C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 13/06/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. GIANCOLA ANGELO MARTINO, ARBITRO FUORI QUADRO DELLA SEZIONE A.I.A. DI VASTO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., DELL’ART. 40 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO A.I.A. E DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, ONESTÀ E PROBITÀ IVI CONTENUTI, NONCHÉ DELL’ART. 6 DEL CODICE ETICO A.I.A. PERCHÉ, IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL C.R.A. A.I.A. ABRUZZO, RESPONSABILE DELL’O.T. REGIONALE, STILAVA IL REFERTO RELATIVO ALLA VISIONATURA DELL’A.E. DI PAOLO, IN OCCASIONE DELLA GARA MINERVA C5 – MONTESILVANO C5 DISPUTATA L’11.2.2017 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5, A NOTEVOLE LASSO DI TEMPO (PRESUMIBILMENTE ALCUNI MESI, ATTESO CHE AGLI ATTI DELLA PROCURA TALE RELAZIONE RECA LA DATA DEL 15.11.2017) DOPO LA DATA DELLA STESSA, COME DIMOSTRATO DALLE NUMEROSE INCONGRUENZE RISCONTRATE TRA QUANTO RIPORTATO NELLA RELAZIONE DELL’OSSERVATORE ARBITRALE ED IL RAPPORTO UFFICIALE DI GARA.
DEFERIMENTO:
- DEL SIG. GIANCOLA ANGELO MARTINO, ARBITRO FUORI QUADRO DELLA SEZIONE A.I.A. DI VASTO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., DELL'ART. 40 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO A.I.A. E DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, ONESTÀ E PROBITÀ IVI CONTENUTI, NONCHÉ DELL'ART. 6 DEL CODICE ETICO A.I.A. PERCHÉ, IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL C.R.A. A.I.A. ABRUZZO, RESPONSABILE DELL'O.T. REGIONALE, STILAVA IL REFERTO RELATIVO ALLA VISIONATURA DELL'A.E. DI PAOLO, IN OCCASIONE DELLA GARA MINERVA C5 – MONTESILVANO C5 DISPUTATA L'11.2.2017 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5, A NOTEVOLE LASSO DI TEMPO (PRESUMIBILMENTE ALCUNI MESI, ATTESO CHE AGLI ATTI DELLA PROCURA TALE RELAZIONE RECA LA DATA DEL 15.11.2017) DOPO LA DATA DELLA STESSA, COME DIMOSTRATO DALLE NUMEROSE INCONGRUENZE RISCONTRATE TRA QUANTO RIPORTATO NELLA RELAZIONE DELL'OSSERVATORE ARBITRALE ED IL RAPPORTO UFFICIALE DI GARA.
Con nota del 25.3.19, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale il sig. Giancola Angelo Martino, per rispondere della contestazione sopra specificata.
Con raccomandata a.r. del 9.4.19, regolarmente notificata, veniva contestata al soggetto deferito la detta violazione e gli veniva reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 3.6.19, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la richiesta di mezzi e la produzione di memorie, nella specie ritualmente pervenute.
All’udienza di trattazione era presente il rappresentante della Procura Federale, nonché il soggetto deferito, assistito dal suo difensore.
Il Presidente del Tribunale, costatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento.
Preliminarmente, il difensore del soggetto deferito eccepiva l'incompetenza del T.F.T. per essere competente l'Organo Disciplinare del'A.I.A., e ciò in quanto il comportamento oggetto di contestazione non avrebbe arrecato pregiudizio a soggetti terzi, fermo restando che il regolamento dell'A.I.A. non prevede un termine entro il quale l'Osservatore deve redigere il proprio rapporto. Chiedeva, pertanto, che il T.F.T. dichiarasse la propria incompetenza.
Il rappresentante della Procura chiedeva il rigetto della detta eccezione, riportandosi agli atti del procedimento.
Il T.F.T., ritenuto opportuno decidere tale eccezione all'esito dell'istruttoria del presente procedimento, disponeva procedersi oltre e dava la parola alle parti per la discussione la discussione nel merito della questione.
Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità del soggetto deferito per avere redatto la relazione oggetto di contestazione con notevole ritardo, chiedendo l’applicazione nei suoi confronti della sanzione di giorni quarantacinque d’inibizione.
Veniva, quindi, data la parola al difensore, il quale si riportava alla memoria già depositata e, dopo avere illustrato i motivi dell'infondatezza della contestazione, insisteva per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza e comunque, concludeva per il proscioglimento del Giancola per
insussistenza del fatto, ovvero, in subordine, per la sua irrilevanza o, in via di estremo subordine, per l'applicazione della sanzione minima nel caso di riconoscimento della responsabilità.
Ritiene, preliminarmente, il Tribunale la propria competenza a decidere e, per l'effetto, rigetta l'eccezione sollevata dalla difesa del sig. Giancola, sul presupposto che la contestazione in esame attiene, anche in relazione alle richiamate norme del Regolamento e del Codice Etico A.I.A., al più ampio e generale obbligo di osservanza dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S., cui, in realtà, le norme regolamentari ed etiche fanno riferimento e meglio specificano, come si evince chiaramente dal tenore letterale delle stesse.
Nel merito, ritiene il Tribunale che dall'esame degli atti del deferimento non risulti provata la responsabilità del sig. Giancola tenuto conto, da un lato, che non esiste una norma che imponga all'Osservatore l'obbligo di redigere il rapporto entro un termine perentorio e, dall'altro, che i voti, a prescindere dal relativo rapporto, sono stati emessi tempestivamente, con la conseguenza che la valutazione è stata comunque effettuata. Benché, quindi, il rapporto sia stato effettivamente rimesso solo in data 15.11.17, ovvero ben nove mesi dopo la gara visionata (disputata l'11.2.17), ritiene questo Tribunale il difetto di prova del dolo e, quindi, della violazione degli specifici doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva in capo al soggetto deferito che deve, pertanto, essere prosciolto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie il sig. Giancola Angelo Martino dagli addebiti contestati perché il fatto non sussiste.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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