C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 18/04/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. TAROLA ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. PESCINA CALCIO 1950, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER AVERE AFFIDATO E COMUNQUE NON IMPEDITO CHE VENISSE DI FATTO AFFIDATO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 IL RUOLO DI ALLENATORE DELLA A.S.D. PESCINA CALCIO 1950, (PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE C, ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO) AL SIG. STEFANO MAZZEI, TECNICO PRIVO DI TESSERAMENTO, E PER AVERE CONSENTITO O COMUNQUE NON IMPEDITO CHE, IN TALE VESTE, FIGURASSE IN DISTINTA DI GARA; – DELLA SIG.RA MONTANARI MARIANGELA, ALL’EPOCA DEI FATTI E ATTUALMENTE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA G.S. CESE A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER AVERE AFFIDATO E COMUNQUE NON IMPEDITO CHE VENISSE DI FATTO AFFIDATO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 IL RUOLO DI ALLENATORE DELLA G.S. CESE A.S.D., (PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE B, ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO) AL SIG. STEFANO MAZZEI, TECNICO PRIVO DI TESSERAMENTO – PERALTRO GIÀ IMPEGNATO,, SEPPUR DI FATTO, NEL CORSO DELLA MEDESIMA STAGIONE PER ALTRA SOCIETÀ – E PER AVERE CONSENTITO O COMUNQUE NON IMPEDITO CHE, IN TALE VESTE, FIGURASSE IN DISTINTA DI GARA; – DELLE SOCIETA’A.S.D. PESCINA CALCIO 1950 E G.S. CESE A.S.D., LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI E DA CHI, NEL LORO INTERESSE, HA ESPLETATO L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA PER COME SOPRA DESCRITTA, NELLA STAGIONE CALCISTICA 2017/2018;
DEFERIMENTO:
- DEL SIG. TAROLA ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. PESCINA CALCIO 1950, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER AVERE AFFIDATO E COMUNQUE NON IMPEDITO CHE VENISSE DI FATTO AFFIDATO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 IL RUOLO DI ALLENATORE DELLA A.S.D. PESCINA CALCIO 1950, (PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE C, ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO) AL SIG. STEFANO MAZZEI, TECNICO PRIVO DI TESSERAMENTO, E PER AVERE CONSENTITO O COMUNQUE NON IMPEDITO CHE, IN TALE VESTE, FIGURASSE IN DISTINTA DI GARA;
- DELLA SIG.RA MONTANARI MARIANGELA, ALL’EPOCA DEI FATTI E ATTUALMENTE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA G.S. CESE A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER AVERE AFFIDATO E COMUNQUE NON IMPEDITO CHE VENISSE DI FATTO AFFIDATO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 IL RUOLO DI ALLENATORE DELLA G.S. CESE A.S.D., (PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE B, ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO) AL SIG. STEFANO MAZZEI, TECNICO PRIVO DI TESSERAMENTO – PERALTRO GIÀ IMPEGNATO,, SEPPUR DI FATTO, NEL CORSO DELLA MEDESIMA STAGIONE PER ALTRA SOCIETÀ – E PER AVERE CONSENTITO O COMUNQUE NON IMPEDITO CHE, IN TALE VESTE, FIGURASSE IN DISTINTA DI GARA;
- DELLE SOCIETA’A.S.D. PESCINA CALCIO 1950 E G.S. CESE A.S.D., LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI E DA CHI, NEL LORO INTERESSE, HA ESPLETATO L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA PER COME SOPRA DESCRITTA, NELLA STAGIONE CALCISTICA 2017/2018;
Con nota del 05.02.19, il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Aggiunto della F.I.G.C. hanno deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte, come integralmente riportate.
Con raccomandate aa.rr. del 15.02.19, regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 15.04.19, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.
All’udienza di trattazione era presente il solo rappresentante della Procura Federale mentre nessuno è comparso per i soggetti deferiti.
Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento.
Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi sei d’inibizione per il sig. Tarola Antonio e la sig.ra Mariangela Montanari e ammenda di € 600,00 per le società.
Osserva il Tribunale, che la responsabilità dei soggetti deferiti (le società Pescina e Cese rispondono, evidentemente, a titolo di responsabilità oggettiva) risulta evidente dagli atti del procedimento, mentre appare sintomatica di detta responsabilità la circostanza che gli stessi si siano tenuti lontani dallo stesso procedimento senza, peraltro, far pervenire deduzioni difensive a riguardo. Quanto alle sanzioni, ritiene il Tribunale di infliggere ai dirigenti la sanzione di mesi quattro di inibizione ed alla società Pescina l’ammenda di € 400,00 e alla società Cese l’ammenda di € 300,00 in ragione dei rispettivi campionati di pertinenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale infligge al sig. Tarola Antonio e alla sig.ra Montanari Mariangela la sanzione dell’inibizione di mesi quattro; alla società A.S.D. Pescina Calcio 1950 la sanzione dell’ammenda di € 400,00 e alla società G.S. Cese A.S.D. la sanzione dell’ammenda di € 300,00.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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