C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 30/05/2019 – Delibera – DEFERIMENTO – DEL SIG. SIG. MAURIELLO ALFREDO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. SPORTING VASTO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 44 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO L.N.D., NONCHÉ DEL C.U. N° 84 DELLA L.N.D., PER AVERE CONSENTITO AL SIG. LIBERATORE ANTONIO, PERSONA NON ABILITATA E PRIVA DI QUALIFICA, IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO ED IN VIOLAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL C.U. N° 84 DELLA L.N.D., DI SVOLGERE DI FATTO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING VASTO PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. – C.R. ABRUZZO CON IL CONSAPEVOLE AUSILIO DEL “PRESTANOME” SIG. DI SPALATRO QUALE ALLENATORE TESSERATO; – DEL SIG. LIBERATORE ANTONIO, TESSERATO QUALE DIRIGENTE, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., PER AVERE SVOLTO DI FATTO L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. – C.R. ABRUZZO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING VASTO, PUR NON ESSENDO ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA, IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO, UTILIZZANDO LA FUNZIONE DI “PRESTANOME” DEL TECNICO SIG. DI SPALATRO; – DELLA SOCIETA’A.S.D. SPORTING VASTO.

DEFERIMENTO

- DEL SIG. SIG. MAURIELLO ALFREDO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. SPORTING VASTO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 44 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO L.N.D., NONCHÉ DEL C.U. N° 84 DELLA L.N.D., PER AVERE CONSENTITO AL SIG. LIBERATORE ANTONIO, PERSONA NON ABILITATA E PRIVA DI QUALIFICA, IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO ED IN VIOLAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL C.U. N° 84 DELLA L.N.D., DI SVOLGERE DI FATTO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 L'ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING VASTO PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. - C.R. ABRUZZO CON IL CONSAPEVOLE AUSILIO DEL “PRESTANOME” SIG. DI SPALATRO QUALE ALLENATORE TESSERATO;

- DEL SIG. LIBERATORE ANTONIO, TESSERATO QUALE DIRIGENTE, LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., PER AVERE SVOLTO DI FATTO L'ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. - C.R. ABRUZZO  DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING VASTO, PUR NON ESSENDO ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA, IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO, UTILIZZANDO LA FUNZIONE DI “PRESTANOME” DEL TECNICO SIG. DI SPALATRO;

- DELLA  SOCIETA’A.S.D. SPORTING VASTO.

 

          Con note del 19.3.19 e del 9.4.19, il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Aggiunto della F.I.G.C. hanno deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.

          Con raccomandate aa.rr. del 9.4.19, regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 27.5.19, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

          All’udienza di trattazione era presente il solo rappresentante della Procura Federale mentre nessuno è comparso per i soggetti deferiti.

          Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento.

          Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi sei d’inibizione per i sigg.ri Mauriello Alfredo e Liberatore Antonio e ammenda di € 600,00 per la società.

          Osserva il Tribunale, che la società A.S.D. Sporting Vasto è risultata essere inattiva con la conseguenza che non si è proceduto nei confronti della stessa. Per quanto concerne i sigg.ri Liberatore e Mauriello risulta dagli atti provata la loro responsabilità ed è sintomatica, al riguardo, la circostanza che gli stessi si sono tenuti lontani dal procedimento. Appare equo irrogare agli stessi la sanzione dell’inibizione per mesi quattro.

P.Q.M.

 

Il Tribunale Federale Territoriale infligge ai sigg.ri Mauriello Alfredo e Liberatore Antonio la sanzione dell’inibizione di mesi quattro.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

 

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