C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 20/06/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DELLA SIG.RA ALIMONTI GABRIELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., OVVERO DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMI 1 E 6 N.O.I.F. (SECONDO CUI I TECNICI ISCRITTI NEGLI ALBI DEL SETTORE TECNICO DEVONO CHIEDERE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ PER LA QUALE INTENDONO PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ E PER QUANTO NON PREVISTO SI APPLICANO LE NORME DEL SETTORE TECNICO), NONCHÉ DELL’ART. 39 PUNTO 1, LETT. E) E LETT. EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (SECONDO CUI PER I CAMPIONATI DILETTANTI DI I E II CTG., LA PRIMA SQUADRA DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE AFFIDATA AD UN ALLENATORE DI 1^ CTG. – UEFA PRO, DI 2^ CTG. – UEFA A, ALLENATORE DI BASE – UEFA B, ALLENATORE DILETTANTI REGIONALE O ALLENATORE DILETTANTE), PER AVERE CONSENTITO, O, COMUNQUE, NON IMPEDITO, NELLA SUA QUALITÀ, SUCCESSIVAMENTE ALLE DIMISSIONI DELL’8.11.2017 DEL TECNICO SCIARRA ANDREA, AL TECNICO DI BASE SIG. ALIMONTI FABRIZIO, DI SVOLGERE MANSIONI DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ G.S. PIZZOLI, 1^ CTG., S.S. 2017/2018, PRIVO DI TESSERAMENTO, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO, O, COMUNQUE, NON IMPEDITO, NELLA SUA QUALITÀ, AL TECNICO CON QUALIFICA N° 16, OVVERO ALLENATORE GIOVANI CALCIATORI, SIG. DI PROSPERO PIETRO, DI SVOLGERE MANSIONI DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ G.S. PIZZOLI, 1^ CTG., S.S. 2017/2018, PRIVO DI QUALIFICA E DI TESSERAMENTO A TALE TITOLO, ESSENDO STATO TESSERATO DALLA PREDETTA SOCIETÀ IN DATA 8.11.2017 IN QUALITÀ DI TECNICO DELLE SQUADRE MINORI T3, ELUDENDO, IN TAL MODO, LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO; DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI (SORTA DALLA FUSIONE DELLA G.S. PIZZOLI CON LA NEW TEAM PIZZOLI), LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI I E II C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI TESSERATI, NONCHÉ DAI SOGGETTI NON TESSERATI CHE HANNO SVOLTO, IN FAVORE DELLA SUDDETTA SOCIETÀ, ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE, EX ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S., COME SOPRA DESCRITTI.
DEFERIMENTO:
DELLA SIG.RA ALIMONTI GABRIELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., OVVERO DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMI 1 E 6 N.O.I.F. (SECONDO CUI I TECNICI ISCRITTI NEGLI ALBI DEL SETTORE TECNICO DEVONO CHIEDERE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ PER LA QUALE INTENDONO PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ E PER QUANTO NON PREVISTO SI APPLICANO LE NORME DEL SETTORE TECNICO), NONCHÉ DELL'ART. 39 PUNTO 1, LETT. E) E LETT. EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (SECONDO CUI PER I CAMPIONATI DILETTANTI DI I E II CTG., LA PRIMA SQUADRA DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE AFFIDATA AD UN ALLENATORE DI 1^ CTG. – UEFA PRO, DI 2^ CTG. – UEFA A, ALLENATORE DI BASE – UEFA B, ALLENATORE DILETTANTI REGIONALE O ALLENATORE DILETTANTE), PER AVERE CONSENTITO, O, COMUNQUE, NON IMPEDITO, NELLA SUA QUALITÀ, SUCCESSIVAMENTE ALLE DIMISSIONI DELL'8.11.2017 DEL TECNICO SCIARRA ANDREA, AL TECNICO DI BASE SIG. ALIMONTI FABRIZIO, DI SVOLGERE MANSIONI DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ G.S. PIZZOLI, 1^ CTG., S.S. 2017/2018, PRIVO DI TESSERAMENTO, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO, O, COMUNQUE, NON IMPEDITO, NELLA SUA QUALITÀ, AL TECNICO CON QUALIFICA N° 16, OVVERO ALLENATORE GIOVANI CALCIATORI, SIG. DI PROSPERO PIETRO, DI SVOLGERE MANSIONI DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ G.S. PIZZOLI, 1^ CTG., S.S. 2017/2018, PRIVO DI QUALIFICA E DI TESSERAMENTO A TALE TITOLO, ESSENDO STATO TESSERATO DALLA PREDETTA SOCIETÀ IN DATA 8.11.2017 IN QUALITÀ DI TECNICO DELLE SQUADRE MINORI T3, ELUDENDO, IN TAL MODO, LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO;
DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI (SORTA DALLA FUSIONE DELLA G.S. PIZZOLI CON LA NEW TEAM PIZZOLI), LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI I E II C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI TESSERATI, NONCHÉ DAI SOGGETTI NON TESSERATI CHE HANNO SVOLTO, IN FAVORE DELLA SUDDETTA SOCIETÀ, ATTIVITÀ RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE, EX ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S., COME SOPRA DESCRITTI.
Con nota dell’11.4.19, il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Aggiunto della F.I.G.C. hanno deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte, come integralmente riportate.
Con raccomandate aa.rr. del 14.5.19, regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 17.6.19, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.
All’udienza di trattazione era presente il solo rappresentante della Procura Federale mentre nessuno è comparso per i soggetti deferiti.
Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento.
Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi nove d’inibizione per la sig.ra Alimonti Gabriella e ammenda di € 900,00 per le società.
Osserva il Tribunale, che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta evidente dagli atti del procedimento, mentre appare sintomatica di detta responsabilità la circostanza che gli stessi se ne siano tenuti lontani senza, peraltro, far pervenire deduzioni difensive al riguardo. Quanto alle sanzioni, ritiene il Tribunale di infliggere al dirigente la sanzione di mesi cinque di inibizione ed alla società Pizzoli l’ammenda di € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale infligge alla sig.ra Alimonti Gabriella la sanzione dell’inibizione di mesi cinque; alla società A.S.D. Pizzoli la sanzione dell’ammenda di € 500,00.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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