L’ARBITRO SI ERA ACCORTO DELLA SOSTITUZIONE DI PERSONA; – DEL SIG. PERNA MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE CAPITANO DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO E NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 18/19 TESSERATO CON LA SOC. MOLINA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 C.G.S. PER AVERE PARTECIPATO ALLA GARA RAIANO – CEPAGATTI DEL 29.1.2018 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, ED AVERE CONSENTITO CHE IL CALCIATORE DE BENEDICTIS ANGELO (INSERITO NELLA DISTINTA E POI DEPENNATO) PARTECIPASSE ALLA GARA SOTTO FALSO NOME AL POSTO DEL CALCIATORE MOCA ISIDORO, INSERITO NELLA LISTA CON IL N. 15, IN QUANTO NON POTEVA PARTECIPARE REGOLARMENTE PERCHÉ NELLA DISTINTA VI ERANO GIÀ 4 FUORI QUOTA; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. RAIANO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI DI BARTOLO FAUSTO (PRESIDENTE), PATELLA ALTERICO (DIRIGENTE), DE BENEDICTIS ANGELO E PERNA MASSIMO (CALCIATORI) ALLA QUALE APPARTENEVANO AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA, AI SENSI DELL’ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S.

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. DI BARTOLO FAUSTO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 E 10 COMMA 6 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE PER AVERE CONSENTITO CHE IL CALCIATORE DE BENEDICTIS ANGELO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ, PARTECIPASSE ALLA GARA RAIANO – CEPAGATTI DEL 29.1.2018 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, SOTTO FALSO NOME AL POSTO DEL CALCIATORE MOCA ISIDORO, IN QUANTO (INSERITO NELLA LISTA E POI DEPENNATO PRIMA DI CONSEGNARE STESSA ALL'ARBITRO) NON POTEVA PARTECIPARE ALLA GARA PERCHÉ NELLA DISTINTA ERANO GIÀ PRESENTI 4 GIOCATORI FUORI QUOTA E, QUINDI, IL DE BENEDICTIS NON POTEVA PARTECIPARE ALLA GARA, ED ANCHE PER AVERE CONSENTITO L'INSERIMENTO NELLA DISTINTA “COME ALLENATORE” DEL SIG. LACANTONI FERNANDO, CHE NON AVEVA TITOLO PERCHÉ NON TESSERATO IN QUANTO IN POSSESSO DI LICENZA SCADUTA, COSÌ COME ACCERTATO PRESSO IL SETTORE TECNICO FEDERALE;

- DEL SIG. PATELLA ALTERICO, DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 61 COMMI 1 E 5 N.O.I.F. PER AVERE SVOLTO LE FUNZIONI DI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA DELLA STESSA SOCIETÀ, NELLA GARA RAIANO – CEPAGATTI DEL 29.1.2018 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, NELLA QUALE È STATO IMPIEGATO, SOTTO FALSO NOME, IL CALCIATORE DE BENEDICTIS ANGELO (INSERITO NELLA LISTA E POI DEPENNATO) AL POSTO DEL CALCIATORE MOCA ISIDORO, INSERITO NELLA LISTA CON IL N. 15, IN QUANTO NON POTEVA PARTECIPARE ALLA GARA PERCHÉ NELLA DISTINTA ERANO GIÀ PRESENTI 4 GIOCATORI FUORI QUOTA E PER AVERE INSERITO NELLA DISTINTA DI GARA IL SIG. LACANTONI FERNANDO “COME ALLENATORE”, IN POSIZIONE IRREGOLARE IN QUANTO NON ABILITATO, PER NON AVERE RINNOVATO L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI TECNICI, ATTESTANDO NELLA DISTINTA DI GARA LA REGOLARE POSIZIONE DEL CALCIATORE E DELL'ALLENATORE, CONSEGNATA AL DIRETTORE DI GARA, CONSENTENDO COSÌ CHE IL GIOCATORE DE BENEDICTIS ANGELO PARTECIPASSE ALLA GARA, SINO AL TERMINE DEL PRIMO TEMPO, QUANDO NELL'INTERVALLO VENIVANO CONVOCATI DALL'ARBITRO CHE SI ERA ACCORTO DELLA SOSTITUZIONE DI PERSONA E CHE IL LUCANTONI SEDESSE IN PANCHINA SENZA AVERNE TITOLO;

- DEL SIG. DE BENEDICTIS ANGELO, CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ  A.S.D. RAIANO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 E 10 COMMA 6 C.G.S. PER AVERE EGLI PARTECIPATO, SOTTO FALSO NOME ALLA GARA RAIANO – CEPAGATTI DEL 29.1.2018 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, AL POSTO DEL CALCIATORE MOCA ISIDORO, INSERITO NELLA LISTA CON IL N. 15, IN QUANTO NON POTEVA PARTECIPARE REGOLARMENTE PERCHÉ NELLA DISTINTA VI ERANO GIÀ 4 FUORI QUOTA, GIOCANDO DI FATTO SOLTANTO IL PRIMO TEMPO, POICHÉ L'ARBITRO SI ERA ACCORTO DELLA SOSTITUZIONE DI PERSONA;

- DEL SIG. PERNA MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE CAPITANO DELLA SOCIETÀ  A.S.D. RAIANO  E NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 18/19 TESSERATO CON LA SOC. MOLINA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 C.G.S. PER AVERE PARTECIPATO ALLA GARA RAIANO – CEPAGATTI DEL 29.1.2018 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, ED AVERE CONSENTITO CHE IL CALCIATORE DE BENEDICTIS ANGELO (INSERITO NELLA DISTINTA E POI DEPENNATO) PARTECIPASSE ALLA GARA SOTTO FALSO NOME AL POSTO DEL CALCIATORE MOCA ISIDORO, INSERITO NELLA LISTA CON IL N. 15, IN QUANTO NON POTEVA PARTECIPARE REGOLARMENTE PERCHÉ NELLA DISTINTA VI ERANO GIÀ 4 FUORI QUOTA;

- DELLA SOCIETA’ A.S.D. RAIANO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI DI BARTOLO FAUSTO (PRESIDENTE), PATELLA ALTERICO (DIRIGENTE), DE BENEDICTIS ANGELO E PERNA MASSIMO (CALCIATORI) ALLA QUALE APPARTENEVANO AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L'ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA, AI SENSI DELL'ART.  1 BIS COMMA 5 C.G.S.

          Con nota del 14.12.18, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte, come integralmente riportate.

Con raccomandate aa.rr. del 17.1.19, regolarmente notificate a mezzo posta, veniva loro contestata la detta violazione e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 25.2.19, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

          All’udienza di trattazione era presente il solo rappresentante della Procura Federale, il quale, dopo avere illustrato le ragioni del deferimento, concludeva per l’applicazione della inibizione per mesi tre al sig. Di Bartolo Fausto, l’inibizione per mesi quattro al sig. Patella Alterico, la squalifica per mesi quattro al calciatore De Benedictis Angelo, la squalifica per mesi due al calciatore Perna Massimo e l’ammenda di € 300,00 oltre due punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Juniores 2018/2019 alla società. Nessuno compariva per i soggetti deferiti.

          Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta documentalmente provata, mentre l’assenza degli stessi dal procedimento e la mancata produzione di note difensive appare sintomatica dell’assenza di argomentazioni a sostegno della propria estraneità ai fatti contestati.

In ordine a questi ultimi, ritiene il Tribunale che la gravità degli stessi, soprattutto in considerazione del fatto che sono riferiti al Campionato Juniores, giustifica l’adozione di sanzioni superiori a quelle richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

          Il Tribunale Federale Territoriale infligge al sig. Di Bartolo Fausto la sanzione dell’inibizione per mesi quattro; al sig. Patella Alterico la sanzione dell’inibizione per mesi cinque; al calciatore De Benedictis Angelo la sanzione della squalifica per mesi cinque; al calciatore Perna Massimo la sanzione della squalifica per mesi tre e alla società A.S.D. Raiano la sanzione dell’ammenda di € 300,00 oltre a due punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Juniores 2018/2019.

          Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

 

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